Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19859 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 05/10/2016), n.19859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24550-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA

MELORIA 52, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO COSTANZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIO MARIO EPIFANIO giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 98/2011 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 13/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato EPIFANIO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto, serbato dall’Agenzia delle entrate, avverso la richiesta di rimborso dell’imposta trattenuta sull’indennità del fondo previdenziale, percepita da un dipendente del ministero delle Finanze, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

La CTP accoglieva il ricorso e disponeva il rimborso, e la CTR confermava la sentenza di primo grado.

Avverso tale sentenza d’appello, l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, mentre il contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’ufficio denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, in riferimento al D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze, istituito con D.P.R. n. 1034 del 1984 non sarebbe affatto costituito da contributi a carico del lavoratore (nè da somme già assoggettate a tassazione), ma solo da proventi di natura fiscale ed eventualmente altre sovvenzioni e lasciti, ai sensi dell’art. 2 del relativo regolamento, approvato con D.P.R. n. 856 del 1975, di talchè non essendo equiparabile alle “indennità equipollenti” di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17 comma 1, andrebbe tassato per intero.

Il ricorso è infondato.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di IRPEF, l’indennità supplementare corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio, in epoca successiva al 30 settembre 1985, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze, essendo assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 1, (nel testo, applicabile “ratione temporis”, in parte sostituito dal D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 4, comma 3 ter, – convertito nella L. 13 maggio 1988, n. 154, avente efficacia retroattiva, originariamente dal 17 luglio 1986 e successivamente, per il disposto del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 2 bis, – convertito nella L. 27 aprile 1989, n. 154 -, dal 30 settembre 1985) ed essendo formata esclusivamente dalle contribuzioni dei dipendenti, non è assoggettabile ad imposta (Cass. n. 9439/2003). Nel caso di specie, va rilevata la caratteristica di complessivo trattamento pensionistico integrativo del Fondo in questione, alla luce delle fonti normative che lo hanno istituito (v. D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211) e che attualmente lo disciplinano (in particolare, D.P.R. 21 dicembre 1984 n. 1034); tale fondo, infatti, corrisponde un’indennità agli iscritti, quando cessano di far parte, per qualsiasi causa, dai ruoli del personale dell’amministrazione o agli aventi diritto, nel caso gli iscritti siano deceduti durante il servizio. Tale indennità ha una funzione esclusivamente previdenziale, che viene corrisposta, in relazione al numero degli anni di servizio civile, di ruolo e non di ruolo, prestato dalla data di effettiva immissione in servizio alla data di effettiva cessazione di appartenenza al personale del Ministero delle Finanze, ivi compresi i periodo di assenza, utili, ai fini della pensione. La composizione fa riferimento (D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2), ai proventi delle sanzioni pecuniarie ed a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell’indennità di buona uscita), pertanto, poichè la composizione del predetto fondo è costituita, in massima parte, da premi di produttività o da incentivi all’attività d’istituto, il predetto fondo costituisce, una forma di retribuzione differita (composta, in massima parte, da contributi degli iscritti), che la fa rientrare nel perimetro normativo degli artt. 17-19 del TUIR (già 16-17) come “indennità equipollente e, quindi, deve essere assoggettato a tassazione separata e non a tassazione integrale come richiesto dall’ufficio.

La complessità della fattispecie e la natura anche previdenziale della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Rigetta il ricorso.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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