Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19857 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. I, 20/09/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 20/09/2010), n.19857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15172/2008 proposto da:

B.R. (c.f. (OMISSIS)), BO.AG.

(c.f. (OMISSIS)), BA.RO. (c.f.

(OMISSIS)), B.A. (c.f. (OMISSIS)),

BA.AN. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VODICE 7, presso l’Avvocato SALVATORE MARIA

– PAPPALARDO, rappresentati e difesi dall’Avvocato CALABRESE ENRICO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il

14/05/2008, n. 271/07 R.G. non cont.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. DI PALMA Salvatore;

udito per il ricorrente, l’Avvocato CALABRESE, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Ritenuto che B.R., Bo.Ag., B. R. – rappresentata dal tutore B.R. -, B.A. ed Ba.An., con ricorso del 26 maggio 2008, hanno impugnato per cassazione deducendo sette motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Messina depositato in data 28 febbraio 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso -, ed in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato il Ministro della giustizia “al pagamento, in favore di B.R. Euro 3.500,00 nudo proprietario con quota pari al 25%; Bo.Ag. Euro 4.666,76 quale usufruttuaria; B.R., quale tutore di Ba.

A., nuda proprietaria quota del 8,333% Euro 1.1666,62;

Ba.Ro. Euro 3.500,00 nuda proprietaria quota del 25%;

B.A., nudo proprietario quota 8,333% Euro 1.166,62 somme sulle quali spettano gli interessi legali dalla data di deposito del primo ricorso a soddisfo a titolo di equa riparazione”, condannando altresì lo stesso Ministro della giustizia al pagamento delle spese processuali – previa loro compensazione per la metà -, liguidate in Euro 600,00 per giudizio di merito ed in Euro 800,00 per il giudizio di legittimità;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale, richiesto con ricorso in riassunzione del 2007, era fondata sui seguenti fatti: a); i ricorrenti avevano iniziato dinanzi al Tribunale di Catania, con citazione del 20 giugno 1986, un giudizio per il rilascio di un immobile – oggetto di loro nuda proprietà od usufrutto -, giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di cassazione del 22 maggio 2003; b) a seguito di ricorso per equa riparazione in data 5 gennaio 2004, la Corte d’appello di Messina, con Decreto 14 maggio 2004, aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo ai ricorrenti la complessiva somma di Euro 14.000,00, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo, per dodici anni di irragionevole ritardo; c) la Corte di cassazione, adita dai ricorrenti, con la sentenza n. 5338 dell’8 marzo 2007 aveva accolto il primo motivo di ricorso – con il quale si lamentava l’irrisorietà dell’indennizzo liquidato dalla Corte messinese anche alla luce della normativa sovranazionale e delle relative elaborazioni giurisprudenziali da parte della Corte EDU -, statuendo:

“Alla luce del condiviso principio espresso da questa Corte (Cass. 2006/8034), la censura è fondata relativamente alla dedotta illegittimità della liquidazione effettuata in un unico, globale importo, riferito alla eccedenza di durata del giudizio, in luogo di determinazioni distinte per ciascuno dei tre (recte: cinque) ricorrenti, il che anche assorbe l’ulteriore questione circa la congruità dell’importo complessivamente liquidato”; d) con la stessa sentenza, la Corte di cassazione aveva respinto i motivi di censura concernenti l’indennizzo sia per il dedotto danno patrimoniale sia per il dedotto danno esistenziale lamentato da B.R., dichiarando assorbito il motivo di censura concernente il regolamento delle spese del giudizio di merito;

