Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1986 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1986 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 11962-2014 proposto da:
COMUNE DI ISCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA
LUNGOTEVERE DE MELLINI 17, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE VITOLO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
CORTESE SAS CORTESE FRANCESCO E BIAGIO, domiciliato in
2017
3140

ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato
GENOVEFFA BERNARDO;
– controricorrente avverso la sentenza n. 312/2013 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 06/11/2013;

Data pubblicazione: 26/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

n.11962/14
La CTR della Campania, con sentenza n.312/18/2013 del 5.11.2013,
depositata il 6.11.2013 non notificata, respingeva l’appello proposto dal
Comune di Ischia avverso la sentenza n.269/5/2012 della CTP di Napoli del
27.4.2012 che aveva accolto il ricorso della “Cortese Raffaele & C. sas”annullando gli avvisi di pagamento per TARSU relativa ai periodi di imposta

non versata. La CTR motivava la decisione evidenziando che gli avvisi
impugnati si limitavano ad indicare l’importo della tassa per ciascuno dei
periodi indicati, senza precisare quali fossero gli immobili assoggettati a
tassazione, gli estremi catastali, l’ubicazione degli stessi,

con ciò

compromettendo il diritto di difesa del contribuente. Neppure

in sede

contenziosa l’Amministrazione aveva identificato gli immobili oggetto di
tassazione, limitandosi a produrre gli avvisi bonari, redatti a penna, senza
provare che gli stessi fossero giunti a conoscenza del contribuente.
L’Amministrazione ha interposto ricorso per cassazione notificato in data
30.4.2014, affidato a due motivi. La parte contribuente si è costituita con
controricorso notificato in data 28.5.2014.
1.Con il primo motivo di impugnazione la parte ricorrente si duole che la
CTR abbia violato gli art. 70, 71 e 72 del D. Lgs n.507/93 ed invoca un
principio di diritto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19181 del2 3/09/2004:”In tema
di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’art. 72, primo comma, del
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede la possibilità della iscrizione a ruolo
del tributo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, con la conseguenza,
quindi, che, quando vi è già stata un’iscrizione, non è necessaria l’emissione di
alcun avviso di accertamento”) evidenziando la sussistenza, nell’atto
impositivo, degli elementi necessari alla sua intelligibilità.
2. Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sul

vizio di

motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) la parte ricorrente
ribadisce

che l’indicazione degli immobili assoggettati a tassazione

era

superflua in quanto la tassazione in contestazione rinveniva dai ruoli degli anni

2004-2005, con i quali era stato richiesto il pagamento di imposta dovuta e

precedenti senza onere dell’Ente di operare alcuna esplicazione del tributo,
trattandosi di un mero atto di pagamento, formato conformemente al ruolo
dell’anno precedente, tanto che il contribuente aveva puntualmente contestato
la pretesa sia nelran” che nel “quantum”.
I motivi possono essere trattati congiuntamente.

Va, al riguardo rilevato che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70 pone a carico
del contribuente l’obbligo di presentare una denuncia unica in ordine ai locali
ed aree tassabili, nonché, in generale, alle condizioni di tassabilità della TARSU
(denuncia originaria od integrativa) ed in ordine alle eventuali variazioni di tali
condizioni (denuncia di variazione).
Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71 prevede l’emissione di avviso di
accertamento nel caso di denuncia infedele o incompleta (avviso di
accertamento in rettifica) o nel caso di omessa denuncia (avviso di
accertamento d’ufficio) e stabilisce, a proposito della motivazione dell’avviso,
che questo debba indicare – tra l’altro – le ragioni dell’eventuale diniego della
riduzione o agevolazione richiesta (il D.Lgs.n.32 del 2001, art.6, comma 1,
lett.e, ha poi introdotto, nel D.Lgs. n.507 del 1993, all’art. 71, il comma 2-bis,
anch’esso relativo alla motivazione dell’avviso di accertamento, in sostanziale
attuazione della L.- n.212 del 2000, art.7)
L’art. 72 dello stesso D.Lgs. stabilisce che l’ammontare del tributo ed
addizionali, degli accessori e delle sanzioni (liquidato sulla base dei ruoli
dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati
nei termini di cui all’art. 71, comma 1, del medesimo D.Lgs.) è iscritto in ruoli
principali, ovvero (di regola, per gli importi od i maggiori importi derivanti dagli
accertamenti nonché per le partite comunque non iscritte nei ruoli principali)
nei ruoli suppletivi.
La Corte di legittimità ha già affermato il principio, al quale questo collegio
intende uniformarsi, secondo cui, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani (TARSU), l’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993,

3. I motivi sono fondati.

attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni
estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla
conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, purché
sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna
modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o
incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva

n.3657/2015k ).
Nella specie, dunque, il Comune di Ischia ha provveduto correttamente alla
iscrizione a ruolo della Tarsu per gli anni 2004-2005 e alla notifica degli avvisi
di pagamento, considerata la già avvenuta iscrizione a ruolo per gli anni
precedenti.
Il tributo concernente i menzionati periodi di imposta, non era dotato di
autonomia rispetto ai tributi iscritti a ruolo negli anni precedenti e perciò da
giustificare in relazione ai suoi presupposti, non avendo il contribuente indicato
alcun elemento atto a far presumere la necessità d’una variazione degli stessi,
né avendo fatto riferimento a errori di valutazione o di misurazione della
superficie degli ambienti.
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata
sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384
c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.
Le spese del giudizio di merito possono essere compensate in ragione
dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’ar913 comma 1 quater
del DPR n.115/2002 per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

notifica di un atto di accertamento (Cass. 19120/2016; Cass. 22248/2015;

P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il
ricorso introduttivo;

Condanna la parte soccombente a rifondere le spese di lite di questa fase,
liquidate in €2.300,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie, oltre accessori
di legge .
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’artiV13 comma 1 quater
del DPR n.115/2002 per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
Così deciso in Roma il 19.12.2017

Compensa le spese del giudizio di merito;

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