Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19858 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. I, 20/09/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 20/09/2010), n.19858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24837/2008 proposto da:

ITALFONDIARIO S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del procuratore

pro tempore, nella qualità di procuratore del BANCO DI NAPOLI

S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRESSANONE 3, presso

l’avvocato CASOTTI CANTATORE MARIA LUISA, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale per Notaio dott. ENZO ROMANO di ROMA

– Rep. n. 380111 del 27.01.2010;

– ricorrente –

contro

CONCORDATO FALLIMENTARE S.S., S.C.,

S.S.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il

22/04/2008, n. 291/08 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato M.L. CASOTTI CANTATORE che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con istanza presentata al giudice delegato, il Curatore del Concordato fallimentare di S.S. chiedeva indicarsi le modalità di pagamento delle somme dovute al creditori da parte dell’assuntrice S.C..

Con Decreto 19 febbraio 2008, il giudice delegato ordinava all’assuntrice di provvedere al prescritti pagamenti entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del decreto.

Avverso tale decreto quest’ultima proponeva reclamo L. Fall., ex art. 26, eccependo, in via preliminare,la mancata notifica al fallito del provvedimento impugnato. Nel merito, previa proroga del termini di adempimento del concordato, chiedeva subordinarsi il pagamento all’effettivo trasferimento in suo favore del beni concordatali. In via ulteriormente subordinata, chiedeva la rettifica del dati contabili. Il Tribunale di Brindisi, con provvedimento depositato il 22.4.08, accoglieva parzialmente il reclamo, e per l’effetto, a parziale modifica del decreto del giudice delegato del 19.2.2008, riduceva l’importo delle somme da versarsi a cura dell’assuntrice nella misura di Euro 94.863,74, a titolo di pagamento del crediti privilegiati, nonchè nell’ulteriore misura del 25% del crediti chirografari tempestivamente ammessi; rigettava gli ulteriori motivi di reclamo. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo l’Italfondiario spa quale procuratrice della Intesa San Paolo spa cui non resiste con controricorso il fallimento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la Italfondiario spa n.q. contesta la decisione del tribunale laddove questa ha ritenuto che l’assuntore debba pagare solo i crediti ammessi tempestivamente al passivo e non anche quelli ammessi tardivamente.

Osserva la Corte che l’impugnato provvedimento del Tribunale fallimentare contiene una pronuncia non rinvenibile nel precedente provvedimento del giudice delegato, oggetto di reclamo, e dovrebbe, in ipotesi, costituire la manifestazione di quei poteri amministrativi di cui il Tribunale medesimo è investito nell’ambito dell’intera procedura ai sensi della L. Fall., art. 23 che gli consentono di dare alle parti le istruzioni del caso.(Cass 5811/89).

E’ stato, infatti, osservato (Cass 3291/09) che la sentenza di omologazione del concordato determina la chiusura del fallimento, salva la diversa e limitata funzione di controllo della sua esecuzione, ai sensi della L. Fall., art. 136 (Cass. n. 11189 del 1995). I successivi atti del giudice delegato costituiscono atti meramente esecutivi, posti in essere i nell’esercizio del potere- dovere di sorvegliare l’esecuzione del concordato, che permane finchè questo non abbia avuto integrale attuazione (Cass. nn. 12862/2002; Cass. n. 13626/1992). Tuttavia, la sentenza di omologazione del concordato può rimettere al giudice delegato anche il compito di stabilire le semplici modalità di pagamento delle somme dovute, con decreto che comunque non può eccedere i limiti stabiliti dalla sentenza (cass 3291/09). In particolare, è certamente precluso al giudice delegato ed al Tribunale, in sede di esercizio del citato potere-dovere, di interpretare una decisione definitiva di carattere giurisdizionaie, quale è la sentenza di.

omologazione del concordato fallimentare (Cass. n. 9240 del 1997Cass 3291/09).

Le questioni che avrebbero potuto costituire oggetto di impugnazione della sentenza, quale quella concernente la misura della soddisfazione dei crediti,, non possono quindi – come questa Corte ha già affermato-essere rimesse e, comunque, decise dal giudice delegato e dal tribunale fallimentare (Cass 3291/09). In particolare, l’ammontare dei crediti che devono essere soddisfatti, risultante dallo stato passivo in correlazione con la sentenza di omologazione, non può essere modificato (Cass 3291/09) e, in caso di contestazione circa la loro misura , deve promuoversi una decisione in sede contenziosa nelle forme ordinarie fra i legittimi contraddittori (Cass. n. 5811/1989; Cass. n. 9240 del 1997).

Nel caso in esame ,pertanto ,in cui il Tribunale ha ,al di fuori dei poteri attribuitigli, interpretato la sentenza di omologazione ed escluso i crediti ammessi a seguito di istanze tardive, si è in presenza di un provvedimento abnorme viziato da carenza assoluta di potestà decisionale, che, risolvendo una controversia su diritti soggettivi, è impugnabile con ricorso per Cassazione, a norma dell’art. 111 Cost. (Cass 6083/78).

Il provvedimento impugnato, in quanto affetto da nullità assoluta va pertanto cassato senza rinvio.

La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

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