Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19859 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19859 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA

sul ricorso 4067-2013 proposto da:
MARUOTTI

GIANFRANCO

C.F.

MRTGFR55C231193L,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO
VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARCO
D’AREZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato
PASQUALE FATIGATO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2018
1402

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati EMILIA FAVATA,

Data pubblicazione: 26/07/2018

LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono,
giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA
CAPANNOLO, giusta delega in calce alla copia
notificata del ricorso;
– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 7291/2011 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 30/01/2012 R.G.N. 2738/2010.

80078750587, in persona del Presidente e legale

R.G. 4067/2013

RILEVATO CHE
1. con sentenza in data 30 gennaio 2012 la Corte di Appello di Bari
ha riformato la sentenza di primo grado e, per l’effetto, ha rigettato la
domanda proposta da Maruotti Gianfranco, nei confronti dell’INPS e

relativa prestazione indennitaria nonché per la responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale dei predetti enti per il mancato
riconoscimento della qualità di coltivatore diretto;
2. la Corte di merito premetteva il diniego dell’INAIL della tutela
assicurativa pubblica per essere risultato indimostrato lo

status di

coltivatore diretto (denuncia infortunio del 10 aprile 1996; diniego INAIL
del 18 giugno 1997); la denegata iscrizione agli elenchi anagrafici da
parte dell’INPS superata con provvedimento giudiziale di condanna
all’iscrizione, nel contraddittorio tra il Maruotti e l’INPS (con decorrenza
dal gennaio 1990 e sentenza del 2003, eseguita dall’INPS nel dicembre
2004);la nuova denuncia all’INAIL (in data 3 gennaio 2005) per il
medesimo infortunio, con esito sfavorevole al lavoratore, per decorso
del termine prescrizionale mai interrotto nei confronti dell’INAIL;
3. sulle anzidette premesse fattuali, la Corte di merito riteneva decorso il
termine prescrizionale del diritto alla tutela indennizzabile dell’infortunio
occorso al lavoratore, fissando il dies a quo non dal riconoscimento
giudiziale

della

reiscrizione

(recte:iscrizione)

ma

dal

giorno

dell’infortunio e, quanto al riconoscimento dello status nei confronti
dell’INPS, asseritamente opponibile, ad avviso del lavoratore, anche
all’INAIL quanto agli effetti previdenziali, riteneva che il lavoratore
avrebbe potuto opporre tempestivamente all’INAIL la qualificazione
soggettiva e chiederne il riconoscimento, trattandosi di un presupposto
necessario per la prestazione;
4. avverso tale sentenza Maruotti Gianfranco ha proposto ricorso affidato
ad un motivo, al quale ha opposto difese l’INAIL, con controricorso;
5. l’NPS ha conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso;

1

dell’INAIL, per il riconoscimento dell’infortunio indennizzabile e per la

CONSIDERATO CHE
6.

con l’unico motivo la parte ricorrente deduce violazione dell’art. 2935
cod.civ., per avere la Corte di merito erroneamente ravvisato nella data
dell’infortunio il dies a quo per la decorrenza della prescrizione triennale,
prevista in materia di sicurezza sul lavoro, anziché dalla pronuncia
giudiziale di riconoscimento dello status di coltivatore diretto con diritto

meramente ricognitivo del requisito soggettivo;
7.

ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

8.

come già rilevato da questa Corte, in riferimento alle prestazioni
previdenziali ma con principi validi in ogni ipotesi in cui presupposto della
prestazione richiesta sia il previo riconoscimento di uno status con
iscrizione in elenchi specifici, la mancata iscrizione negli elenchi non può
considerarsi ostacolo giuridico per la tutela pretesa e soggetta a termini
legalmente predeterminati giacché in tal caso il lavoratore, al pari
dell’assicurato, ben può agire, nel termine di legge, per chiedere sia
l’iscrizione, sia la prestazione;

9.

l’assenza del requisito di iscrizione negli elenchi anagrafici, ossia di uno
degli elementi costitutivi per integrare il diritto alla prestazione
antinfortunistica, non poteva esimere dal rispetto del termine prescritto
per la proposizione dell’azione diretta al conseguimento della
prestazione medesima, essendo sufficiente che la sussistenza di
quell’elemento costitutivo venga chiesta e dimostrata nel giudizio avente
ad oggetto la prestazione (arg., fra le altre, da Cass. 15 luglio 2005,
n.14994);

10. correttamente, pertanto, la Corte di merito, sulle premesse illustrate nel
paragrafo 2 che precede e in applicazione della regola della ragione
liquida, ha ritenuto vanamente decorso, nella specie, il termine triennale
di prescrizione;
11. le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
12. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30
gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del d.P.R. n.
115/2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n.

2

all’iscrizione nei relativi elenchi, pronuncia a contenuto costitutivo e non

228/2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a
Cass., Sez. U., 17 ottobre 2014, n. 22035 e alle numerose successive
conformi).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali, liquidate in favore di ciascuna parte intimata, in euro

quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi
dell’art.13,comma 1-quater, d.P.R.115/2002, dichiara sussistenti i
presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente,
dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso ex art.13,comma 1-bis.
Così deciso nella Adunanza camerale del 29 marzo 2018
Il Presidente

E « a D’ Antonio

Il Funzionario Giudiziari
Dott.ssa

4 .

200,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre

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