Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19857 del 12/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2021, (ud. 01/07/2021, dep. 12/07/2021), n.19857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4640/2020 proposto da:

M.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANDOMENICO DELLA MORA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 3719/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE,

depositato il 17/10/2019 R.G.N. 72/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/07/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto 17 ottobre (comunicato il 16 dicembre) 2019, il Tribunale di Trieste rigettava il ricorso di M.A., cittadino pakistano, avverso il decreto della competente Commissione Territoriale, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. esso condivideva la valutazione della Commissione Territoriale di non credibilità del richiedente, in merito ad una vicenda ben definibile “assurda”, per l’estrema genericità della lamentata persecuzione, senza indicazione né dei suoi motivi, né dei persecutori, avendo egli semplicemente riferito di aver denunciato un “gruppo di uomini che facevano discorsi su esplosivi”, ritenendo improbabile l’apertura del fuoco da parte degli stessi contro il ristorante del predetto ed i successivi incontri con essi in altra città pakistana (Lahore) e persino in Italia, presso un centro di volontariato;

3. il Tribunale pertanto negava, per “l’assoluta inverosimiglianza della vicenda”, la riconoscibilità delle misure di protezione internazionale richieste, compresa quella umanitaria, fondata sulle medesime ragioni, escludendo pure, in specifico riferimento alla protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’esistenza di un conflitto armato interno suscettibile di generare una violenza indiscriminata tale da configurare il grave danno ad essa elativo, in base ai “rapporti EASO (consultabili sul sito dell’Agenzia)”;

4. con atto notificato il 15 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con quattro motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, per la mancata audizione del richiedente, non per propria colpa non comparso all’udienza fissata (nei presupposti di indisponibilità della videoregistrazione, di motivata richiesta dell’interessato, di mancata considerazione nella fase amministrativa della dedotta patologia psichica), nonostante la sua istanza di differimento senza neppure un suo specifico rigetto, benché essenziale per la peculiarità del caso in esame (primo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, quale la mancata valutazione del quadro psichico del richiedente, per cui sollecitata nel ricorso introduttivo un’indagine tecnica, suffragabile dalla testimonianza della psicologa curante (secondo motivo); violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,14 e succ. mod., per la generica valutazione della regione di provenienza del richiedente, al confine tra Punjab, Kashmir e India, teatro di recenti azioni di guerra (terzo motivo); violazione del D.lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, art. 32, comma 3, per la mancata concessione della protezione umanitaria, in violazione del principio di non refoulement, senza correlazione della vicenda narrata con la situazione del Paese di origine, né considerazione dell’integrazione sociale (quarto motivo);

2. in via preliminare, deve essere rilevato che la procura rilasciata dal richiedente al difensore, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto, è priva della certificazione della data di rilascio, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così da non consentire la verifica del suo conferimento in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato;

3. le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente affermato che l’art. 35 bis, comma 13 citato, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato: appunto prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore, integrante ipotesi di nullità per il suo invalido conferimento (Cass. SU 1 giugno 2021, n. 15177);

4. con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970, questa Corte ha rimesso alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento all’art. 28 e art. 46 p. 11 e con l’art. 47 della Carta dei diritti UE, art. 18 e art. 19, p.2 della medesima Carta, artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU;

5. una sommaria delibazione dei motivi del ricorso rende opportuno, siccome rilevante a fini decisori, attendere la pronuncia della Corte costituzionale sulla questione sollevata, con il conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con l’ordinanza di rimessione 23 giugno 2021, n. 17970.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

 

 

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