Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19855 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18783 – 2019 R.G. proposto da:

D.C.L. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in Roma,

alla via Gino Funaioli, nn. 54/56, presso lo studio dell’avvocato

Franco Muratori che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato

Riccardo Contardi la rappresenta e difende in virtù di procura

speciale su foglio separato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE – c.f. (OMISSIS) – in persona del sindaco pro tempore,

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del

controricorso dall’avvocato Umberto Garofoli ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli

uffici dell’avvocatura capitolina;

– controricorrente –

e

AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE – c.f. (OMISSIS) – in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23816/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio

2020 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto ritualmente notificato D.C.L. citava a comparire Roma Capitale ed “Equitalia Sud” s.p.a. dinanzi al Giudice di Pace di Roma, così proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento n. (OMISSIS).

Eccepiva, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione delle somme iscritte a ruolo.

Chiedeva, peraltro, annullarsi l’intimazione di pagamento e gli atti collegati.

2. Resisteva Roma Capitale.

3. Resisteva l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

4. Alla prima udienza l’opponente disconosceva ai sensi dell’art. 2719 c.c. la conformità all’originale dei documenti in copia prodotti ex adverso.

5. Con sentenza n. 7482/2016 l’adito giudice rigettava l’opposizione.

6. D.C.L. proponeva appello.

7. Resisteva Roma Capitale.

8. Veniva dichiarata contumace l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

9. Con sentenza n. 23816/2018 il Tribunale di Roma rigettava l’appello.

Evidenziava il tribunale che il disconoscimento non era avvenuto in maniera rituale attraverso l’indicazione specifica degli aspetti per i quali si assumeva la difformità delle copie dagli originali.

10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso D.C.L.; ne ha chiesto, sulla scorta di un unico motivo, la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

Roma Capitale ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita tardivamente, ai soli fini della partecipazione alla eventuale udienza di discussione.

11. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

12. La ricorrente ha depositato memoria.

13. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c.

Deduce che ha errato il tribunale a reputare generico ed inefficace il disconoscimento della conformità agli originali delle semplici copie, ex adverso prodotte, delle presunte notifiche della cartella di pagamento.

Deduce che in prime cure, in occasione della prima difesa utile successiva all’avversa produzione, ha disconosciuto analiticamente e specificamente le copie ex adverso allegate, adducendo per giunta l’inesistenza degli originali; che ha provveduto a ribadire il disconoscimento nell’atto di appello.

Deduce quindi che il tribunale non avrebbe potuto utilizzare le copie disconosciute ed avrebbe dovuto ordinare la produzione degli originali.

14. Il motivo di ricorso è inammissibile.

15. E’ sufficiente il riferimento agli insegnamenti di questa Corte.

Ovvero agli insegnamenti – senz’altro pertinenti nel caso di specie, contrariamente alle prospettazioni di cui alla memoria depositata dalla ricorrente – secondo cui la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (cfr. Cass. 30.10.2018, n. 27633; Cass. (ord.) 13.12.2017, n. 29993, secondo cui la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perchè inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale).

16. Su tale scorta, evidentemente, non basta che la ricorrente adduca che in occasione della prima difesa utile ha disconosciuto specificamente la documentazione ex adverso prodotta in copia, che ha “dedotto che le copie non si ritenevano corrispondenti ad alcun originale” (così ricorso, pag. 7), che ha specificato “che il disconoscimento avveniva “in quanto non si ritengono esistenti gli originali”” (così memoria, pag. 1).

In verità l’insussistenza degli originali riflette una mera supposizione della ricorrente.

In ogni caso, alla stregua delle indicazioni di cui alla motivazione della pronuncia n. 27633/2018 di questa Corte, D.C.L. non ha atteso, così come viceversa avrebbe dovuto, alla puntuale allegazione degli elementi, quanto meno indiziari, idonei ad accreditare l’assunto della materiale integrale falsità delle copie ex adverso prodotte e dunque non ha in alcun modo provveduto ad indicare quanto meno gli aspetti per i quali ha assunto che le copie fossero state create “dal nulla”.

17. In conclusione il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, siccome la statuizione impugnata è conforme alla elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (cfr. Cass. sez. un. 21.3.2017, n. 7155).

18. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente Roma Capitale le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta, invece, limitatamente al rapporto tra la ricorrente e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione; l’Agenzia invero non ha sostanzialmente svolto alcuna difesa.

19. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, D.C.L., a rimborsare alla controricorrente, Roma Capitale, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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