Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19854 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. I, 23/07/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 23/07/2019), n.19854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28898/2018 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato in ROMA presso la

CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato Francesco Roppo del Foro di Forlì/Cesena,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2057/2018 della Corte d’appello di BOLOGNA

depositata il 2/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 2057/2018, ha respinto il gravame proposto da D.D., cittadino del Mali, avverso la decisione di primo grado, che aveva, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, respinto la richiesta dello straniero di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che: la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, per sfuggire alle violenze del padre, mussulmano, dopo che egli si era rifiutato di sposare la ragazza da questi individuata come sua futura moglie) presentava diverse lacune ed incongruenze e risultava poco credibile; quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, la capitale Bamako, zona di provenienza dello straniero, si trovava in regione del Mali non interessata da violenza indiscriminata, secondo le ultime COI disponibili, stante la tendenziale stabilità ed il verificarsi solo di sporadici attacchi terroristici; non ricorrevano le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, non emergendo ragioni di particolare vulnerabilità dello straniero, pur essendo “ammirabile” il percorso di integrazione in Italia avviato dal medesimo.

Avverso la suddetta sentenza, D.D. propone ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 26/09/2018, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva). Il ricorrente ha depositato memoria (con deposito asseverazione di conformità all’originale della copia analogica del ricorso, della procura e delle ricevute di notifica via PEC).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 C e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, sia l’omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al rigetto della richiesta di protezione internazionale sulla base della valutazione di non credibilità del racconto del richiedente, al contrario del tutto circostanziato e veritiero; con il secondo motivo, si denuncia poi sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, avendo la Corte d’appello ritenuto stabile la situazione del Sud del Mali solo perchè dal 2014 l’UNHCR non ha rinnovato la richiesta di sospensione dei rimpatri forzati di coloro che hanno ricevuto il diniego della protezione internazionale, essendo invece la situazione della suddetta regione tuttora critica, come risulta dal sito del MAE, e sussistendo nella specie il reale timore del richiedente di subire violenze da parte del padre in un contesto sociale caratterizzato da incapacità delle autorità di impedire la violazione di diritti fondamentali, rilevante ai fini della protezione sussidiaria; infine, con il terzo motivo, si lamenta sia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatti decisivi, in relazione al rigetto della richiesta di protezione umanitaria, deducendosi che nel caso di specie ricorrevano comunque i presupposti per l’accoglimento della richiesta.

2. La prima censura è inammissibile.

In materia di protezione internazionale questa Corte ha da tempo chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità soggettiva del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve stimare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in forza della griglia valutativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c).

L’apprezzamento, di fatto, risulta censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 05/02/2019 n. 3340). Sempre questa Corte (Cass. 27503/2018) ha precisato che “l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati”, cosicchè “la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3,comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate”.

Sull’indicata premessa, la valutazione sul punto svolta dai giudici di appello si sottrae a sindacato di questa Corte, avendo i primi ritenuto non credibile il racconto, in relazione ai pretesi maltrattamenti subiti anche per contraddizioni correlate alle diverse versioni fornite dal richiedente; nè il ricorrente spiega perchè le lacune e contraddizioni specificate dalla Corte territoriale verterebbero su aspetti secondari ed irrilevanti.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto non si misura con la ratio decidendi della decisione impugnata.

Invero, la situazione politico-sociale del Mali, anche ai fini della chiesta protezione sussidiaria, è stata esaminata dalla Corte d’appello sulla base della consultazione di fonti ufficiali disponibili e non soltanto perchè dal 2014 l’UNHCR non ha rinnovato la richiesta di sospensione dei rimpatri forzati di coloro che hanno ricevuto il diniego della protezione internazionale.

Nel motivo non si specifica inoltre quali siano stati i contenuti di allegazione curati in appello e diretti a sollecitare l’esercizio ufficioso, in materia di prova, dei poteri integrativi nel giudizio di impugnazione.

Ora, questa Corte (Cass. 14282/2019, in motivazione) ha di recente chiarito che “in materia di protezione internazionale, quando se ne invochi l’applicazione nella forma sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) – là dove riferita all’esistenza di uno stato di diffusa ed indiscriminata violenza, di grado tale da attingere colui che richieda protezione per il solo fatto che egli faccia rientro nel suo paese di origine senza necessità di deduzione di un rischio individualizzato – gli oneri di allegazione gravanti sul richiedente che impugni in appello devono, in quella fase, conformarsi a natura e struttura del giudizio, destinato a veicolare attraverso i motivi la censura alla decisione di primo grado”, il tutto in correlazione alla specificità della critica difensiva in appello, imposta dall’art. 342 c.p.c., non essendo consentito al ricorrente, che della decisione di secondo grado censuri l’illegittimità, di far valere per la prima volta nel giudizio di cassazione deduzioni ed allegazioni mancate nella fase impugnatoria di merito.

4. Anche la terza censura è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha negato la protezione umanitaria, osservando come l’istante avesse rappresentato una situazione che non poteva ritenersi espressiva di una condizione di particolare vulnerabilità.

A fronte di tale rilievo il ricorrente si è limitato a invocare una generica compromissione del proprio diritto ad accedere ad un livello di vita adeguato non garantito nel Paese d’origine, rispetto a quello raggiunto in Italia con il percorso di integrazione avviato.

5. I vizi motivazionali sono inammissibili, alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

6. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non vè luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Infine, deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poichè la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, a motivo di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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