Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1986 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

BBG SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FONTANELLI, rappresentata e

d:i tesa dagli avvocati MACALUSO FRANCESCO, GUIDO GENOVESI, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, d’ora in poi detta “Agenzia o Ufficio” o

“Amministrazione”, in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 2/07/08, depositata il 07/07/2008;

udita a relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Lombardia, con sentenza depositata il 7.7.2008 ha rigettato l’appello della BBG s.p.a. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Abbiategrasso, confermando un avviso di accertamento per IRPEG, IVA ed IRAP del 2001. Ha motivato la decisione ritenendo infondati tutti i motivi di appello.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi la contribuente, si e’ costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

“Va preliminarmente accolta l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso perche’ i primi due motivi ricorso con i quali si deduce violazione di legge manca il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla L. n. 40 del 2006, applicabile alla fattispecie essendo la sentenza impugnata pubblicata dopo il primo marzo 2006 e prima del 7 luglio 2009, data di pubblicazione a partire dalla quale detto articolo non e’ piu’ applicabile a sensi della L. n. 69 del 2009, art. 47.

Insegnano le SS.UU. con sentenza n. 7258 del 2007 che: E’ inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte.

Analogamente in applicazione della medesima norma e’ inammissibile anche il terzo motivo che deduce vizio di motivazione: In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione proposto avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiche’ secondo l’art. 366 bis c.p.c. introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere un momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’. Cass. n. 8487/09.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite, che hanno depositato memorie.

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1 della inammissibilita’ del ricorso. Il rilievo contenuto nella memoria della societa’, che in realta’ i quesiti sarebbero stati posti nelle ultime righe dei motivi e’ infondato in quanto esse sono meramente assertive della ritenuta violazione di legge;

la sentenza impugnata va, pertanto, confermata; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro settemila/00, oltre spese vive prenotate a debito ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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