Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19855 del 20/09/2010
Cassazione civile sez. I, 20/09/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 20/09/2010), n.19855
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 29061/2008 proposto da:
L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA
809, presso l’avvocato SALVATORE GAETANO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 325/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 10/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/06/2010 dal Consigliere Dott. CULTRERA Maria Rosaria;
lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. CULTRERA: il ricorso
può essere trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375
c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
L.A. chiede correggersi ai sensi dell’art. 287 c.p.c. la sentenza di questa Corte n. 325 depositata il 10 gennaio 2008 che nel pronunciare cassazione con rinvio del decreto della Corte d’appello di Perugia, emesso in procedimento proposto nei confronti del Ministero della Giustizia in materia di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, ha rimesso gli atti alla Corte d’appello di Roma.
Il relatore designato ha rimesso il ricorso alla Camera di Consiglio perchè venga corretto nei termini richiesti dal ricorrente ed il Collegio, riscontrato il denunciato errore, dispone che la sentenza n. 325/2008 di questa Corte deve essere corretta nel senso che nel dispositivo devesi leggere “cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia”.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (cfr. Cass. S.U. n. 9438/2002). Il presente provvedimento ha infatti natura amministrativa e non giurisdizionale, mirando a rendere aderente la formula al contenuto della decisione, ponendo rimedio ad un errore solo formale, estraneo al decisum in quanto determinato da una divergenza evidente e facilmente individuabile, che lascia immutata la conclusione adottata (cfr. Cass. n. 8060/07).
PQM
Accoglie il ricorso, e dispone la correzione della sentenza in esame n. 325/2008 di questa Corte nel senso che nel dispositivo devesi leggere ed intendere “cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia”. Manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale dell’atto.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010