Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1986 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4156/2015 proposto da:

D.F.P., D.F.M.P., quali credi di

D.F.E., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DI

RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato G.V., che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO PUGLIESE, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLO D’ALOISIO, EMANUELE

DE ROSE, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 239/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

28/05/2014, depositata il 25/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Norma Lori (delega avvocato Gerardo Vesci) difensore

delle ricorrenti che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Antonietta Coretti (delega verbale avvocato Antonino

Sgroi) difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte, pronunciando in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., sul ricorso per cassazione notificato alla parte intimata privo delle pagine pari, così precludendo la confutazione dell’impugnazione;

2. preso atto che, da ultimo, le Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 18121 del 2016, hanno affermato il seguente principio: “La mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione (il cui originale risulti ritualmente depositato nei termini), di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell’impugnazione, non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile, con efficacia ex tunc, mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese”;

3. ritenuto necessario provvedere in conformità.

PQM

La Corte concede termine alla parte ricorrente, per rinnovare la notificazione del ricorso integrale, di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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