Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19852 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19852 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 1631/2014 R.G. proposto da
Novosad Ruslana, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Pimpini,
con domicilio eletto in Roma, via Savoia, n. 80, presso lo studio
dell’Avv. Elettra Bianchi;
– ricorrente contro
Barnabei Costanza, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuliano Milia,
con domicilio eletto in Roma, via G. Ferrari, n. 11, presso lo studio
dell’Avv. Erica Giovannucci;
– con troricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, n. 1153/2012
depositata il 20 novembre 2012;
301-

Data pubblicazione: 26/07/2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio
2018 dal Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato che, con sentenza del 30/11/2010, il Tribunale di Pescara,
in accoglimento della domanda proposta da Ruslana Novosad nei
confronti di Costanza Barnabei dichiarava che il canone a questa

abitativo era quello, pari a C 129,11 mensili, risultante dal contratto
stipulato in data 4/3/1999 e registrato il successivo 9/3/1999, e non
quello dedotto dalla resistente, pari a C 284,05 mensili, oltre aumenti
Istat, risultante da contratto dissimulato stipulato in pari data ma non
registrato, non risultando quest’ultimo provato attraverso una
controdichiarazione sottoscritta dalle parti; conseguentemente
condannava Costanza Barnabei alla restituzione dei canoni
indebitamente percepiti, oltre interessi legali dalla domanda al
soddisfo, e rigettava le domande riconvenzionali dalla stessa
proposte;
che, in accoglimento del gravame interposto dalla locatrice e in
conseguente riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appello
di L’Aquila ha rigettato il ricorso introduttivo della Novosad e
condannato la stessa, siccome richiesto in via riconvenzionale dalla
locatrice, al pagamento in favore di quest’ultima delle differenze sul
canone di locazione maturate da novembre 2007 a marzo 2011, oltre
interessi legali;
che avverso tale decisione Ruslana Novosad propone ricorso per
cassazione, articolando due motivi, cui resiste Costanza Barnabei,
depositando controricorso;
considerato che, con il primo motivo di ricorso, Ruslana Novosad
denuncia «nullità insanabile per error in procedendo» ex art. 360,
comma primo, num. 4, cod. proc. civ. per «violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 158, 267, 420 e 437 cod. proc. civ., in
combinato disposto con l’art. 447-bis cod. proc. civ., per violazione
2

dovuto dalla ricorrente per la locazione di immobile adibito ad uso

del principio di immodificabilità del collegio giudicante», rilevando
che, nel giudizio di appello, le parti hanno svolto la discussione finale
dinanzi ad un collegio diverso da quello che ha poi emesso il
dispositivo e la successiva motivazione della sentenza per esteso;
che la ricorrente segnala infatti che dal verbale d’udienza

decisione da collegio composto dalla dott.ssa Sannite, quale
presidente, dal dottor Santini, quale giudice relatore, e dalla dott.ssa
Fabrizio, quale terzo componente, e che però il dispositivo, e poi
anche la successiva sentenza per esteso, risultano emessi da
differente collegio, dinanzi al quale non vi era stato alcun
contraddittorio delle parti né alcuna discussione, composto dalla
dott.ssa Sannite, quale presidente, dal dottor Santini, quale giudice
relatore, e dalla dott.ssa Ciangola, quale terzo componente;
ritenuto che, ai fini del vaglio di tale censura, di rilievo pregiudiziale
e potenzialmente assorbente, si pone la necessità di acquisire, in
originale, gli atti e i verbali del giudizio di secondo grado;
che la causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo;
P.Q.M.
manda alla cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio relativo al
giudizio di secondo grado e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso il 30/1/2018

dell’11/10/2010 si ricava che la causa è stata discussa e trattenuta in

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