Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19856 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/09/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 28/09/2011), n.19856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

EUROFRIGOR srl;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 45/43/07, depositata il 15 giugno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 45/43/07, depositata il giugno 2007, che, nel giudizio promosso dalla srl Eurofrigor avverso l’avviso di rettifica parziale dell’IVA per il 1997 – con il quale si contestava un’evasione dell’imposta per aver intrattenuto rapporti economici con soggetti comunitari con partita IVA già chiusa o ancora da aprire -, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’amministrazione nei confronti della sentenza di primo grado depositata il 13 febbraio 2003 perchè tardivo, in quanto proposto il 12 luglio 2004, e quindi oltre il termine fissato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3.

La società contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ., con il quale l’Agenzia delle entrate, denunciando violazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 6, censura la sentenza per non aver tenuto conto della sospensione dei termini processuali per le liti definibili in base ai precedenti commi 1 e 2.

Ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 6, secondo periodo, ai fini del computo dei ^termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio” relativi a controversie suscettibili, come nella specie, di essere definite ai sensi dello stesso art. 16 il periodo di sospensione dei termini, stabilito – dal 1 gennaio 2003 al 1 giugno 2004 -dalla norma predetta, opera come una sorta di “parentesi” nel decorso del termine, che, come tale, quale che sia la data di pubblicazione della sentenza da impugnare, deve essere ignorata nel computo generale, che va, per il resto, effettuato secondo le regole ordinarie; inoltre, il periodo di sospensione feriale dell’anno 2003 (1 agosto-15 settembre), cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perchè detto periodo debba essere calcolato in aggiunta alla stessa (tra le altre, Cass. n. 14898 del 2007, n. 21779 del 2005; Cass. n. 14898 del 2007).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

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