Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19856 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/10/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 05/10/2016), n.19856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12819-2012 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA BODRITO,

GIOVANNI MARONGIU giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 51/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata 11 05/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. SOLAINI Luca;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione, da parte di un titolare di pensione Integrativa in precedenza erogata dal Consorzio Autonomo del Porto di Genova (ex C.A.P), del provvedimento di rigetto avverso l’istanza di rimborso relativa a maggiori ritenute Irpef, addizionale regionale e comunale che l’Inps avrebbe erroneamente trattenuto sul 100% della pensione integrativa, per gli anni in contestazione, poichè la base imponibile sulla quale doveva essere calcolata era, ad avviso del ricorrente, l’87,50%.

La ctp dichiarava inammissibile il ricorso per genericità della domanda, mentre la CTR lo respingeva nel merito.

Avverso tale sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, mentre l’ufficio ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis comma 1 e D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 7 bis, art. 13, comma 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, premesso che le somme percepite dall’iscritto al Fondo Cap si doveva ritenere che avessero natura integrativa, in quanto si aggiungevano all’assicurazione generale obbligatoria (benchè i due trattamenti fossero entrambi erogati dall’Inps, a seguito del subentro dell’Istituto alle casse interne), alla luce di ciò, in relazione al regime fiscale, doveva farsi riferimento al D.Lgs. n. 124 del 1993 (disciplina delle forme pensionistiche complementari), il quale, a seguito di successivi interventi legislativi, prevedeva un rinvio al TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986, nella versione vigente e secondo la numerazione ante riforma 2004), In virtù del quale, la tassazione della base imponibile del reddito percepito a titolo di prestazione previdenziale integrativa, doveva ritenersi circoscritto nella misura agevolata dell’87,50% (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 7 bis, come inserito dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 8).

Il motivo è infondato.

Secondo l’insegnamento di questa Corte “In tema di imposte dirette sulle prestazioni pensionistiche complementari il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 10, comma 1, lett. f), nella parte in cui, modificando il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48-bis, comma 1, lett. d), prevede che le prestazioni pensionistiche di cui al D.P.R. n. 917 cit., art. 47, comma 1, lett. h)-bis, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 47, art. 10, comma 1, lett. e), si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 41, comma 1, lett. g) – quinquies, se determinabili, si applica, a decorrere dal 1 gennaio 2001 (e fino al dicembre 2003), a coloro che risultano iscritti a forme di previdenza complementare al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 47 del 2000, i cui diritti siano maturati anteriormente (Cass n 14310/2009, inoltre, secondo Cass. ordinanza 9996/2015 “(…) proprio in relazione al mutato quadro normativo – D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, lett. d, risultano applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull’intera base imponibile (come d’altronde questa Corte ha già affermato: v. Cass. n. 11156/2010; n. 14310/2009;Cass. n. 30751/2011) anche per i diritti maturati anteriormente giacchè, a decorrere dall'(OMISSIS) e per tutto il periodo successivo che qui rileva “le prestazioni pensionistiche di cui all’art. 47, comma 1, lett. h-bis), erogate in forma periodica (…) si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lett. g quinquies), se determinabili”; ovverosia sono tassabili non già solo sull’87,5 per cento dell’ammontare lordo corrisposto, come sostenuto dalla commissione regionale nella presente controversia sulla scorta dell’originario testo normativo, sebbene sull’intero, quel testo non essendo più in vigore al momento (fiscalmente rilevante) dell’erogazione assoggettata al prelievo fiscale (coni. Cass. n. 240/2015 e Cass. n. 30751/2011)”. Nella presente fattispecie, pertanto, da una parte, si ritiene fondata, alla luce dei superiori pronunciamenti, la tesi del contribuente, secondo cui il fondo pensione in oggetto, condivida la natura di previdenza complementare e/o integrativa si cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, dall’altro, si rileva come il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 7 bis, come introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 8, entrato in vigore il 17 agosto 1995, ha disposto che le prestazioni periodiche indicate nell’art. 47, comma 1, lett. h bis, dello stesso decreto presidenziale costituiscono reddito per l’87,5 dell’ammontare corrisposto e non per il loro intero ammontare. Successivamente, la disposizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, lett. d (introdotta, con effetto dal (OMISSIS), dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 4), ha stabilito che le prestazioni periodiche richiamate all’art. 47, comma 1, lett. h bis, dello stesso decreto presidenziale, non sono più soggette alle disposizioni dell’art. 48, dello stesso decreto presidenziale (nel testo sostituito, con effetto dal (OMISSIS), dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3), ma continuano a costituire reddito per l’87,5 per cento dell’ammontare lordo corrisposto. Nondimeno, La disciplina è stata in seguito, ancora modificata dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 10, comma 1, lett. f), entrato in vigore il 26 maggio 2001 con effetto decorrente però dal 1 gennaio 2001, come disposto dall’art. 19, comma 1, dello stesso D.Lgs., modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, art. 13, con il quale si è previsto che le prestazioni pensionistiche di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h) bis, si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, ovverosia sono tassabili non già solo sull’87,5 per cento dell’ammontare lordo corrisposto, ma, come già sostenuto dalla CTR, sull’intero, poichè tale riferimento normativo non era più in vigore al momento dell’erogazione assoggettata al prelievo fiscale (v. Cass. n. 14310 del 20.4.2009 citata).

In riferimento, invece, all’impugnazione del diniego di rimborso delle ritenute Irpef operate dal sostituto d’imposta per il periodo 1997 – 2000, deve rilevarsi come, nel caso di specie, sia maturata la decadenza, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 39 comma 2; infatti, è insegnamento di questa Corte quello secondo cui “In tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti quanto riferibili alì an” o al “quantum” del tributo” (Cass. n. 16617/2015). In considerazione dell’epoca in cui si è consolidato l’esposto principio giurisprudenziale, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Rigetta il ricorso.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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