che la Corte d’Appello di Messina, con il suddetto decreto impugnato, ha motivato la decisione di riconoscimento del danno non patrimoniale, osservando, in particolare, che: a) resta fermo il periodo di dodici anni di irragionevole durata del processo; b) resta, altresì, ferma “la quantificazione del danno non patrimoniale spettante ai ricorrenti (il decreto risulta cassato unicamente per la quantificazione globale operata dal primo giudice) che, in ogni caso, appare congrua e conforme ai criteri seguiti da questa Corte in casi analoghi ed alla forbice tra i valori massimi e minimi indicati dal giudice di legittimità”; c) “(…) la Corte di Appello nel precedente decreto aveva stabilito che la somma liquidata dovesse essere ripartita tra i ricorrenti in ragione dei rispettivi diritti ma proprio tale criterio è stato cassato dalla Corte. Orbene, tenute presenti le quote dei rispettivi diritti spettanti agli istanti indicate nel ricorso in riassunzione e considerato che la quantificazione dell’usufrutto corrisponde effettivamente in linea generale a circa un terzo del valore dell’intero, l’importo va ripartito come segue: (…)” (cfr., supra, primo capoverso).

Considerato che con i primi due motivi di censura – i quali possono essere congiuntamente esaminati, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, il ricorrente critica il decreto impugnato, sostenendo che i Giudici a quibus avrebbero violato il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, in quanto l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo presupposto avrebbe dovuto essere liquidato per ogni singolo ricorrente a prescindere dagli irrilevanti diritti – nuda proprietà od usufrutto – vantati da ciascuno di essi sull’immobile oggetto del procedimento di rilascio;

che con il terzo, quinto e sesto motivo di censura i quali possono del pari essere congiuntamente esaminati, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, i ricorrenti sostengono che la misura dell’indennizzo riconosciuto è stato determinato dai Giudici a quibus in violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, della L. n. 89 del 2001, e dei criteri giurisprudenziali elaborati dalla Corte EDU e dalla Corte di cassazione, nonchè con motivazione insufficiente ed incongrua;

che, con il quarto motivo, i ricorrenti criticano il decreto impugnato, sostenendo che i Giudici a quibus non avrebbero proceduto alla correzione di errore materiale agli stessi richiesta dai ricorrenti con il ricorso in riassunzione, errore concernente la determinazione del periodo di irragionevole durata del processo presupposto, fissato in dodici anni complessivi anzichè in sedici anni e sei mesi circa, come riconosciuto con il decreto della stessa Corte d’appello di Messina in data 14 maggio 2004;

che, con il settimo motivo di censura, il ricorrente lamenta che le spese del giudizio di merito sono state compensate per la metà, senza adeguata motivazione, tenuto conto che il Ministro della giustizia era rimasto totalmente soccombente;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di cui in motivazione;

che, preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità del quarto motivo di censura, con il quale i ricorrenti sostengono che i Giudici a quibus non avrebbero proceduto alla correzione di errore materiale agli stessi richiesta dai ricorrenti con il ricorso in riassunzione, errore concernente la determinazione del periodo di irragionevole durata del processo presupposto, fissato in dodici anni complessivi anzichè in sedici anni e sei mesi circa, come riconosciuto con il decreto della stessa Corte d’appello di Messina in data 14 maggio 2004;

che, infatti – posto che la determinazione in dodici anni complessivi della irragionevole durata del processo presupposto è stata affermata dalla Corte d’Appello di Messina con il Decreto 14 maggio 2004, e che tale determinazione non ha formato oggetto di censura con il ricorso per cassazione deciso con la su richiamata sentenza n. 5338 dell’8 marzo 2007 -, la determinazione medesima deve intendersi passata in giudicato, rilievo questo che, al di là delle critiche formulate dai ricorrenti, è decisivo ai fini dell’affermata inammissibilità delle odierne censure;

che, invece, sono fondati i primi due motivi;

che, infatti – posto che il principio di diritto enunciato dalla più volte menzionata sentenza di questa Corte n. 5338 dell’8 marzo 2007 è nel senso che la liquidazione dell’equo indennizzo per la durata irragionevole del processo deve essere effettuata in favore di ogni singolo ricorrente e non può essere determinata in un solo importo globale e complessivo per più ricorrenti, come nella specie -, i Giudici del rinvio, completamente fraintendendo tale principio, hanno sì liquidato importi distinti per ciascun ricorrente, ma hanno erroneamente rapportato tali importi ad un titolo – quello di proprietà o di usufrutto degli immobili oggetto del giudizio presupposto – del tutto estraneo a quello fatto valere nel presente giudizio, titolo costituito, invece, dall’irragionevole durata dello stesso giudizio presupposto;

