Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19856 del 20/09/2010
Cassazione civile sez. I, 20/09/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 20/09/2010), n.19856
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 29462/2008 proposto da:
F.A., FE.AG., F.M., F.
F., FE.AL., nella qualità di eredi di D.
R.R., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 24356/2007 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 22/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/06/2010 dal Consigliere Dott. CULTRERA Maria Rosaria;
lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. CULTRERA: il ricorso
può essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375
c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’avv. Alfonso Luigi Marra nella qualità di procuratore dei germani F.A. – Ag. – M. – Al. – F. quali eredi di D.R.R., chiede correggersi ai sensi dell’art. 287 c.p.c. la sentenza di questa Corte n. 24356/07 del 19.4.2007, che nel pronunciare condanna della Ministro della Giustizia al pagamento delle somme indicate in dispositivo a titolo di equo indennizzo in Euro 4.150,00 ha omesso d’indicare i ricorrenti indicati in motivazione quali beneficiari della somma.
Il relatore designato ha rimesso il ricorso nella Camera di Consiglio perchè venga corretto nei termini richiesti dal ricorrente ed il Collegio, riscontrato il denunciato errore, dispone che la sentenza n. 24356/2007 di questa Corte deve essere corretta nel senso che nel dispositivo devesi leggere”condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di Euro 4.150,00″.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (cfr. Cass. S.U. n. 9438/2002). Il presente provvedimento ha infatti natura amministrativa e non giurisdizionale, mirando a rendere aderente la formula al contenuto della decisione, ponendo rimedio ad un errore solo formale, estraneo al decisum in quanto determinato da una divergenza evidente e facilmente individuabile, che lascia immutata la conclusione adottata (cfr. Cass. n. 8060/07).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, e dispone la correzione della sentenza in esame n. 24356/2007 senso che nel dispositivo devesi leggere ed intendere “condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dei ricorrenti germani F.A. – Ag. – M. – Al. – F. quali eredi di D.R.R. della somma di Euro 4.150,00” Manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale dell’atto.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010