Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19857 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20845 – 2019 R.G. proposto da:

L.G. – c.f. (OMISSIS) – I.C. – c.f.

(OMISSIS) – entrambi quali soci della COSTEURO s.r.l. in

liquidazione – p.i.v.a. (OMISSIS) – (cancellata dal registro delle

imprese in data 27.8.2018), elettivamente domiciliati, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Enna, alla piazza Kennedy, n.

4, presso lo studio dell’avvocato Edoardo Bonasera, che li

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.CO.MET. – Italiana Costruzioni Metalliche s.r.l. in liquidazione –

p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su

foglio separato allegato in calce al controricorso dall’avvocato

Maurizio Rizzo ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Sannio, n. 61, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo La Corte;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 885/2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio

2020 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale di Catania la “I.CO.MET. – Italiana Costruzioni Metalliche” s.r.l. esponeva che aveva eseguito su incarico e per conto della “CostEuro” s.r.l., al prezzo unitario di Euro 1,80 al kg., giusta offerta n. 49 del 30.9.2004, la fornitura e posa in opera di strutture metalliche per la realizzazione di capannoni presso lo stabilimento della committente; che, a fronte della fornitura di complessivi kg. 146.107 di ferro, aveva emesso la fattura n. 89 del 10.12.2004, dell’importo di Euro 167.640,00, così computato per errore in dipendenza dell’inesatta indicazione del prezzo unitario, siccome inferiore a quello pattuito, nonchè la fattura n. 45 del 26.10.2005, dell’importo, correttamente computato, di Euro 77.991,12; che la committente le aveva versato unicamente la somma di Euro 78.160,00, quale acconto sull’importo della fattura n. 89/2004; che dunque la “CostEuro” era sua debitrice dell’importo di Euro 89.480,00, quale saldo della fattura n. 89/2004, nonchè dell’importo di Euro 77.991,12, quale ammontare della fattura n. 45/2005.

Chiedeva ingiungersi alla committente il pagamento della complessiva somma di Euro 167.471,12, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002.

2. Il Tribunale di Catania pronunciava l’ingiunzione.

3. Con citazione notificata il 23.7.2007 la “CostEuro” s.r.l. proponeva opposizione.

Deduceva che aveva accettato unicamente l’offerta di controparte n. 69 del 30.10.2003, ove il prezzo unitario era indicato in Euro 1,27 al kg.; che in relazione a tale offerta la “I.CO.MET.” aveva emesso fattura n. 70 del 30.9.2004, dell’importo (i.v.a. inclusa) di Euro 243.840,00 integralmente saldato; che, a fronte della fattura n. 89/2004, aveva versato il minor importo di Euro 78.160,00 a motivo delle differenze quantitative riscontrate nella fornitura.

Chiedeva, tra l’altro, revocarsi l’opposta ingiunzione, siccome pronunciata sulla scorta di un prezzo unitario superiore a quello pattuito e per quantità superiori a quelle oggetto di effettiva consegna, ed, in via riconvenzionale, condannarsi controparte a restituire le maggiori somme ricevute.

4. Si costituiva la “I.CO.MET.”.

Instava per il rigetto dell’avversa opposizione; chiedeva condannarsi l’opponente a corrisponderle l’ulteriore somma di Euro 58.300,00, a titolo di differenze sulla fattura n. 89/2004, il cui importo era stato erroneamente computato al prezzo unitario di Euro 1,27 al kg. anzichè di Euro 1,80 al kg.

5. Con sentenza n. 1156/2012 il Tribunale di Catania, in accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo; altresì rigettava ogni ulteriore domanda hic et inde esperita.

6. La “I.CO.MET.” s.r.l. proponeva appello.

7. Resisteva la “CostEuro” s.r.l.; esperiva appello incidentale.

8. Con sentenza n. 885/2019 la Corte d’Appello di Catania accoglieva parzialmente il gravame principale, rigettava il gravame incidentale e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di prime cure, condannava la “CostEuro” a pagare alla “I.CO.MET.” la minor somma di Euro 144.507,68, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002; condannava la “CostEuro” a rimborsare a controparte le spese del doppio grado fino a concorrenza dei 4/5, compensava la residua frazione.

Evidenziava la corte che l’opposta – principale appellante aveva dato prova, alla stregua dei documenti di trasporto prodotti in fase monitoria, documenti recanti indicazione, quale luogo di consegna, dello stabilimento, in Adrano, della “CostEuro” nonchè, in calce, sottoscrizione, per ricezione, di personale dipendente della “CostEuro”, di aver rimesso a controparte i quantitativi di materiale ferroso di cui aveva allegato, alla stregua delle prodotte fatture, la consegna.

Evidenziava quindi che era destituita di fondamento l’eccezione dell’iniziale opponente circa le minori quantità di materiale consegnato.

Evidenziava inoltre che l’opposta – appellante non aveva dato idonea prova del preteso maggior prezzo unitario di Euro 1,80 al kg. asseritamente pattuito.

Evidenziava dunque che, oltre all’importo di Euro 89.480,00, da versare a saldo della fattura n. 89/2004, la “CostEuro” era tenuta a versare l’ulteriore minore somma di Euro 55.027,07 a pagamento della fattura n. 45/2005.