che conseguentemente fondati sono anche i motivi terzo, quinto e sesto, con i quali i ricorrenti sostengono che la misura dell’indennizzo riconosciuto è stato determinato dai Giudici a quibus in violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, della L. n. 89 del 2001, e dei criteri giurisprudenziali elaborati dalla Corte EDU e dalla Corte di cassazione, nonchè con motivazione insufficiente ed incongrua;

che, infatti, i Giudici del rinvio, sulla base del fraintendimento del principio di diritto dianzi rilevato, hanno omesso in definitiva di determinare l’indennizzo rapportato ai dodici anni di irragionevole durata del processo presupposto;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte;

che il settimo motivo del ricorso resta, conseguentemente, assorbito;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, preliminarmente, occorre distinguere tra la posizione delle parti originarie ancora in vita – B.R. ed B. A. – e quella della parte originaria deceduta (in data 6 dicembre 1993) C.R., nonchè tra il diritto all’indennizzo degli (altri) eredi di quest’ultima – Ro., An. ed B. A. – jure successionis e jure proprio;

che, quanto alle parti originarie ancora in vita – B. R. ed Bo.Ag. -, in conformità ai criteri per la liquidazione equitativa dell’indennizzo, elaborati e normalmente seguiti da questa Corte in analoghe fattispecie – somma oscillante tra Euro 750,00 ed Euro 1000,00 per ogni anno di eccessiva durata, a seconda delle fattispecie -, si ritiene equo liquidare, fermi restando i dodici anni di irragionevole durata del processo presupposto, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di Euro 11.250,00 per ciascuno (Euro 2.250 per i primi tre anni ed Euro 9.000,00 per gli ulteriori nove anni), oltre agli interessi dalla proposizione della domanda di equa riparazione (5 gennaio 2004) fino al saldo;

che, quanto agli (altri) eredi di C.R. – Ro., An. ed B.A. -, si ritiene equo liquidare agli stessi, sulla base dei medesimi criteri, jure successionis, la complessiva somma di Euro 3.250,00, oltre gli interessi dal 5 gennaio 2004 al saldo, da ripartire pro quota, e, jure proprio, la somma di Euro 2.250 per ciascuno, oltre gli interessi dal 5 gennaio 2004 al salde – che, conseguentemente, le spese processuali dei precedenti giudizi di merito e di legittimità debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – e vengono determinate come segue: per i precedenti giudizi di merito e di legittimità, rispettivamente, in complessivi Euro 600,00 ed Euro 800,00, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge; per il giudizio di rinvio, in complessivi Euro 2.000,00, ivi compresi Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.350,00 per onorari;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il quarto motivo del ricorso, accoglie il primo, il secondo, il terzo, il quinto ed il sesto motivo nei limiti di cui in motivazione, assorbito il settimo; cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia a pagare a B.R. e ad B. A. la somma di Euro 11.250,00 ciascuno, oltre gli interessi dalla domanda al saldo; condanna altresì il Ministro della giustizia a pagare a Ro., ad An. e ad B.A. – jure successionis, quali eredi di C.R. – la somma complessiva di Euro 3.250,00, oltre gli interessi dalla domanda al saldo, da ripartire pro quota -, nonchè a pagare agli stessi – jure proprio – la somma di Euro 2.250,00 ciascuno, oltre gli interessi dalla domanda al saldo; condanna infine il Ministro della giustizia al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per i precedenti giudizi di merito e di legittimità, rispettivamente, in complessivi Euro 600,00 ed Euro 800,00, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, per il giudizio di rinvio, in complessivi Euro 2.000,00, ivi compresi Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.350,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il presente giudizio di legittimità, in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA