Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19856 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19856 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: CURCIO LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 7816-2014 proposto da:
BARBI UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI
EMILIO IACOBELLI, che lo rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
2017
4710

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

i/e

Data pubblicazione: 26/07/2018

avverso la sentenza n. 8027/2012 della CORTE D’APPELLO

di NAPOLI, depositata il 20/03/2013 R.G.N. 7453/2009. //„..

RG.N. N.781672014
RILEVATO

che con sentenza del 20.3.2012 la Corte di Appello di Napoli ha respinto l’appello
proposto da Umberto Barbi , confermando la sentenza del Tribunale di Napoli che
aveva respinto la domanda del Barbi diretta a far accertate la nullità del termine
apposto al contratto intercorso stipulato con Poste Italiane spa, “per ragioni di
carattere sostitutivo,correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione di

UDR Meridionale , assente dal 4.6.2004 al 30.9.2004 “.

Che la

corte territoriale ha

ritenuto

la specificità della causale sostitutiva ,

richiamando l’orientamento espresso da questa corte in particolare con le sentenze n.
1576/2010 e n.10176/2010 ed ha poi ritenuto provata la ragione sostitutiva sulla
base del prospetto delle essenze/presenze, prodotto dalla società, i cui dati sono stati
confermati dal teste di parte convenuta, direttore dell’ufficio postale dove aveva
lavorato il lavoratore .
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Barbi affidato a cinque motivi,
poi illustrato da memoria, cui ha resistito Poste Italiane spa.

CONSIDERATO
Che i motivi di ricorso hanno riguardato:
1) La violazione e falsa applicazione dell’art.1 del Dlgs 368/2001 e della Direttiva
n.70/99 , in relazione all’art.1362 c.c., violazione dell’art.2967 c.c. e
dell’art.116 c.p.c., in relazione all’art.360 c.1 n.3 c.p.c., per non avere la corte
territoriale ritenuto la genericità della causale , che non ha specificato la
tipologia dell’assenza, gli elementi ulteriori che consentissero di determinare il
numero dei lavoratori da sostituire o l’ufficio dove il lavoratore sarebbe stato
addetto , indicato soltanto con l’ indicazione UDR meridionale di Napoli.
2) La violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. , in relazione agli artt.2697 c.c.e 1 e 2
del Dlgs n.368/2001 , in relazione all’art.360 c.1 n.4 – error in procedendo, per
avere la corte errato nel ritenere prova idonea il prospetto delle assenze
/presenze redatto unilateralmente dalla società e quindi atto di esclusiva
provenienza di parte.
3) La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. , 2967 c.c. e 416 c.p.c in relazione
all’art.360 c.1 n.3 e n.4 c.p.c., per avere la corte ritenuto l’attendibilità del teste
1

personale addetto al servizio di recapito presso il Polo Corrispondenza Campania

Capone , direttore dell’ufficio dove aveva operato Barbi,escusso con riferimento
al prospetto delle assenze dei lavoratori a tempo indeterminato, il quale aveva
confermato solo genericamente quanto descritto nei prospetti .
4) L’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra
le parti in relazione all’art.360 c.1 n.5 c.p.c., per non aver esaminato la corte
quanto riferito dal teste Capone circa l’utilizzo del ricorrente come scorta , che
sostituiva di volta in volta personale assente titolare di una determinata zona di

impiagato per coprire una posizione di lavoro, quello di c.d.”scorta” che era
vacante.
5) La violazione dell’art.2110 c.c. e dell’art.1 del dlgs n.368/2001 , oltre che
dell’art.2967 c.c., in relazione dell’art.360 c.1 n.3 c.p.c.: il ricorrente non aveva
sostituito alcun lavoratore assente , ma avrebbe occupato una posizione
lavorativa vacante, che era quella di scorta
Che il primo motivo è infondato. La corte territoriale ha correttamente seguito
l’orientamento consolidato di questa Corte, che va confermato in assenza di ragioni
argomentative che non siano state già debitamente vagliate e che stabilisce che
“In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere
sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con
cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs.
n. 368 del 2001, art. I, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è
correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa
dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto.
Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad
una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica,occasionalmente
scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione
dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere
l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di
elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della
prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi
alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero
dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma
restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato
presupposto di legittimità” (cfr. Cass. 02/05/2011 n. 9602; Cass. 26/01/2010 n.
1577 e 1576 e recentemente Cass. 30/06/2016 n. 13467).

