Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19856 del 09/08/2017
Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 19/06/2017, dep.09/08/2017), n. 19856
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23191/2010 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Loy Snc di C.G.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 132/36/09, depositata il 30 giugno 2009;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno
2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione della CTR del Lazio che, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato le sanzioni di cui alla cartella di pagamento emessa per Iva, interessi e sanzioni per l’anno 1997, ritenendo l’atteggiamento dell’Ufficio lesivo del principio di collaborazione e buona fede per non aver dato seguito all’istanza di accertamento con adesione del contribuente con invito a comparire;
– assume, con tre motivi, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del motivo d’appello, dedotto dall’Ufficio, di inammissibilità del ricorso per definitività dell’accertamento, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 per la medesima ragione, nonchè la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 e D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6 non comportando la mancata convocazione del contribuente, che abbia presentato istanza di accertamento con adesione, la nullità della procedura di accertamento.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
– il primo motivo è inammissibile atteso che quando viene dedotta un’invalidità qual è, appunto, l’inammissibilità del ricorso, il giudizio di legittimità non ha per oggetto la sola giustificazione della decisione impugnata, come avviene nel caso di denuncia di un vizio della giustificazione in fatto della decisione di merito, bensì sempre e direttamente l’invalidità denunciata (Cass. n. 22952 del 2015, Rv. 637622);
– il secondo e il terzo motivo, il cui esame può essere effettuato unitariamente in quanto strettamente connessi, sono fondati atteso che in tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6 non comporta l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l’accertamento diviene definitivo in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, la quale costituisce per l’Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, il cui esercizio resta rimesso ad una valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione in ordine al carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e dell’opportunità di evitare la contestazione giudiziaria (Cass. n. 28051 del 2009; v. anche Cass. n. 3368 del 2012);
– ne deriva che la mancata convocazione del contribuente non ha pertanto impedito che l’accertamento, non impugnato nel più lungo termine concesso dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, sia divenuto definitivo;
– la decisione impugnata va cassata, e va respinto nel merito – non apparendo necessari altri accertamenti di fatto – l’originario ricorso proposto avverso la cartella esattoriale dal contribuente, che va condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, dovendosi invece compensare le spese dei gradi di merito.
PQM
La Corte in accoglimento del ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 19 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017