Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19852 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. III, 20/09/2010, (ud. 12/07/2010, dep. 20/09/2010), n.19852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13621/2006 proposto da:

C.E.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio dell’avvocato LORIZIO MARIA

ATHENA, rappresentata e difesa dall’avvocato BUZZELLI TULLIO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo studio dell’avvocato PETRILLI

ANTONELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ZURLO FRANCESCO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 262/2005 del TRIBUNALE di SULMONA, emessa il

09/06/2005, depositata il 22/06/2005 R.G.N. 626/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2010 dal Consigliere Dott. CHIARINI Maria Margherita;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22 giugno 2005 il Tribunale di Sulmona accoglieva l’appello di A.A. nei confronti di C.A. M. per mancanza della prova dell’esistenza e dell’intollerabilità delle immissioni, causa petendi del risarcimento dei danni patrimoniali dalla medesima lamentati per il mancato pieno godimento dell’immobile nel 2001 e per la violazione del suo diritto alla salute, nonchè dei danni non patrimoniali per le esalazioni nocive della caldaia installata dal vicino. La Corte di merito in particolare riteneva la mancanza della prova dei fatti addotti dalla C. per il periodo anteriore al (OMISSIS), data in cui l’ A. aveva provato di aver installato la canna fumaria in cui i gas combusti erano incanalati ed espulsi oltre il solaio condominiale, mentre riteneva mera supposizione del giudice di primo grado la saturazione della sovrastante cucina della C. dai gas di scarico della caldaia dell’ A. poichè basata sulla considerazione che essendo questi più leggeri dell’ossigeno tendono a salire e a saturare i locali sovrastanti, mentre mancava la prova diretta della loro esistenza e della loro intollerabilità, non avendo il giudice di primo grado neppure tenuto conto che la normale areazione dell’atmosfera avrebbe potuto disperdere i lamentati fumi nocivi, mentre d’ altro canto la prova non poteva esser costituita dal provvedimento sindacale del dicembre 2001 emesso sulla base di un parere di opportunità del dipartimento di prevenzione della salute, ma senza accertamento tecnico di rilevazione dei fumi.

Ricorre per cassazione C.A.M. cui resiste A. A.. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deduce la ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. poichè l’immissione dei gas nocivi, in base alla consulenza di ufficio, ancorchè ex post, era stata valutata dal giudice di primo grado secondo presunzioni precise e concordanti:

l’esistenza della caldaia sotto il vano cucina di essa ricorrente e la sufficienza di otto ore per la saturazione dell’ambiente con monossido di carbonio, altamente nocivo per l’uomo. Perciò – aggiunge la medesima – sussiste anche la violazione dell’art. 890 c.c. sulla distanza per l’installazione della caldaia dall’abitazione vicina. Ne consegue che il giudice di appello non ha diversamente valutato i fatti, ma ha negato la possibilità di provare un fatto ignoto – le immissioni – mediante un fatto noto (la natura e le caratteristiche dei fumi e la conformazione dei luoghi).

Il motivo è parte infondato, parte inammissibile.

Infatti, in relazione alla diversa valutazione delle prove, il ragionamento decisorio dei giudici di appello resiste al controllo di logicità poichè essi hanno escluso la sufficienza probatoria dell’inferenza induttiva del C.T.U., innanzi richiamata, mediante la contrapposta inferenza secondo cui in ogni caso l’areazione della cucina era idonea a disperdere le esalazioni provenienti della caldaia, almeno fino a renderle tollerabili, e così escludendone la illegittimità.

Quanto invece alla violazione del rispetto della distanza prevista dall’art. 890 c.c. la questione, proposta per la prima volta in questa sede ed implicante nuovi accertamenti di fatto, è inammissibile.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Nullità della sentenza. Omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia, poichè la richiesta risarcitoria era basata sulla violazione del D.P.R. n. 412 del 1993, art. 5, comma 9, che prevede la necessità di dotare le caldaie di un’evacuazione dei fumi combusti sopra il tetto dell’edificio e solo in via subordinata era stata lamentata la violazione dell’art. 844 c.c. ed in tal modo il giudice di appello ha violato il principio di cui all’art. 112 e del petitum sostanziale.

Il motivo è infondato.

Ed infatti dall’esame dell’atto di citazione, necessario stante il vizio di error in procedendo denunciato, si evince che la violazione della norma regolamentare precitata è stata denunciata per corroborare l’esistenza del fatto costitutivo della pretesa, ossia il danno – evento costituito dalle immissioni intollerabili, escluse,in fatto come innanzi detto, dai giudici di appello con motivazione immune da vizi.

3.- Pertanto il ricorso va respinto. Si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

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