Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19858 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19858 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 11115-2016 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2018
1369

contro

ZERBO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SALLUSTIANA 26 (STUDIO LEGALE TOSATO) presso lo
studio dell’avvocato GIULIO RAFFAELE IPPOLITO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

Data pubblicazione: 26/07/2018

MOLTENI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 332/2016 della CORTE D’APPELLO

di MILANO, depositata il 07/03/2016 R.G.N. 1339/2015.

RG. n. 11115/2016

RILEVATO
Che la Corte di appello di Milano con la sentenza n. 332/2016, in riforma
della sentenza del Tribunale territoriale, aveva dichiarato la illegittimità del
licenziamento intimato da Poste Italiane spa a Zerbo Pietro e condannato la
società a reintegrare il dipendente nel posto precedentemente coperto oltre
che a pagare allo stesso una indennità risarcitoria, commisurata all’ultima
retribuzione percepita, decorrente dalla data del licenziamento sino a quello
della effettiva reintegrazione, e comunque non superiore a 12 mensilità
oltre accessori e contribuzioni di legge;
che la Corte territoriale, adita in sede di reclamo ai sensi dell’art. 1 comma
60 della I.n. 92/2012, premetteva che la controversia era relativa al
licenziamento per superamento del periodo di comporto in applicazione
dell’art. 41,1° comma, del CCNL di settore, e che la disposizione non
poteva essere interpretata quale previsione di una ipotesi di comporto per
sommatoria, essendo questo già previsto nel 2° comma della medesima
disposizione;
che pertanto l’interpretazione della norma contrattuale data dalla società
Poste era da ritenersi illegittima e di conseguenza illegittimo il licenziamento
intimato per superamento del periodo di comporto;
che avverso detta decisione la società Poste Italiane proponeva ricorso
affidandolo ad un solo articolato motivo ed a successiva memoria , cui
resisteva con controricorso Zerbo Pietro;
CONSIDERATO
1)- che con unico motivo la società denunciava la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362, 1363 e 2110 c.c. e dell’art. 41 culi poste 14
aprile 2011 ( ex art. 360, 1° co. n. 3 c.p.c.), per non aver, la Corte
territoriale, considerato che le disposizioni contrattuali collettive devono
comunque essere interpretate nel rispetto della comune intenzione delle
parti, e non solo nel senso letterale della norma, e peraltro non
singolarmente ma le une per mezzo delle altre, cosi’ da assicurare un senso
complessivo della disposizione;
2)-che i principi richiamati non risultano essere stati violati dalla Corte
territoriale

allorche’

ha

interpretato

1

la

disposizione

in

esame

_

RG. n. 11115/2016

(art.41),considerandone l’intero contenuto e non soltanto un comma, e
quindi valutando, alla luce di una interpretazione complessiva delle clausole,
una duplicazione delle ipotesi di comporto per sommatoria, ritenuta
irragionevole ed estranea alla logica lettura della norma.
Deve quindi ritenersi che, al di la’ della condivisibilità o meno della
interpretazione realizzata, non sindacabile in questa sede in quanto
attinente al giudizio di merito, i canoni interpretativi richiamati dalla parte
ricorrente non risultano affatto violati ma adeguatamente utilizzati dal
giudice del gravame per valutare il contenuto della disposizione esaminata.
Il motivo risulta quindi infondato sotto tale profilo;
3)-che risulta invece improcedibile l’ulteriore profilo della censura inerente
la violazione dello stesso art. 41 del ccnI in quanto non allegato il contratto
stesso ; a riguardo questa Corte ha costantemente affermato che “nel
giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi
– imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369, secondo
comma, n. 4, cod. proc. civ., nella formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio
2006, n. 40 – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale
del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione
nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del
canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 cod. civ.; né, a tal fine, può
considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero
fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale
indicazione del documento nell’elenco degli atti” ( Cass. n. 4350/2015;
Cass. SU n. 25038/2013);
4)-che nel caso di specie non vi è stata alcuna allegazione sul punto a cura
del ricorrente, che pure ha omesso di indicare l’eventuale produzione del
documento nelle precedenti fasi del giudizio di merito e la sua collocazione
nei relativi fascicoli ( in tal senso Cass. SU n. 25038/2013);
che il ricorso deve quindi essere rigettato;
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per
spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

.

RG. n. 11115/2016

Con distrazione al procuratore antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Cosi’ deciso in Roma in data 29 marzo 2018 .

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