Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19853 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16342 – 2019 R.G. proposto da:

ECODEP s.r.l. – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Licata, alla via Sole, n. 3,

presso lo studio dell’avvocato Angelo Magliarisi che la rappresenta

e difende in virtù di procura speciale su foglio separato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di LICATA – c.f. (OMISSIS) – in persona del sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo

p.e.c., in Palermo, alla via Giuseppe Alessi, n. 25, presso lo

studio dell’avvocato Giuseppe Di Stefano che lo rappresenta e

difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 710/2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio

2020 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto in data 14.12.2012 la “Ecodep” s.r.l. (già s.p.a.) citava a comparire dinanzi al Tribunale di Agrigento il Comune di Licata.

Esponeva che con atto del 12.11.1999, a rogito del segretario comunale, aveva acquistato dal Comune di Licata, per la somma di Lire 75.484.800, un terreno ubicato nella zona industriale del territorio del medesimo Comune.

Esponeva che il Comune venditore, benchè obbligato, giusta la previsione dell’art. 5 del rogito, a fornire ad essa acquirente i servizi di depurazione nonchè i quantitativi di acqua potabile e di acqua per usi industriali rapportati al fabbisogno dello stabilimento, si era a tale obbligo reso inadempiente.

Chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’ente pubblico convenuto e che lo stesso ente fosse condannato al risarcimento dei danni tutti cagionati.

2. Il Comune di Licata si costituiva.

Eccepiva, tra l’altro, la prescrizione di ogni avversa pretesa.

Instava per il rigetto della domanda.

3. All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 1165/2015 l’adito tribunale dichiarava risolto il contratto per grave inadempimento del Comune convenuto e ne pronunciava condanna a pagare alla società attrice la somma di Euro 38.984,65 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, la somma di Euro 1.000.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali nonchè a rimborsare a controparte le spese di lite ed a farsi carico delle spese di c.t.u.

4. Avverso tale sentenza il Comune di Licata proponeva appello. Resisteva la “Ecodep”; proponeva appello incidentale.

5. Con sentenza n. 710 dei 6/29.3.2019 la Corte d’Appello di Palermo accoglieva il gravame principale, rigettava il gravame incidentale, per l’effetto, rigettava le domande tutte esperite in prime cure dalla “Ecodep” e ne pronunciava condanna al pagamento delle spese del doppio grado.

Esplicitava la corte che era fondata l’eccezione di prescrizione sollevata in prime cure dal Comune di Licata.

Esplicitava in particolare che la risoluzione era stata domandata per la prima volta con l’atto introduttivo, datato 14.12.2012, del giudizio di primo grado; che conseguentemente, a decorrere dal 12.11.1999, di della stipulazione del contratto, alla data – 14.12.2012 – di proposizione della citazione di primo grado, pur ad applicare l’ordinario termine decennale di prescrizione, il medesimo termine era ampiamente decorso.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Ecodep” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Il Comune di Licata ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

7. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

8. Il ricorrente ha depositato memoria.

9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.

Deduce che la corte di merito ha erroneamente opinato per l’intervenuta prescrizione delle azionate pretese.

Deduce segnatamente che la corte distrettuale non ha tenuto conto, in ordine alla decorrenza della prescrizione, del momento in cui si è verificato l’inadempimento.

Deduce segnatamente che ha prodotto documentazione da cui si evince che con nota del 24.11.2004 il Comune di Licata le richiedeva il progetto di allaccio alla pubblica fognatura e l’indicazione del fabbisogno d’acqua.

Deduce quindi che con siffatta richiesta, cui essa ricorrente dava puntuale corso, il Comune ha riconosciuto il proprio inadempimento ed ha perciò interrotto il corso della prescrizione, viepiù che il riconoscimento dell’altrui diritto non deve concretarsi in una dichiarazione di volontà.

10. Il primo motivo di ricorso non merita alcun seguito.

11. Del tutto generica, siccome avulsa dalla enunciazione delle specificità del caso de quo, è la censura secondo cui la corte territoriale, ai fini della determinazione del dies a quo del termine di prescrizione, non ha tenuto conto del momento in cui si è verificato l’inadempimento.

12. D’altra parte la censura che precipuamente il motivo veicola – ovvero l’asserito “riconoscimento dell’inadempimento da parte del Comune alla data del 24.11.2004” (così ricorso, pag. 6), idoneo ad interrompere il corso della prescrizione – non rinviene alcun riflesso nell’impugnata statuizione.

Cosicchè la medesima censura e l’ulteriore rilievo secondo cui essa “ricorrente ha offerto prova per tabulas dell’interruzione della prescrizione” (così memoria, pag. 2) risultano del tutto nuovi in questa sede.

E’ significativo notare, del resto, che in tal senso argomenta pur il Comune di Licata (cfr. controricorso, pag. 14).

13. Al riguardo si rappresenta ulteriormente quanto segue.

In punto di asserito riconoscimento dell’avversa pretesa, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, nulla ha statuito la corte palermitana.

Di talchè la ricorrente avrebbe dovuto, a rigore, dar conto in questa sede di aver puntualmente controeccepito – in virtù dell’avverso riconoscimento – l’interruzione della prescrizione nei pregressi gradi di merito e denunciare una omissione di pronuncia al riguardo (cfr. Cass. (ord.) 13.12.2019, n. 32804, secondo cui, qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa; Cass. 9.8.2018, n. 20694).

Ovviamente nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319; Cass. 13.9.2007, n. 19164).

14. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1490 e 1497 c.c.

Premette che la corte siciliana ha condiviso l’avversa prospettazione secondo cui il termine di prescrizione applicabile nella fattispecie è quello annuale, in materia di vizi della cosa.

Indi deduce che la fattispecie de qua non è riconducibile al tema dei vizi del res compravenduta.

15. Il secondo motivo di ricorso del pari è immeritevole di seguito.

16. Invero il secondo mezzo non si correla alla ratio decidendi.

La Corte di Palermo ha opinato in ogni caso per l’avvenuto decorso del termine ordinario decennale di prescrizione.

Di guisa che non si giustificano gli assunti secondo cui la corte territoriale “non ha chiaramente applicato la prescrizione decennale” (così memoria, pag. 3), secondo cui “ha erroneamente ritenuto applicabile alla presente fattispecie le norme (degli artt. 1490 e 1497 c.c.)” (così ricorso, pag. 7), secondo cui “la Corte territoriale avrebbe dovuto fare riferimento all’inadempimento contrattuale e non certamente ai vizi della cosa” (così ricorso, pag. 7).

Del tutto generica, siccome parimenti avulsa dalle specificità del caso de quo, è infine la doglianza secondo cui il termine di prescrizione non poteva che decorrere dal momento in cui il ritardo nell’adempimento ha ecceduto ogni limite di tolleranza (cfr. ricorso, pag. 8).

17. In dipendenza del rigetto del ricorso la s.r.l. ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

18. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “Ecodep” s.r.l., a rimborsare al controricorrente, Comune di Licata, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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