Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19855 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19855 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: CURCIO LAURA

ORDINANZA
sul ricorso 7492-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585,

in persona del

legale rappresentante pro tempore,
domiciliata

in ROMA,

l’avvocato

ROBERTA

VIALE
AIAZZI,

elettivamente

EUROPA 190,
dell’AREA

presso
LEGALE

TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata e
difesa dall’avvocato MARIA LINA GALANTE, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2017
contro

4709

MICHETTI SILVIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA

ITALO CARLO

FALBO 22,

presso

lo

studio

dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 26/07/2018

difende unitamente all’avvocato MASSIMO MONALDI,
giusta delega in atti;
– controricorrente

A

di ANCONA, depositata il 02/10/2013 R.G.N. 157/2013.

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avverso la sentenza n. 771/2013 della CORTE D’APPELLO

Rg.n. 7492/2014

RILEVATO
Che con sentenza del 2.10. 2013 la Corte d’Appello di Ancora ha respinto il gravame
promosso da Poste Italiane spa avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che
aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contrato di lavoro stipulato dalla
società con Silvia Michetti per il periodo dal 2.10.2003 al 15.1.2004 per” ragioni di

personale inquadrato in area operativa e addetto al servizio di recapito/smistamento
trasporto presso il Polo Corrispondenza Marche -Umbria, assente con diritto alla
conservazione del posto”.
Che la corte ha respinto l’eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso
ed ha escluso che la causale fosse generica, ma ha ritenuto che non fosse stata
raggiunta la prova dell’ effettivo impiego della Michetti per sostituzione di personale a
tempo indeterminato assente, attesa l’ inidoneità delle prove offerte da Poste spa .

Che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Poste spa affidato a quattro
motivi, cui ha resistito Michetti con controricorso.

CONSIDERATO

Che i motivi hanno riguardato:
1) la violazione e falsa applicazione degli art.112 .115 ,115 cp.c.,art.1372 c.c.e 2967
in relazione all’art.360 cl n.3 c.p.c. e comunque omesso esame di fatto decisivo ai
sensi del n.5 art.360 c.p.c, per avere la Corte concentrato la motivazione solo sul
decorso del tempo, peraltro di circa sei anni,

omettendo di considerare gli

elementi evidenziati dalla società in primo grado quali l’accettazione del TFR e delle
altre competenze di fine rapporto e gli altri lavoro svolti, come era stato richiesto
di provare con istanza di esibizione di documentazione fiscale di Michetti e del
libretto di lavoro.
2)

la violazione e falsa applicazione dell’art.1 comma 2 dlgs n.368/2001 e
dell’art.1362 c.c. in relazione all’art.360 c.1 n.3 c.p.c.,

per aver ritenuto la

genericità della clausola, mentre la clausola enunciando l’esigenza di sostituire
personale assente era sufficiente da sola d assolvere l’onere di specificazione,
essendo indicati nel contratto

le mansioni da svolgere ed il luogo della
1

carattere sostitutivo,correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione di

prestazione. Che inoltre non aveva la corte di merito considerato che dai modelli
70P prodotti in primo grado si ricavava il numero di 47 lavoratori a tempo
indeterminato impiegati nella struttura del CP0 di Ascoli Piceno ed i nominativi dei
lavoratori sostituiti dalla Michetti, relativamente al periodo dall’ ottobre 2003 al
gennaio 2004, indicato nel contratto.
3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 ,345 414 n.5 416 e 420
c.5,421„ 2967 c.c., oltre che omesso esame di fatto decisivo, ai sensi del

della prova testimoniale e

per aver erroneamente valutato i documenti

prodotti, in particolare i modelli 70 P, da cui si ricavava il numero di 47
lavoratori stabili, 8 lavoratori a termine a tempo pieno e 6 lavoratori a termine
a part time di tre ore; per aver erroneamente parlato di una mancata
corrispondenza quantitativa tra il numero di lavoratori assunti a termine per
una determinata funzione e le scoperture che per quella stessa funzione si
erano realizzate nel periodo di durata del contratto della Michetti.
4) la violazione a falsa applicazione dell’art.32 legge n.183/2010 e dell’art.429
c.p.c., per avere la corte ritenuto erroneamente che fossero dovuti gli interessi
e la rivalutazione monetaria , nonostante la norma faccia riferimento ad una
indennità di carattere onnicomprensivo.

Che il primo motivo è infondato. Premesso che nel giudizio instaurato ai fini del
riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nullità del termine
apposto al contratto grava sul datore di lavoro che eccepisca la risoluzione per mutuo
consenso del rapporto l’ onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la
volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto
lavorativo ( cfr Cass.2279/2010), deve rilevarsi che , come statuito da questa corte
(cfr Cass. n.1841/2016, Cass. n.2732/16) l’accertamento di una concorde volontà
delle parti diretta a sciogliere un contratto costituisce un giudizio che attiene al merito
della causa ( cfr Cass. SU n. 21691/2016 ) e quindi demandata ad un accertamento in
fatto. Ciò comporta che ove nel giudizio di merito sia stato valutato il comportamento
delle parti e non si sia formulato in giudizio un comportamento omissivo perché
assenti ulteriori elementi convergenti , tale giudizio è sindacabile in sede di legittimità
solo in base alle regole dettate dall’art.360 c.1.n.5 c.p.c. , secondo la formulazione
vigente ratione temporis .

2

c.1.n.5 art.360 c.p.c., per non avere la corte distrettuale esaminato la richiesta

11)Tale orientamento ha espresso la cassazione con la sentenza n. 29781/2017 che,
sulla scia delle decisioni prima ricordate, a cui questo collegio ritiene di dare
continuità, ha rilevato come non è conferito alla Cassazione di riesaminare gli aspetti
in fatto della vicenda processuale solo potendosi valutare la coerenza logico-formale e
la correttezza giuridica della decisione assunta dal giudice di merito, “senza che sia
consentito al giudice di legittimità sostituire una diversa massima di esperienza
diversa da quella utilizzata , quando questa non sia neppure minimamente sorretta o

Che nel caso in esame la corte di merito ha valutato che l’elemento temporale, ossia
il tempo intercorso tra la fine della prestazione lavorativa e la data di messa in mora
di Poste non poteva costituire da sola elemento significativo,apprezzabile come
circostanza utile per la configurazione di una volontà dismissiva del rapporto ed ha poi
ritenuto che gli ulteriori elementi, quali ad esempio il ritiro del TFR senza rilievi non
potevano comunque significare il disinteresse per la prosecuzione del rapporto. La
motivazione della corte territoriale sul punto non può ritenersi priva di logicità e
dunque non è sindacabile in questa sede, dove ” l’oggetto del sindacato non è il
rapporto sostanziale intorno al quale le parti litigano , bensì unicamente la sentenza di ,
merito che su quel rapporto ha deciso” ( così Cass.n.29781/2017 cit.).

Che è infondato il secondo motivo nella parte in cui censura la sentenza per aver
ritenuto la genericità della clausola, perché invece la Corte distrettuale , seguendo
l’indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato di questa corte ( Cass. n.1576 e
n.1577/2010), ha ritenuto che la clausola fosse sufficientemente specifica,
espressamente collegando la nullità del termine non al contenuto della stessa, ma
alla non dimostrata relazione causale tra l’impiego della lavoratrice e l’esigenza
sostitutiva illustrata in detta clausola.

Che

sempre il secondo motivo

ed il terzo, connessi e dunque esaminabili

congiuntamente con riferimento alla censura relativa all’errato esame del documenti
ed all’omessa ammissione delle prove testimoniali, sono inammissibili e comunque
infondati.
Che la corte di merito ha esaminato i documenti prodotti, i Modelli 70P del periodo

dicembre 2003 -gennaio 2004, contenenti l’elenco delle presenze ed assenze del
personale dell’ufficio ove la Michetti ha lavorato, rilevando la non chiarezza degli
stessi, in particolare perché non indicanti il numero dei lavoratori a termine impiegati
in relazione alle giornate di assenza dei lavoratori stabili, così da non consentire una
verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero di CTD assunti per la funzione
3

sia addirittura smentita”.

aziendale indicata in contratto e le scoperture dovute ad assenze di lavoratori stabili,
verificatesi in relazione a detta funzione.
Che

dovendosi ricondurre le censure in esame non a violazione di norme di diritto,

ma semmai a vizi motivazionali in ordine alle richieste istruttorie, nessun omesso
esame di fatto decisivo si può rinvenire nella sentenza impugnata, alla luce del
novellato art.360 c.1 n.5 c.p.c.
Che infine è infondato anche il quarto motivo. L’indennità di cui all’art. 32 L.

dell’art. 429, comma 3, c.p.c., espressione non suscettibile di una lettura restrittiva
che ne circoscriva l’ambito di applicazione ai crediti di natura retributiva (cfr. per tutte
Cass.n.1000/2003, Cass.n. 19159/2006, Cass. 11235/2014)). Anche nel caso di
specie, infatti, la pretesa risarcitoria del lavoratore, sebbene non sinallagmaticamente
collegata alla prestazione lavorativa, rappresenta pur sempre l’utilità economica che lo
stesso avrebbe tratto dall’esecuzione della prestazione. Pertanto il disposto di cui
all’articolo 429, comma 3, c.p.c., trova applicazione anche nel caso dell’indennità di
cui all’art. 32 della I. n. 183 del 2010, fermo restando che alla natura di liquidazione
forfettaria e onnicomprensiva dell’indennità consegue la decorrenza, della
rivalutazione monetaria e degli interessi legali, dalla data della sentenza che dispone
la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ( cfr Cass. n.5344/2016).
Che il ricorso deve quindi essere respinto, con condanna della società, soccombente,
alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di
lite del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per
compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater

DPR n.115/2002 , dà atto della sussistenza dei

presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1- bis
dello stesso art.13 .
Così deciso in Roma, adunanza Camerale del 28.11.2017

183/2010, pur avendo funzione risarcitoria, rientra tra i crediti di lavoro, ai sensi

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