Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19858 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 22/09/2020), n.19858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17018-2019 proposto da:

R.E., I.R., rappresentati e difesi

dall’avvocato TINDARO GIUSTO;

– ricorrenti –

contro

R.M., R.V., R.T.,

RI.VI.CA., R.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA F.CORRIDONI 19, presso lo studio dell’avvocato ROSSANA

LANIA, rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE ZACCARIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 181/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

R.E. e I.R. hanno presentato ricorso, articolato in unico motivo, avverso la sentenza n. 181/2019 della Corte d’appello di Messina, depositata in data 13 marzo 2019.

Resistono con controricorso R.T., R.V., R.C., R.M. e Ri.Vi.Ca.

La Corte di Messina ha confermato la sentenza n. 252/2012 resa in primo grado dal Tribunale di Patti, con cui era stato ordinato a R.E. e I.R. di rimuovere la canna fumaria da loro appoggiata sul lato est dell’edificio condominiale di (OMISSIS). I giudici di secondo grado hanno fatto riferimento agli artt. 1102 e 1107 ed all’art. 7 del regolamento condominiale, il quale impedisce l’installazione di canne fumarie che deturpano il decoro del fabbricato. Dissentendo dalle valutazioni del CTU, ad avviso del quale l’edificio in questione non avrebbe alcun pregio estetico, e perciò la canna fumaria non sembrava lesiva del decoro architettonico, la Corte d’appello ha affermato che, nonostante i precedenti interventi praticati sul fabbricato, già pregiudizievoli delle linee e delle simmetrie dello stesso, non poteva consentirsi la installazione della nuova canna fumaria da parte di R.E. e I.R., trattandosi di un “grosso tubo di acciaio, non mascherato da rivestimento” con un evidente “gomito di raccordo”, che corre per la metà superiore della facciata principale, fuoriuscendo dalla pensilina del vano scale. Tale canna fumaria creerebbe, secondo i giudici del merito una “considerevole stonatura del prospetto”, come più dettagliatamente argomentato a pagine 9 della sentenza impugnata.

L’unico motivo di ricorso di R.E. e I.R. denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 1120 c.c., nonchè il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la sussistenza dell’alterazione del decoro architettonico dell’edificio imputabile alla canna fumaria, non avendo la Corte d’appello esplicitato le ragioni per cui aveva ritenuto non attendibile la CTU espletata in primo grado.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso proposto potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

La censura si connota come una sollecitazione al complessivo riesame della situazione di fatto accertata dai giudici del merito. Sono inammissibili le censure di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). I ricorrenti, quindi, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, avrebbero dovuto indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”. Non integrano, pertanto, il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 le considerazioni svolte nel motivo del ricorso, che si limitano a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti, ovvero una diversa valenza delle risultanze istruttorie, invitando la Corte di legittimità a svolgere un nuovo giudizio sul merito della causa.

La sentenza della Corte d’appello di Messina contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, sicchè neppure sussiste la ipotizzata nullità ex art. 132, comma 2 c.p.c., n. 4. L’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale, come accertato nel caso in esame, individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino – pertanto può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, e non ne alteri il decoro architettonico; fenomeno – quest’ultimo – che si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull’insieme dell’armonico aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito (e risulta congruamente compiuta alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, avendo riguardo a dimensioni, consistenza e tipologia del manufatto), rimanendo insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. 2, 31/07/2013, n. 18350; Cass. Sez. 2, 11/05/2011, n. 10350; Cass. Sez. 2, 10/05/2004, n. 8852; Cass. Sez. 2, 16/05/2000, n. 6341). Neppure può attribuirsi alcuna influenza, ai fini della tutela prevista dall’art. 1102 c.c., al grado di visibilità delle innovazioni contestate, in relazione ai diversi punti di osservazione dell’edificio, ovvero alla presenza di altre pregresse modifiche non autorizzate (Cass. Sez. 2, 16/01/2007, n. 851).

E’ comunque inammissibile l’invocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per sostenere la preferibilità delle conclusioni del CTU in punto di “non alterazione del decoro architettonico” ad opera della canna fumaria installata. Il motivo di ricorso è volto a devolvere alla Corte di cassazione le critiche mosse alla mancata adesione da parte dei giudici del merito alle risultanze della consulenza d’ufficio ed alle prospettazioni della consulenza di parte (critiche che comunque si sostanziano in semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico), pur non essendosi la Corte d’appello di Messina limitata a dissentire immotivatamente dalle conclusioni della relazione peritale, visto che nella sentenza impugnata sono spiegate le ragioni del convincimento raggiunto dai giudici e della mancata adesione alle conclusioni prospettate dall’ausiliare.

Spetta, peraltro, al giudice di merito esaminare e valutare le nozioni tecniche o scientifiche introdotte nel processo mediante la CTU, e dare conto dei motivi di consenso, come di quelli di eventuale dissenso, in ordine alla congruità dei risultati della consulenza e delle ragioni che li sorreggono. Tale valutazione è compiutamente esplicitata nella sentenza della Corte d’appello e non può essere sindacata in sede di legittimità invocando dalla Corte di cassazione, come auspicano i ricorrenti, un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in maniera da pervenire ad una nuova validazione e legittimazione inferenziale dell’adesione prestata dal giudice di merito ai risultati dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio.

Si consideri, inoltre, come il giudice è maggiormente vincolato nella motivazione dell’eventuale dissenso dalle conclusioni peritali nel caso in cui le stesse abbiano esposto frequenze statistiche direttamente rilevanti per l’accertamento del fatto litigioso; mentre certamente minore è l’assolutezza dell’inferenza induttiva generalizzante con riguardo alle scienze idiografiche, qual è appunto l’architettura, la quale non poggia su leggi generalizzabili, ma studia oggetti singoli.

Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, regolandosi le spese del giudizio di cassazione secondo soccombenza in favore dei controricorrenti nell’importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

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