Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1986 del 24/01/2022
Cassazione civile sez. VI, 24/01/2022, (ud. 17/06/2021, dep. 24/01/2022), n.1986
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4114-2020 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato OTELLO BAGALINI;
– ricorrente –
contro
S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA
GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato GUIDO GARGANI,
rappresentata e difesa all’avvocato ROBERTO ASCANI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1362/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 20/09/20193;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE
PARISE.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza parziale n. 785/2014 del 25/9/2014, dichiarava la separazione dei coniugi M.M. e S.M. e disponeva la prosecuzione del giudizio quanto alle questioni patrimoniali. All’esito dell’espletamento della prova orale e acquisiti i disposti accertamenti della Polizia Tributaria, con sentenza n. 118/2019 il Tribunale, per quanto ancora di interesse, disponeva che il ricorrente versasse alla moglie con decorrenza dalla domanda, a titolo di mantenimento della stessa un assegno di Euro 1.000,00 mensili e, quale contributo al mantenimento dei figli, V. ed E., minorenni ed economicamente non autosufficienti con la stessa conviventi, un assegno mensile di Euro600,00 per ciascuno, confermando l’affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocazione della stessa presso la madre alla quale restava assegnata la ex casa coniugale e l’attribuzione, ad entrambe le parti, dell’obbligo di contribuire, in eguale misura (50% ciascuno) nelle spese straordinarie per la prole.
2. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1362/2019 depositata il 20-9-2019 ha rigettato l’appello proposto da M.M. avverso la citata sentenza definitiva del Tribunale.
3. Avverso detto provvedimento M.M. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, a cui resiste con controricorso S.M..
4. I motivi di ricorso sono così rubricati: “1. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156 e 2967 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui la Corte d’Appello ha confermato l’attribuzione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge sulla base della mera disparità economica esistente tra i coniugi; 2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 155-quater c.c. (attuale art. 337-sexies c.c.) e dell’art. 156 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto di non dover tener conto dell’assegnazione della casa familiare ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento; 3. Nullità parziale della sentenza in violazione degli artt. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per motivazione apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nella parte in cui la Corte non ha esplicitato l’iter logico-giuridico relativo alla conferma del decisum di primo grado in ordine al mantenimento dei figli”.
5. Nelle more del procedimento è pervenuta in via telematica istanza di data (OMISSIS), notificata alla controricorrente in data (OMISSIS), di rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c. del ricorrente, per essere venuto meno il suo interesse all’impugnazione in ragione dell’intervenuta transazione della causa, nonché è pervenuta accettazione, di data (OMISSIS), della rinuncia da parte della controricorrente, con richiesta di compensazione totale delle spese di spese.
Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c., comma 1), nulla dovendo disporsi circa le spese di lite del presente giudizio.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2022