Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19857 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19857 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MIGLIO FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 20547-2013 proposto da:
I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO,
GIUSEPPINA GIANNICO, FRANCESCA FERRAZZOLI, giusta
2018

delega in atti;
– ricorrente –

1282
contro

MUDONI

ANTONELLA

domiciliata in ROMA,

DOMENICA

MDNNNL70C86F054S,

PIAZZA CAVOUR, presso LA

Data pubblicazione: 26/07/2018

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’ avvocato ALFREDO ANTONIO
COLUCCIA, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO,
GIUSEPPINA GIANNICO, FRANCESCA FERRAllOLI, giusta
delega in atti;
– con troricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1662/2013 della CORTE
D’APPELLO di LECCE, depositata il 03/06/2013 R.G.N.
692/2012.

I.N.P.S.

Camera di consiglio del 22 marzo 2018 – n.27 del ruolo
R.G. n. 20547 del 2013
Presidente: Napoletano – Relatore: Miglio

R.G. n. 20547 del 2013

che con sentenza in data 3 giugno 2013, la Corte di Appello di Lecce, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale della medesima città che aveva accolto, nei limiti
della prescrizione, la domanda di Antonella Domenica Mudoni nei confronti dell’INPS
relativa al pagamento delle differenze retributive dovute per lo svolgimento di
mansioni superiori, ha rigettato l’eccezione di prescrizione per genericità della
formulazione della medesima;

che avverso la sentenza della Corte d’Appello, l’INPS ha proposto ricorso affidato ad
un unico motivo, cui ha resistito con controricorso Antonella Domenica Mudoni;

che Antonella Domenica Mudoni ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla
base di un motivo;
CONSIDERATO CHE
1.con l’unico motivo di ricorso principale, il ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2697, 2934, 2946 c.c. nonchè degli artt. 416 e 437 c.p.c., in
relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. Ad avviso del ricorrente, la eccezione di prescrizione
sarebbe correttamente formulata, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte
d’Appello, anche quando la parte si sia limitata ad invocare l’effetto estintivo
dell’inerzia del titolare , senza alcuna indicazione della durata a tal fine necessaria;
1.1.

l’unico motivo di ricorso principale è fondato. Come affermato dalla

giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 10955 del
25 luglio 2002, “in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della

relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio,
mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi
dell’effetto estintivo, si configura come una “quaestio iuris” concernente
i

RILEVATO

l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto
dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare
l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il
menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di
quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè
attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al

di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437
cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un’eccezione di
prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la
prescrizione ordinaria decennale, o viceversa, e, dall’altro lato, il riferimento
della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di
applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di
una norma di previsione di un termine diverso. Tale linea interpretativa è da
ritenere consolidata, essendo il principio stato riaffermato nelle successive
sentenze in materia di prescrizione (Cass. n. 16573 del 2004, n.10736 del
2006, n. 11843 del 2007, n. 6549 del 2009, n. 21752 del 2010, n. 1064 del
2014, n. 15631 del 2016);
2. con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, la Mudoni deduce la
violazione dell’art. 112 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., lamentando l’omessa
pronuncia

sulla

riconoscimento

domanda
dell’efficacia

di

appello

interruttiva

incidentale
della

relativa

al

mancato

prescrizione

del

tentativo

condizionato

è

assorbito

obbligatorio di conciliazione;
2.1.I’unico

motivo

di

ricorso

incidentale

dall’accoglimento del ricorso principale, in quanto la Corte territoriale, avendo
ritenuto inammissibile l’eccezione di prescrizione per genericità, non avrebbe
potuto pronunciare nel merito sull’efficacia interruttiva del tentativo
obbligatorio di conciliazione;

2

caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere – dovere del giudice,

3. Sulla base delle esposte motivazioni, la sentenza impugnata deve essere

cassata, non avendo – la Corte territoriale – applicato il principio di diritto
richiamato al punto 1.1.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari anche per la liquidazione delle spese

Così deciso nella Adunanza camerale del 22.3.2018

del giudizio di legittimità;

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