Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19853 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. I, 20/09/2010, (ud. 03/11/2009, dep. 20/09/2010), n.19853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – est. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13080/2006 proposto da:

P.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il Decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

21/04/2005, n. 52084/04 R.G.A.D.;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

FUZIO Riccardo che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Ritenuto che P.G., quale tutore di P.R., con ricorso del 20 aprile 2006, ha impugnato per cassazione – deducendo quattro motivi di censura -, nei confronti del Ministro della Giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 21 aprile 2005, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del P. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha rigettato la domanda ed ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio, liquidandole nella complessiva somma di Euro 800,00;

che il Ministro della giustizia, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 8.625,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 2004, era fondata sui seguenti fatti: a) il P., assumendo di essere creditore di somme a titolo di rivalutazione ed interessi su pensione di invalidità, aveva proposto – con ricorso dell’ottobre 1991 – la relativa domanda dinanzi al Pretore di Napoli;

b) il Pretore adito aveva deciso la causa con sentenza del 1993; c) a seguito di appello, il Tribunale di Napoli aveva deciso la causa con sentenza dell’ottobre 2006; d) lo stesso P. aveva successivamente iniziato giudizio per la determinazione del quantum dinanzi al Tribunale di Napoli nel giugno del 2000, conclusosi nel giugno 2003;

che la Corte d’Appello di Roma, con il suddetto decreto impugnato ha sottolineato che, nella specie, si tratta di due procedimenti distinti – il primo avente ad oggetto il riconoscimento di interessi e rivalutazione su prestazioni assistenziali erogate in ritardo, il secondo avente ad oggetto la liquidazione del quantum relativo – riguardo ai quali, per il primo, la domanda è improponibile per decorrenza del termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 e, per il secondo, non è stato superato il termine triennale di ragionevole durata del processo.

Considerato che, con i quattro motivi di censura, vengono denunciati come illegittimi: a) la erronea affermazione dell’improponibilità della domanda relativamente al procedimento di appello per il riconoscimento del diritto agli interessi ed alla rivalutazione; b) la erronea affermazione del termine di ragionevole durata, concernente il solo processo d’appello; c) l’omessa applicazione dei presupposti e dei parametri di liquidazione dell’indennizzo indicati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo; d) la violazione delle norme in tema di liquidazione delle spese del giudizio di merito;

che il ricorso non merita accoglimento;

che in particolare, quanto alle censure sub a) e i sub b), il ricorrente non critica specificamente la ratio decidendi del decreto impugnato in ordine alla affermata doverosa distinzione dei processi presupposti, limitandosi a contrapporre apoditticamente che la domanda di equa riparazione concerneva esclusivamente il processo d’appello sull’an ed il giudizio di determinazione del quantum;

che, al riguardo, al di là della questione di proponibilità della domanda, appare decisivo il rilievo che i processi di primo e di secondo grado sull’an -complessivamente considerati, come correttamente fatto dai Giudici a quibus – non superano significativamente gli standard di durata, più volte affermati dalla Corte EDU, di tre anni per il giudizio di primo grado e di due anni per il processo d’appello;

che, sempre quanto alle censure in esame, anche il processo di determinazione del quantum non supera – secondo le stesse deduzioni del ricorrente – detto standard di durata triennale per il processo di primo grado;

che, quanto alle censure sub c) e sub d), le stesse sono inammissibili: la prima, perchè estranea alla ratio decidendo del decreto impugnato, la seconda, perchè assolutamente generica a fronte della corretta applicazione, da parte dei Giudici a quibus, del principio della soccombenza che disciplina il regolamento delle spese del giudizio;

che non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA