Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19854 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17157 – 2019 R.G. proposto da:

B.R. – c.f. (OMISSIS) – B.G. – c.f.

(OMISSIS) – rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in

calce al ricorso dall’avvocato David Zanforlini ed elettivamente

domiciliati in Roma, alla via Angelico, n. 45, presso lo studio

dell’avvocato Eugenio Maria Zini;

– ricorrenti –

contro

C.V. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Copparo (FE), alla via

Garibaldi, n. 131/D, presso lo studio dell’avvocato Carlo Bresadola

che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 29/2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio

2020 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con decreto dei 17/19.9.2001 il Tribunale di Rovigo, su ricorso dell’avvocato C.V., ingiungeva a B.R. ed a B.G. il pagamento in via solidale al ricorrente della somma di lire 12.259.812, oltre accessori, a titolo di compensi professionali rimasti insoluti.

2. B.R. e B.G. proponevano opposizione.

3. Con sentenza n. 465/2005 il Tribunale di Rovigo accoglieva in parte l’opposizione, revocava il decreto e condannava gli opponenti al pagamento della somma di lire 1.188.000; compensava integralmente le spese di lite.

4. C.V. proponeva appello.

4.1. Resistevano B.R. e B.G..

5. Con sentenza n. 1855/2012 la Corte d’Appello di Venezia accoglieva parzialmente il gravame ed in parziale riforma della sentenza n. 465/2005 condannava in solido gli appellati a pagare all’appellante la somma di Euro 5.083,49, oltre accessori ed interessi legali; compensava nella misura di 1/3 le spese del doppio grado e condannava gli appellati ai residui 2/3.

6. Con ordinanza n. 7956/2017 questa Corte cassava la sentenza n. 1855/2012 della Corte d’Appello di Venezia.

7. Con sentenza n. 29/2019, in sede di rinvio, la Corte d’Appello di Venezia condannava B.R. e B.G. a pagare a C.V. la somma di Euro 4.441,53, oltre accessori di legge ed interessi legali dal 25.5.2001 al saldo; compensava nella misura di 1/2 le spese di tutti i gradi di giudizio e condannava B.R. e B.G., in solido, a pagare a C.V. la residua metà.

8. Avverso tale sentenza B.R. e B.G. hanno proposto ricorso; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

C.V. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

9. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

10. I ricorrenti hanno depositato memoria.

11. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in tema di soccombenza parziale.

Deducono che le loro domande sono state sostanzialmente accolte e nondimeno sono stati condannati a rimborsare a controparte la metà delle spese di tutti i gradi.

12. Il ricorso è inammissibile.

13. E’ sufficiente ribadire gli insegnamenti di questa Corte.

14. In primo luogo l’insegnamento secondo cui la parte soccombente va identificata, alla stregua del principio di causalità – causalità sulla quale si fonda la responsabilità del processo – con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia dato causa alla lite ovvero con quella che abbia tenuto nel processo un comportamento rilevatosi ingiustificato; e secondo cui tale accertamento, ai fini della condanna al pagamento delle spese processuali, è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, e la conseguente pronuncia è sindacabile in sede di legittimità nella sola ipotesi in cui dette spese, anche solo parzialmente, siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. 10.9.1986, n. 5539; altresì, Cass. 16.6.2011, 13229, secondo cui in materia di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; Cass. 22.10.1981, n. 1557).

15. In secondo luogo l’insegnamento secondo cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole; e secondo cui tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il giudizio venga definito in sede di rinvio a seguito di cassazione pronunciata su ricorso della parte che, infine, rimane soccombente (cfr. Cass. (ord.) 13.3.2013, n. 6369; Cass. 14.12.2000, n. 15787; Cass. 11.1.2008, n. 406).

16. In terzo luogo l’insegnamento secondo cui la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all’esito finale della lite anche nell’ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand’anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente (cfr. Cass. 12.5.2015, n. 9587; Cass. (ord.) 21.7.2017, n. 18125).

17. Su tale scorta, nel caso di specie, è innegabile alla luce dell’esito finale della lite, quale determinato dalla sentenza della Corte di Venezia in questa sede impugnata, che gli iniziali opponenti, qui ricorrenti, non sono risultati totalmente vittoriosi, che sono stati gli iniziali opponenti, qui ricorrenti, a lasciare insoddisfatta la pretesa, seppur riconosciuta in parte, dell’iniziale opposto, qui controricorrente, che sono stati gli iniziali opponenti, qui ricorrenti, che hanno tenuto un comportamento che, seppur in parte, si è rivelato privo di fondamento ed ai quali perciò va ascritta la responsabilità del processo.

In questi termini del tutto ingiustificato è l’assunto secondo cui “è stata la pervicace insistenza processuale del convenuto (…) a costringere i ricorrenti a proporre numerose opposizioni alle illegittime pretese di questi” (così memoria, pag. 8).

In questi termini del tutto irrilevante è la circostanza che i ricorrenti “avevano versato immediatamente dopo la richiesta del professionista la somma di Lire 4.241.160” (così memoria, pag. 5). D’altra parte nel ricorso per decreto ingiuntivo l’avvocato C. ebbe a dar atto di aver percepito l’importo di lire 4.241.160 (cfr. memoria, pag. 2).

In questi termini del tutto irrilevante è la circostanza che “i ricorrenti sono in concreto vittoriosi avanti al Giudice di Primo Grado e davanti al Giudice del Diritto” (così memoria, pag. 6).

In questi termini del tutto ingiustificato è l’assunto di B.R. e B.G. secondo cui “devono essere ritenuti in concreto vittoriosi nella vertenza” (così memoria, pag. 7).

18. Ad ulteriore riscontro dell’inammissibilità del ricorso vanno ribaditi i seguenti ulteriori insegnamenti di questa Corte.

Ovvero l’insegnamento secondo cui, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. (ord.) 31.3.2017, n. 8421).

Ovvero l’insegnamento secondo cui la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, , rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass. 31.1.2014, n. 2149; Cass. 20.12.2017, n. 30592. Cfr. altresì Cass. 24.1.2013, n. 1703, secondo cui, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell’una o dell’altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l’oggetto della lite nel suo complesso).

19. In questi termini non meritano seguito alcuno le doglianze secondo cui “non si comprende (…) quale sia il motivo sotteso alla concessione di una parziale compensazione” (così memoria, pag. 6), secondo cui “la decisione naturale e rispettosa del principio di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2 (sarebbe stata) quella della compensazione integrale delle spese” (così ricorso, pag. 11).

20. In conclusione il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, siccome la statuizione impugnata è conforme alla elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (cfr. Cass. sez. un. 21.3.2017, n. 7155, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348 bis c.p.c.. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”).

21. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

22. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, B.R. e B.G., a rimborsare al controricorrente, C.V., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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