Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19857 del 09/8/2017

Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 19/06/2017, dep.09/08/2017),  n. 19857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24934/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Halex Aluminium Extruder Dies Spa, rappresentata e difesa dall’Avv.

Massimo Zanoletti e dall’Avv. Giuseppe Ramadori, con domicilio

eletto presso quest’ultimo, in Roma, via M. Prestinari, n. 13,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia sez. staccata di Brescia n. 118/65/10, depositata il 17

giugno 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno

2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione della CTR della Lombardia che, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato l’atto di recupero per l’utilizzo in compensazione di crediti Iva, per gli anni 2005, 2006 e 2007, eccedenti il limite massimo annuale di Euro 516.456,00, di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 34 nonchè di irrogazione delle conseguenti sanzioni;

– assume, con tre motivi, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 342 del 1999, art. 8, D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 e L. n. 388 del 2000, art. 34 per aver la CTR ritenuto escluse dal limite annuale le compensazioni periodiche e trimestrali, censura che reitera per omessa o insufficiente motivazione per aver il giudice d’appello fondato tale soluzione anche in dipendenza della Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 218 del 5 dicembre 2003, invece irrilevante ed estranea alla questione, nonchè, infine, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 per aver escluso le sanzioni atteso il carattere solo formale delle violazioni e la configurabilità della buona fede del contribuente;

– Halex Aluminium Extruder Dies Spa deduce l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e propone ricorso incidentale con riguardo alla compensazione delle spese disposta dal giudice d’appello nonostante la totale soccombenza dell’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– il primo motivo è fondato: secondo il costante orientamento della Corte da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, “in tema di IVA, la L. n. 388 del 2000, art. 34 nel testo applicabile ratione temporis, sancendo che, a decorrere dall’i gennaio 2001, il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 per i soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in Lire 1 miliardo (Euro 516.546,90) per ciascun anno solare, ha inteso introdurre, per ogni periodo d’imposta, al fine di non squilibrare eccessivamente le previsioni di gettito fiscale annuale, un limite invalicabile alla possibilità del contribuente di porre in compensazione crediti fiscali e debito IVA, che non può essere superato anche in sede di liquidazioni periodiche IVA” (v. Cass. n. 8101 del 2017) e “il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili… non può che riferirsi a tutte le ipotesi di legge, così come testualmente chiarisce la L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 1” (v. Cass. n. 2215 del 2014; Cass. n. 22833 del 2013; Cass. n. 7994 del 2016);

– del resto, il D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8 prevedeva al comma 3 (nel testo vigente ratione temporis) che “i contribuenti in possesso dei requisiti richiamati dal citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 2 per la richiesta di rimborsi d’imposta relativi a periodi inferiori all’anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17 per l’ammontare massimo corrispondente all’eccedenza detraibile del trimestre di riferimento”;

– pure la L. n. 388 del 2000, art. 34 (“Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti”) prevedeva che “a decorrere dal 10 gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in Lire 1 miliardo per ciascun anno solare”, anche qui contemplando, in un unico contesto, le due ipotesi del rimborso e della compensazione di crediti Iva.

– su tale assetto era, invero, intervenuta la Risoluzione n. 218/E del 5 dicembre 2003, l’Agenzia delle entrate che aveva sostenuto, tra l’altro, che “le disposizioni contenute nel menzionato art. 17 prevedono che i contribuenti possono compensare i crediti di imposte e contributi con i relativi debiti, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo in cui si è formato il credito ed entro un determinato limite annuo. In particolare, per effetto delle disposizioni contenute nella L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34, comma 1,… a decorrere dal 1 gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in Lire 1 miliardo (516.456,90 Euro) per ciascun anno solare”, che però aveva aggiunto, ingenerando un dubbio interpretativo qui pure in discussione, che “non concorrono alla determinazione di questo limite i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, per i quali esiste una copertura di legge, i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva, i crediti compensati con debiti della stessa imposta (sebbene compensati nel modello F24)”; – con il successivo Comunicato stampa del 20 luglio 2004, relativo alla compensazione dei crediti trimestrali IVA, tuttavia, tale dubbio veniva fugato, poichè l’Agenzia precisava “i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva, non sono soggetti al limite imposto dal menzionato art. 25 solo se richiesti a rimborso e non anche nell’ipotesi in cui siano utilizzati in compensazione. I rimborsi infrannuali, infatti, sono disposti direttamente dagli uffici competenti e non dal concessionario della riscossione”;

– giova infine sottolineare che l’orientamento della Corte ha trovato conferma nella recente decisione della Corte di Giustizia, 16 marzo 2017, Bimotor Spa, in C-211/16, secondo la quale “l’art. 183, comma 1 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita la compensazione di taluni debiti tributari con crediti d’imposta sul valore aggiunto a un importo massimo determinato, per ogni periodo d’imposta, a condizione che l’ordinamento giuridico nazionale preveda comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito d’imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole”; e tale possibilità, come evidenziato quanto alle richieste di rimborso, è sicuramente esistente;

– il secondo motivo resta assorbito;

– il terzo motivo è pure fondato: è irrilevante la buona fede quanto al pagamento dell’imposta dovuta, mentre va comunque esclusa, quanto alle sanzioni, l’esistenza di un affidamento tutelabile atteso il Comunicato stampa del 20 luglio 2004, proveniente dalla stessa Amministrazione finanziaria autrice della Risoluzione n. 218/E ed idoneo a fugare ogni dubbio interpretativo, trattandosi di recuperi per compensazioni operate negli anni 2005, 2006 e 2007;

– la violazione, del resto, non ha natura meramente formale atteso che, ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione fiscale in assenza dei relativi presupposti, si realizza il mancato versamento di parte del tributo (v. Cass. n. 16504 del 2016);

– il ricorso incidentale resta conseguentemente assorbito;

– la decisione impugnata va pertanto cassata e – non essendo necessari altri accertamenti di fatto – va respinto l’originario ricorso proposto dal contribuente, con condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, dovendosi invece compensare le spese dei gradi di merito atteso il formarsi della giurisprudenza in epoca successiva al ricorso e tenuto conto della recente decisione della Corte di Giustizia.

PQM

 

La Corte in accoglimento del ricorso, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 19 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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