Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19857 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 28/09/2011), n.19857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6518/2010 proposto da:

EQUITALIA CERIT SPA (OMISSIS) – quale Agente della riscossione in

persona del suo rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PANAMA 68, presso lo studio degli avvocati PUOTI GIOVANNI e

CUCCHI BRUNO, che la rappresentano e difendono, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO FRATELLI DANESI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

Avverso il decreto n. 25/2010 del Tribunale di Pistoia del 4.2.2010,

depositato il 09/02/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

OSSERVA

Equitalia CERIT, con atto d’opposizione proposto innanzi al Tribunale di Pistoia ha chiesto attribuirsi al credito per IRAP, ammesso in chirografo allo stato passivo del fallimento Fratelli Danesi s.r.l., il privilegio previsto dall’art. 2752 c.c., lamentando che il giudice delegato non aveva tenuto della natura del credito.

Il Tribunale ha escluso l’invocata prelazione siccome il credito in discussione afferiva ad annualità anteriore alla data d’entrata in vigore della L. n. 222 del 2007, che ha riconosciuto il privilegio ma in relazione alle sole annualità maturate successivamente.

Equitalia CERIT ha impugnato per cassazione la statuizione con unico motivo.

Il curatore del fallimento intimato non ha spiegato difesa.

Il Consigliere rei ha rilevato che il ricorso può essere accolto.

“1. – Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2752 c.c..

Pone la questione di diritto se il privilegio generale previsto dalla norma in rubrica assista, pur in assenza di espressa previsione, il credito relativo alla riscossione dell’IRAP. Questa Corte con sentenza n. 4861/2010 ha affermato che “il privilegio mobiliare previsto dall’art. 2752 c.c., comma 1, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive – IRA – dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, deve essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario dell’art. 2752, giustificata dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonchè dalla causa del credito, avente ad oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione”.

La decisione impugnata, la cui ratio palesemente contrasta tale enunciato, merita pertanto di essere cassata”. Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta ispirata ad esegesi ulteriormente confermata (Cass. n. 25242/2010) che s’intende ribadire, in guanto appieno condivisa, senza necessità di rivisitazione.

Per l’effetto accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e pronunciando nel merito ex art. 384 c.p.c., attesa l’esauriente istruttoria, ammette il credito addotto dall’amministrazione ricorrente allo stato passivo del fallimento Fratelli Danesi s.r.l.

col privilegio richiesto. Dispone l’irripetibilità delle spese del presente giudizio atteso che alla data del decreto impugnato non si era ancora formato orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito, ammette il credito oggetto della domanda d’ammissione allo stato passivo del fallimento Fratelli Danesi s.r.l. col privilegio chiesto dall’amministrazione istante. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

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