Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19859 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 28/09/2011), n.19859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

MARRADI ENRICO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ EFESOS SRL (OMISSIS) in persona dell’amministratore

unico, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. RODA CORRADO, giusta

procura alle liti a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 572/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

10.2.2010, depositata l’1/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Enrico Marradi che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Giulio Cimaglia (per delega

avv. Corrado Roda) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “con la decisione ora impugnata per cassazione la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da P.G. avverso la sentenza del Tribunale di Milano pubblicata il 20 novembre 2008, poichè, essendo stata pronunciata in un giudizio di opposizione all’esecuzione, trattasi di sentenza non impugnabile ai sensi dell’art. 616 c.p.c., ultimo inciso, nel testo risultante dopo la modifica apportata dalla L. n. 52 del 2006 e prima dell’abrogazione ad opera della L. n. 69 del 2009; il ricorso per cassazione della P. è svolto con un unico motivo, col quale si deduce sia il difetto di motivazione che il vizio di violazione di legge con riferimento alle norme dell’art. 616 c.p.c. e dell’art. 11 disp. gen., specificamente con riguardo al testo dell’art. 616 c.p.c. applicabile al caso di specie in relazione alla modifica intervenuta con la L. n. 52 del 2006; il motivo è infondato: allo scopo è sufficiente richiamare i precedenti di questa Corte che hanno reiteratamente affermato “che le sentenze conclusive in primo grado dei giudizi di opposizione all’esecuzione (e di opposizione di terzo all’esecuzione) pubblicate tra il 1 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 non sono impugnabili in ragione di quanto disposto dall’art. 616 c.p.c., ult. inc, nel testo introdotto dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 (abrogato con la L. n. 69 del 2009, art. 49, comma 2), quindi sono soltanto ricorribili per Cassazione ex art. 111 Cost.

(Cass. n. 20392/09, n. 2043/10, ord. n. 20324/10, nonchè, a contrario, Cass. n. 20414/06 ed, ancora, anche per il rigetto di un’eccezione di incostituzionalità, Cass. n. 976/08). Ed, invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, al fine di individuare il regime di impugnazione di una sentenza non rileva la data di introduzione del giudizio che con quella sentenza si è concluso, ma la data di pubblicazione della sentenza della cui impugnazione si tratta (cfr. Corte Cost. 13 marzo 2008 n. 53);

nella specie, la decisione impugnata, ha fatto applicazione dei principi espressi dai precedenti richiamati e correttamente ha concluso per l’inammissibilità dell’appello”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte; entrambe le parti sono state ascoltate in camera di consiglio. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Ha ritenuto di dover osservare quanto segue.

Le considerazioni svolte dalla ricorrente nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. in merito all’ammissibilità dell’appello non sono idonee a confutare gli argomenti di diritto svolti nella relazione, dovendosi ribadire che, proprio alla stregua del precedente della Corte Costituzionale richiamato in memoria, il momento rilevante per decidere del regime impugnatorio di una sentenza, in difetto di disposizioni transitorie, è quello della sua pubblicazione.

Quanto alla sollevata questione di legittimità costituzionale, è sufficiente richiamare, oltre al precedente citato nella relazione (n. 976/08), la più recente sentenza n. 3688 del 15 febbraio 2011,che, in motivazione, ha affrontato e confutato i medesimi argomenti addotti dalla odierna ricorrente.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

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