9. Avverso tale sentenza L.G. e I.C., entrambi quali soci della “CostEuro” s.r.l. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese in data 27.8.2018, hanno proposto ricorso; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

La “I.CO.MET.” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

10. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

11. La controricorrente ha depositato memoria.

12. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 1193 e 2697 c.c. nonchè dell’art. 115 c.p.c., comma 1.

Deducono che la “I.CO.MET.” ha dato prova della fornitura di kg. 146.107 di materiale ferroso.

Deducono che, a fronte di tale riscontro, la “CostEuro” ha dato prova dell’avvenuto pagamento di Euro 322.000,00, corrispondente alla fornitura di kg. 211.286,09 di materiale ferroso computato al prezzo unitario di Euro 1,27 al kg.; che segnatamente la “CostEuro” ha dato prova dell’avvenuto pagamento della fattura n. 70 del 30.9.2004, di importo pari ad Euro 243.840,00, nonchè del versamento della somma di Euro 78.160,00, quale acconto sull’importo della fattura n. 89/2004.

Deducono dunque che, allorquando eccepisca che il pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, il creditore ha l’onere di provare l’esistenza di tal altro suo credito.

13. Il motivo di ricorso è inammissibile.

14. E’ fuor di dubbio che, qualora il debitore, convenuto in giudizio dal creditore per la condanna al pagamento del debito, provi la corresponsione di una somma idonea ad estinguere il debito, incombe al creditore – il quale opponga che tale pagamento debba imputarsi all’estinzione di un debito diverso – provare l’esistenza di tale ulteriore credito (cfr. Cass. sez. lav. 17.5.1985, n. 3053; Cass. 6.11.1986, n. 6509; Cass. 15.12.1988, n. 6823).

Nondimeno i ricorrenti prospettano che la corte d’appello ha reputato “in assenza dei necessari presupposti” (così ricorso, pag. 7) che la “I.CO.MET.” avesse fornito la prova dell’ulteriore credito al quale ha preteso di imputare il pagamento (cfr. ricorso, pag. 7).

Cosicchè, in tal guisa, i ricorrenti sostanzialmente censurano il giudizio “di fatto” cui la corte di merito ha atteso.

15. L’esperito mezzo di impugnazione quindi è da qualificare in rapporto alla previsione del (novello) art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ciò viepiù, da un canto, che, allorchè assumono che la corte siciliana ha errato a reputar assolta la prova del diverso rapporto, i ricorrenti lasciano in tal modo priva di qualsivoglia giustificazione la denunciata violazione dell’art. 2697 c.c., ovvero della regola di giudizio correlata alla distribuzione dell’onere della prova (cfr. Cass. (ord.) 23.10.2018, n. 26769, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni).

Ciò viepiù, d’altro canto, che, in materia di ricorso per cassazione, la violazione – del pari denunciata – dell’art. 115 c.p.c. può essere addotta come vizio di legittimità sol deducendo che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ossia che ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

16. Ebbene, alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, nel cui segno l’esperito mezzo di impugnazione è da scrutinare, non può che osservarsi quanto segue.

Per un verso, è da escludere senza dubbio che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della menzionata pronuncia delle sezioni unite – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento all'”anomalia” della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – l’analitica, puntuale, circostanziata ricostruzione dei rapporti obbligatori, e del relativo sviluppo, intercorsi tra le parti con riferimento alle fatture azionate in via monitoria rende appieno intellegibile l’iter argomentativo seguito dalla corte territoriale ed, in pari tempo, appieno supporta e giustifica l’affermazione della stessa corte per cui nessun rilievo era da attribuire alla fattura n. 70 del 30.9.2004 prodotta dalla “CostEuro”, giacchè afferente ad una pregressa fornitura eseguita dalla “I.CO.MET.”, oggetto di integrale pagamento (cfr. sentenza d’appello, pag. 5).

Per altro verso, è da escludere di certo che la corte catanese abbia omesso la disamina del fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa.

17. D’altra parte, i ricorrenti, allorchè deducono che la “CostEuro” ha comprovato l’avvenuto pagamento della fattura n. 70 del 30.9.2004, di importo pari ad Euro 243.840,00, nonchè il versamento della somma di Euro 78.160,00, quale acconto sull’importo della fattura n. 89/2004, si dolgono, in fondo, per l’asserita erronea valutazione delle complessive risultanze di causa.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

18. Nei termini esposti l’esperito motivo di ricorso è inammissibile, siccome, a rigore, veicola censure che fuoriescono dalla “griglia” delle ragioni che a norma del novello disposto dell’art. 360 c.p.c. fondano il diritto soggettivo alla sollecitazione di questo Giudice della legittimità.

19. Evidentemente la declaratoria di inammissibilità del ricorso rende vana la disamina della quaestio, pur preliminare, prefigurata dalla controricorrente (cfr. controricorso, pagg. 7 – 9), dell’inammissibilità del ricorso in dipendenza dell’asserito difetto di legittimazione e d’interesse ad agire di L.G. e di I.C., quali soci della “CostEuro” s.r.l. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese in data 27.8.2018.

20. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare alla s.r.l. controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

21. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, L.G. e I.C., a rimborsare alla controricorrente, “I.CO.MET. – Italiana Costruzioni Metalliche” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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