2

recapito, con ciò dovendosi ritenere provato che il Barbi in realtà veniva

Che nel caso in esame la corte di merito ha correttamente osservato che nel contratto
erano stati specificati l’ambito territoriale, il luogo della prestazione e le mansioni dei
lavoratori da sostituire, che pertanto non era fondata la censura di genericità della
clausola.
Che gli altri motivi, in quanto connessi ed anche in parte ripetitivi, possono esaminarsi
congiuntamente , perché di fatto tutti vertenti sulla lamentata assenza di ragioni
giustificatrici del termine; che tali motivi sono in parte inammissibili ed in parte

Che invero il ricorrente sostiene in sostanza che la corte di merito avrebbe mal
governato l’esame delle risultanze probatorie ritenendo sussistere l’esigenza
sostitutiva che per contro non sarebbe stata provata da Poste spa , sia perché
avrebbe ritenuto prova idonea dei meri prospetti su assenze /presenze dei lavoratori a
tempo indeterminato , provenienti dalla stessa società, sia perché avrebbe omesso di
considerare quanto riferito dal teste Capone circa l’utilizzazione del Barbi, per l’intero
periodo del contratto , come scorta e dunque in una posizione vacante.
Che tuttavia tale censura è espressa facendo confusamente riferimento a distinte e
non pertinenti tipologie di vizi, quali il richiamo al vizio di cui all’art.360 c.1.n.4 cp.c.
per

error in procedendo,

laddove si tratta in realtà di valutazione delle risultanze

probatorie, e dunque la lamentata violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. non
potrebbe che valutarsi in questa sede se non nei limiti del vizio di motivazione di cui
all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5,c.p.c., vizio che tuttavia va ricavato
direttamente dalla lettura della sentenza e non già dal riesame degli atti di causa,
atteso che, come questa corte ha più volte statuito, ” la scelta dei mezzi istruttori
utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione e’ rimessa
all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed e’ censurabile, quindi, in sede
di legittimita’, solo sotto il profilo del vizio dì motivazione e non della violazione di
legge (cfr., tra le tante Cass.n. 5644/2012; n. 21603/2013).
Che peraltro con il novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 c.p.c.è stato introdotto
nell’ordinamento un vizio specifico , relativo all’omesso esame di un fatto storico,
principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere
decisivo, ossia che , se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della
controversia.
Che il ricorrente tuttavia avrebbe dovuto indicare, anche nel rigoroso rispetto delle
previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4,
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infondati .

il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da
cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di
discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”. Ed infatti ” il mancato o
insufficiente esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso
esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato
conto di tutte le risultanze probatorie in atti” (cos’ Cass. S.U. 8053 e 8054/2014;

Che nel caso in esame la corte ha esaminato i documenti, ha esaminato la
testimonianza del responsabile dell’ufficio , che ha riferito sull’impiego del Barbi come
sostituto – qualificato dal teste come “scorta” – dei lavoratori a tempo indeterminato
temporaneamente assenti, riportandosi anche ai prospetti prodotti da Poste spa ed al
teste mostrati in sede di deposizione, secondo quanto dedotto in ricorso dallo stesso
Barbi.
Che pertanto le censure risultano inammissibili e comunque infondate, in quanto
dirette esclusivamente a richiedere un nuovo esame delle risultanze probatorie ,
diverso da quello offerto dalla corte di merito.
Che il ricorso deve quindi essere respinto, con condanna del ricorrente, soccombente,
alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che
liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 3500,00 per compensi professionali, oltre
spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater

DPR n.115/2002 , dà atto della sussistenza dei

presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1- bis
dello stesso art.13 .
Così deciso in Roma, nell’adunanza Camerale del 28.11.2017

Cass. 25216/2014; 2498/2015).

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