Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19856 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19085 – 2019 R.G. proposto da:

B.A.M. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in

Roma, alla via della Pineta Sacchetti, n. 201, presso lo studio

dell’avvocato Gianluca Fontanella che la rappresenta e difende in

virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE – c.f. (OMISSIS) – in persona del sindaco pro tempore;

– intimata –

e

AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE – c.f. (OMISSIS) – in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6048/2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio

2020 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato in data 13.7.2018 B.A.M. citava Roma Capitale ed il concessionario per la riscossione (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione) a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Roma, così proponendo opposizione avverso cartella di pagamento di importo pari ad Euro 176,38, riferibile ad attività accertatrice di Roma Capitale.

1.1. Resisteva Roma Capitale.

1.2. Resisteva il concessionario.

1.3. Con sentenza n. 32382/2018 l’adito giudice di pace accoglieva l’opposizione, annullava la cartella e compensava integralmente le spese di lite.

2. Proponeva appello B.A.M..

2.1. Resisteva Roma Capitale.

2.2. Veniva dichiarata contumace l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

3. Con sentenza n. 6048/2019 il Tribunale di Roma accoglieva l’appello e condannava alle spese del doppio grado, con distrazione, unicamente l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e dunque compensava le spese del grado di appello limitatamente al rapporto tra l’appellante e Roma Capitale.

Evidenziava il tribunale che la pretesa di cui al ruolo sotteso alla cartella opposta era stata in prime cure dichiarata prescritta.

Evidenziava quindi che unicamente l’Agenzia delle Entrate – Riscossione era da condannare alle spese, siccome il ritardo che aveva determinato la maturazione della prescrizione “non (era) imputabile in alcun modo all’ente impositore della sanzione” (così sentenza impugnata, pag. 14).

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso B.A.M.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

Roma Capitale e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non hanno svolto difese.

5. Il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

6. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 91,92 e 112 c.p.c.

Deduce che la reiezione dell’esperito appello nei confronti di Roma Capitale è illegittima.

Deduce in particolare che i motivi sulla cui scorta il tribunale ha confermato, limitatamente al rapporto processuale tra ella appellante e Roma Capitale, la compensazione, disposta dal primo giudice, delle spese di prime cure, esulano senza dubbio dalle astratte prefigurazioni di cui all’art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, pur nella formulazione susseguente alla declaratoria di incostituzionalità n. 77/2018, astratte prefigurazioni che unicamente consentono la compensazione delle spese del giudizio.

7. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.

8. E’ sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte.

Ovvero all’insegnamento secondo cui, in tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, ove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro ed in base al principio di causalità, a carico dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all’opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (cfr. Cass. (ord.) 18.1.2017, n. 1070; Cass. (ord.) 22.3.2017, n. 7371).

9. In accoglimento del ricorso la sentenza n. 6048 del 15/21.3.2019 del Tribunale di Roma va cassata.

Nulla osta, giacchè non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, a che la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., sia decisa nel merito e quindi a che Roma Capitale sia condannata in solido con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione a rimborsare all’avvocato Gianluca Fontanella, difensore della ricorrente, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari dei gradi di merito, le spese del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma e le spese del giudizio innanzi al Tribunale di Roma nella misura già liquidata dal Tribunale di Roma (Euro 43,00 per spese ed Euro 265,00 per compensi per il giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; Euro 95,00 per spese ed Euro 480,00 per compensi per il giudizio innanzi al Tribunale di Roma, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge).

10. In dipendenza dell’accoglimento del ricorso Roma Capitale – in questa sede unica reale controinteressata – va condannata a rimborsare all’avvocato Gianluca Fontanella, difensore anticipatario della ricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Nessuna statuizione in ordine alle spese va dunque assunta nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie il ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell’esperito motivo la sentenza n. 6048 del 1.5/21.3.2019 del Tribunale di Roma e, decidendo nel merito, condanna Roma Capitale in solido con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione a rimborsare all’avvocato Gianluca Fontanella, difensore anticipatario della ricorrente, le spese del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma e le spese del giudizio innanzi al Tribunale di Roma nella misura già liquidata dal Tribunale di Roma con l’impugnata sentenza n. 6048/2019;

condanna Roma Capitale a rimborsare all’avvocato Gianluca Fontanella, difensore anticipatario della ricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

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