Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19859 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. I, 23/07/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 23/07/2019), n.19859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29461/2018 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in ROMA Via Falconieri n. 55

presso lo studio dell’Avvocato Augusta Massima Cucina, che la

rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 870/2018 della Corte d’appello di BOLOGNA

depositata il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 870/2018, ha respinto il gravame proposto da K.M., cittadino del Mali, avverso la decisione di primo grado, che aveva, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, respinto la richiesta dello straniero di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che: la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, perchè (OMISSIS), ove con la madre egli si era trasferito, dal villaggio natale di (OMISSIS), era stata occupata da integralisti islamici) presentava diverse lacune ed incongruenze e risultava poco credibile; quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, il villaggio natale si trovava in regione del Mali, il Keyes, non interessata da violenza indiscriminata, secondo l’ultimo rapporto rilasciato dal Consiglio di Sicurezza ONU del 2017; non ricorrevano le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, non emergendo ragioni di tutela temporanea dello straniero; doveva essere revocata l’ammissione del richiedente al Gratuito Patrocinio, stante la manifesta infondatezza della domanda per inverosimiglianza della prospettazione, con conseguente configurabilità di una sorta di abuso del processo.

Avverso la suddetta sentenza, K.M. propone ricorso per cassazione, notificato a mezzo UG il 4-5/10/2018, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo per il giudizio, in relazione al rigetto della richiesta di protezione internazionale sulla base della valutazione di non credibilità del racconto del richiedente, al contrario del tutto circostanziato e veritiero; con il secondo motivo, si denuncia poi la violazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 10, 13, 27, art. 16 della Direttiva2013/32/UE, artt. 6 e 13 della CEDU, art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE e art. 46 della Direttiva 2013/32/UE, non essendosi la Corte d’appello “attivata per colmare lacune probatorie o chiarire il contenuto delle dichiarazioni” del richiedente, secondo l’obbligo vigente di cooperazione istruttoria, in particolare per ciò che concerne la protezione sussidiaria ed umanitaria; infine, con il terzo motivo, si lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), deducendosi che nel caso di specie ricorrevano comunque i presupposti per l’accoglimento della richiesta di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b).

2. La prima censura è inammissibile.

In materia di protezione internazionale questa Corte ha da tempo chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità soggettiva del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve stimare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in forza della griglia valutativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c).

L’apprezzamento, di fatto, risulta censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 05/02/2019 n. 3340). Sempre questa Corte (Cass. 27503/2018) ha precisato che “l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati”, cosicchè “la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3,comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate”.

Sull’indicata premessa, la valutazione sul punto svolta dai giudici di appello si sottrae a sindacato di questa Corte, avendo i primi ritenuto non credibile il racconto, in relazione al fatto che il ricorrente non aveva saputo indicare l’età del fratello minore o i motivi della morte del padre o circostanziare il suo trasferimento da Kita a Konna; nè il ricorrente spiega perchè le lacune e contraddizioni specificate dalla Corte territoriale verterebbero su aspetti secondari ed irrilevanti.

3. La seconda e la terza censura sono inammissibili.

Come già rilevato da questa Corte (Cass. 19197/2015; conf. Cass. 7385/2017; Cass. 30679/2017), “il ricorso al tribunale costituisce atto introduttivo di un giudizio civile, retto dal principio dispositivo: principio che, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al cit. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell’attore”, cosicchè “i fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono necessariamente essere indicati dal richiedente, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli in giudizio d’ufficio, secondo la regola generale”. Da ultimo si è chiarito (Cass. 27593/2018) che “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati”, cosicchè “la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (cfr. Cass. 27503/2018; conf. Cass. 29358/2018; Cass. 17069/2018).

In sostanza, l’attenuazione del principio dispositivo, in cui la cooperazione istruttoria consiste, si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, dovendo, anzi, l’allegazione essere adeguatamente circostanziata, cosicchè solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (cfr. in tema, Cass. 29358/2018). Ora, la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta essere assolutamente generica, in relazione al decisum (avendo la Corte di merito attivato i poteri di acquisizione officiosa delle informative), e, per conseguenza, priva di decisività: non solo il ricorrente manca di indicare quali siano le informazioni e le fonti ufficiali delle stesse che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso, ma fa riferimento, sempre generico, alla necessità di acquisire informazioni sulla situazione in Mali in particolare, asseritamente caratterizzata da aspri e violenti conflitti interni.

La doglianza è altresì inammissibile perchè mira a sostituire le proprie valutazioni con quella, svolta, sulla base di informazioni tratte da fonti attuali, insindacabilmente (al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Infine, deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poichè la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, a motivo di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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