Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19858 del 28/09/2011
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 28/09/2011), n.19858
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ZANARDELLI 16/20, presso l’ASSOCIAZIONE GIUSTIZIA e
SOCIETA’ – OSSERVATORIO PER L’EUROPA, rappresentato e difeso da se
medesimo;
– ricorrente –
contro
V.A., V.U., V.P. (nella
qualità di erede dell’esecutato sig. V.V.), V.
V., V.L., VE.AL. questi ultimi
quali eredi dell’esecutato sig. V.T.), tutti
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI ROBECCHI BRICHETTI 10,
presso lo studio dell’avvocato ANNUNZIATA ABBINENTE, rappresentati e
difesi dall’avvocato RUSSO DOMENICO, giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
VE.VI., V.M., VE.AN., V.
F., V.A.;
– Intimati –
avverso l’ordinanza n. 96/73 del TRIBUNALE di SALERNO del 5.2.2010,
depositata il 23/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “con il provvedimento ora impugnato con ricorso straordinario per cassazione il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile l’intervento dispiegato dal creditore avv. S. G.; ha disposto la restituzione della massa attiva residua ai debitori, mandando la cancelleria per l’emissione dei mandati di pagamento; ha dichiarato l’estinzione della procedura esecutiva ed ha ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
il ricorso per cassazione dell’avv. S. è svolto in due motivi: attraverso il primo, il provvedimento del giudice di merito è censurato per omessa motivazione relativamente alla ritenuta inammissibilità dell’intervento nella procedura esecutiva;
attraverso il secondo, si lamenta che il procedimento esecutivo sia stato dichiarato estinto, malgrado fosse stato espletato un intervento tardivo ai sensi dell’art. 565 c.p.c., e ciò in violazione dell’art. 111 Cost., n. 1 e dell’art. 6 par. 1 della Convenzione EDU, nonchè dell’art. 1 del protocollo aggiuntivo alla Convenzione EDU;
il ricorso è inammissibile: il ricorrente censura il provvedimento del giudice dell’esecuzione con riguardo alla decisione adottata in merito all’inammissibilità dell’intervento spiegato dallo stesso ricorrente nella procedura esecutiva immobiliare in corso contro i debitori germani V., nonchè con riguardo alla decisione di estinzione del processo esecutivo pronunciata richiamando l’art. 629 c.p.c. e segg. ma senza motivare in merito ad alcuna delle ipotesi tipiche previste dagli artt. 629-631 c.p.c.; con riferimento alla doglianza concernente la dichiarazione di inammissibilità dell’intervento da parte del giudice dell’esecuzione, è sufficiente rilevare che le questioni concernenti l’ammissibilità dell’intervento vanno delibate dal giudice, d’ufficio od a seguito di opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. S.U. n. 1082/97, nonchè tra le altre successive, Cass. n. 6885/08) e che tale ultimo rimedio è quello esperibile avverso tutti i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione, compresi quelli officiosi sull’ammissibilità dell’intervento (cfr. Cass. n. 4609/90); con riferimento alla doglianza concernente l’illegittimità del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva, i rimedi astrattamente invocabili sono il reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c. ovvero l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., a seconda che si ritenga il provvedimento del giudice dell’esecuzione, adottato nel presupposto di una delle ipotesi tipiche di estinzione del processo esecutivo (cfr. Cass. n. 2500/03, n. 4875/05, n. 14096/05, nel senso che l’esperibilità del reclamo ex art. 630 c.p.c. comporta l’inammissibilità del ricorso straordinario), contemplate dall’art. 629 c.p.c. e segg. (norme richiamate nel provvedimento impugnato, ma senza esplicito riferimento in motivazione nè alla rinuncia nè all’inattività delle parti nè alla loro mancata comparizione ex art. 631 c.p.c.) ovvero adottato al fine di pervenire alla c.d. estinzione atipica del processo esecutivo (cfr. Cass. ord. n. 30201/08, n. 3276/08, n. 6391/04);
essendo previsti, avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, oggetto della presente impugnazione, i rimedi sopra detti, è da escludere che essa abbia il carattere definitivo che è condizione necessaria per l’esperibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (cfr., nel senso che il rimedio esperibile avverso gli atti del giudice dell’esecuzione è quello dell’opposizione agli atti esecutivi, sicchè è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso tali atti, tra le tante Cass. n. 10840/01, Cass. n. 12115/06)”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio -esaminati i rilievi contenuti nella memoria- ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Ha ritenuto di dover osservare quanto segue.
Il controricorso è ammissibile, dovendo ritenersi i rilievi che il ricorrente ha inteso riferire a motivi di inammissibilità del controricorso, piuttosto come argomentazioni difensive, volte a contrastare quelle di controparte.
Le ulteriori considerazioni svolte in merito all’ammissibilità del ricorso non sono idonee a confutare gli argomenti di diritto svolti nella relazione. In particolare, il ricorrente ribadisce di aver voluto censurare sia il provvedimento con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del suo intervento nella procedura esecutiva immobiliare sia la dichiarazione di estinzione della stessa procedura esecutiva: essendo previsti per entrambi i rimedi propri già indicati nella relazione, non può certo ritenersi che questi possano essere sostituiti, come sembra ritenere il ricorrente, dal ricorso straordinario per cassazione “in osservanza del duplice principio del giusto processo e della ragionevole durata”, che consentirebbero, secondo lo stesso ricorrente, la decisione definitiva da parte di questa Corte.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 15 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011