Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19854 del 26/07/2018

Civile Ord. Sez. 3 Num. 19854 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: POSITANO GABRIELE

Data pubblicazione: 26/07/2018

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12366-2011 proposto da:
A.A.,

B.B.

1

2

17

– ricorrenti contro

MINISTERO SALUTE 00811720580 in persona del Ministro
pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

– controricorrente –

avverso

la

sentenza

n.

360/2010

della

CORTE

D’APPELLO di TORINO, depositata il 15/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 06/02/2018 dal Consigliere Dott.
GABRIELE POSITANO;

2

STATO, da cui è difeso per legge;

Rilevato che:
con atto di citazione del 4 maggio 2004, B.B., A.A., convenivano in giudizio il Ministero della Salute,
dinanzi al Tribunale di Torino, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e
non patrimoniali subiti in conseguenza delle infezioni da HBV e HCV contratte

ospedali Giovanni Battista e Regina Margherita di Torino tra il 1980 al 1990,
deducendo che l’amministrazione convenuta era venuta meno al dovere
istituzionale di coordinamento in materia sanitaria e di vigilanza
nell’utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue e ciò, sia ai sensi dell’articolo
2043 c.c, che ai sensi dell’articolo 2050 c.c, stante la pericolosità dell’attività di
raccolta del sangue. Il Ministero si costituiva con il patrocinio dell’Avvocatura
dello Stato eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’azione
risarcitoria, avendo gli attori già beneficiato dell’indennizzo previsto dalla legge
n. 210 del 1992 e, in via preliminare, la prescrizione del diritto, contestando
nel merito la pretesa;
con sentenza del 5 settembre 2005 il Tribunale di Torino respingeva le
domande proposte dagli attori in quanto l’azione era prescritta, compensando
le spese di lite;
avverso tale decisione proponevano appello gli attori, con atto notificato il
20 ottobre 2006. La causa proseguiva nei confronti degli eredi dell’attore
B.B.. Con sentenza
depositata il 15 marzo 2010 la Corte d’Appello di Torino respingeva l’appello
proposto da C.C. in parziale accoglimento di
quello proposto da B.B. e coltivato dagli eredi, respingeva
l’eccezione di prescrizione, confermando la sentenza impugnata con una
diversa motivazione, dichiarando integralmente compensate tra le parti le
spese del giudizio di secondo grado;

3

attraverso ripetute somministrazioni di emoderivati praticate presso gli

avverso tale sentenza A.A., B.B. proponevano ricorso per cassazione sulla base di
un unico motivo. Resisteva in giudizio il Ministero della Salute con
controricorso;
i ricorrenti depositavano istanza di rinvio datata 26 maggio 2017 facendo

della legge n. 114 del 2014. Sulla base di tale istanza che documentava l’invio
dell’offerta di equa riparazione non ancora liquidata, per ragioni di economia
processuale questa Corte disponeva il rinvio della trattazione a nuovo ruolo.
All’odierna udienza del 6 febbraio 2018 i ricorrenti depositavano memoria con
la quale documentavano la intervenuta definizione del giudizio per rinunzia alla
pretesa sostanziale con riferimento alla posizione di tutti i ricorrenti;
Considerato che:
preliminarmente va rilevato che, come evidenziato in narrativa, i ricorrenti
hanno documentato la liquidazione delle somme dovute a titolo di equa
riparazione corrisposte a seguito della adesione alla proposta transattiva della
amministrazione con conseguente rinuncia alla pretesa sostanziale da parte di
tutti i ricorrenti ad eccezione degli “eredi B.B.”. In ragione della rinunzia alla
pretesa sostanziale e per il venir meno dell’interesse delle parti alla definizione
del giudizio i ricorrenti richiedono i provvedimenti di competenza con
compensazione delle spese processuali. Con riferimento alla posizione degli
eredi B.B. i ricorrenti insistono nell’annullamento della sentenza impugnata
ritenendo non satisfattiva la somma offerta dall’amministrazione, in quanto i
danni patiti, iure proprio e iure hereditatis, a causa del decesso del congiunto
dovevano ritenersi eziologicamente dipendenti dalla somministrazione di
emoderivati infetti;
i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli articoli 2935,
2947, primo e terzo comma c.c, 157, 438, 452 e 590 del codice penale e
articolo 115, secondo comma, c.p.c., nonché omessa, insufficiente e
4

i’2,7

presente di avere presentato istanza di adesione alla transazione ex art. 27

contraddittoria motivazione, in relazione alla decorrenza del termine di
prescrizione e al contenuto dell’ordinaria diligenza, ai sensi dell’articolo 360, n.
5 c.p.c. In particolare, con riferimento al termine di prescrizione, rilevano che
la giurisprudenza della Corte di legittimità ritiene applicabile all’azione civile il
più lungo termine della prescrizione penale, nelle ipotesi in cui sono
configurabili i reati di epidemia colposa e di lesioni colpose plurime, così come

con riferimento alla posizione di B.B. nell’ambito
dell’unico motivo non viene riproposta la questione relativa alla prescrizione,
ritenuta infondata dalla Corte territoriale, ma si rileva che già dal 1966 erano
conosciuti metodi di rilevazione indiretta dei virus epatici, ma tali prescrizioni
non sono state osservate dal Ministero che ha omesso di vigilare, così come
era previsto da una serie di provvedimenti degli anni 60, 70 e 80. Tali elementi
risulterebbero dai complessi accertamenti espletati in corso di causa in base ai
quali i giudici di merito avrebbero potuto affermare la responsabilità del
Ministero, anche con riferimento alla posizione di B.B.;
considerato che la particolare rilevanza delle questioni proposte riguardo
alla posizione degli eredi di B.B. e sulle quali occorre pronunciarsi rende
opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in
pubblica udienza.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte
Suprema di Cassazione in data 6 febbraio 2018.

affermato dai giudici di merito in materie del tutto affini;

44/tY

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