Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19852 del 12/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 12/07/2021), n.19852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1552/2020 proposto da:

S.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DANIELA GASPARIN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TRAPANI, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1115/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/05/2019 R.G.N. 501/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza pubblicata il 305.2019, la Corte di appello di Palermo ha rigettato le istanze di protezione internazionale avanzate da S.M., cittadino del Pakistan, di religione sciita, il quale aveva dichiarato di esser fuggito per sottrarsi agli scontri con i gruppi sunniti, nei quali avevano perso la vita il padre e il fratello”.

2. La Corte di appello ha ritenuto il richiedente non credibile, per la genericità e le incongruenze del racconto, ha escluso l’attualità della minaccia avendo, il richiedente – avuto informazioni dai propri familiari che la situazione è tranquilla, che non vi sono attualmente più conflitti armati, che lo Stato ha imposto l’obbligo di rispetto reciproco tra le religioni e i gruppi e il divieto di parlare contro gli altri gruppi all’interno delle moschee, risultando, inoltre, da fonti attendibili di informazione, che lo Stato sta affrontando i gruppi estremisti terroristici, i quali, peraltro, si rivolgono soprattutto verso obiettivi istituzionali, e non essendo state allegate altre situazioni di particolare vulnerabilità.

3. il ricorrente domanda la cassazione del suddetto decreto per quattro motivi;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Col primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, della CEDU, artt. 2 e 3 anche in relazione all’apparenza motivazionale, lamentando – il ricorrente – che la Corte di appello non abbia valutato la situazione prospettata come persecuzione per motivi di religione, essendo stati rappresentati, innanzi alla Commissione territoriale, l’appartenenza al gruppo dei sunniti della maggior parte della Polizia e il peggioramento della situazione a seguito di un provvedimento del Tribunale favorevole alla famiglia del richiedente, a seguito del quale padre e fratello erano rimasti vittime di violenza.

2. con il secondo motivo si deduce violazione di D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, della CEDU, artt. 2 e 3 avendo, la Corte distrettuale, violato l’obbligo di cooperazione istruttoria e la violazione dei parametri per valutare la sussistenza di un danno grave in riferimento alla protezione sussidiaria;

3. Con il terzo motivo si denunzia violazione di numerose disposizioni legislative in ordine alla protezione umanitaria, ricorrendo una motivazione apparente sull’assenza di specifica vulnerabilità;

4. i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione; sono inammissibili, in quanto le doglianze proposte dal ricorrente costituiscono una mera contrapposizione alla valutazione che il giudice di merito ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone sufficiente spiegazione, neppure adeguatamente censurata sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 novellato, così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte (sentt. nn. 8053 e 8054 del 2014);

5. in ordine all’obbligo di cooperazione istruttoria del giudice di merito, questa Corte è reiteratamente intervenuta a chiarire quale sia ed in qual senso debba essere intesi) il “ruolo attivo” nell’istruttoria della domanda che (l’autorità amministrativa e) il giudice del merito sono chiamati a svolgere in base al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in particolare comma 5 (per tutte v. Cass. n. 8905 del 2019);

6. al riguardo è stato precisato che tale “ruolo attivo” comporta in favore del richiedente l’attenuazione del principio dispositivo proprio del giudizio civile (senza preclusioni o impedimenti processuali) e si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, visto che l’allegazione deve essere adeguatamente circostanziata, essendo il richiedente tenuto a presentare “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la… domanda”, ivi compresi “i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 2), con la precisazione che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda medesima, sul piano probatorio; infatti, in mancanza di altro sostegno, le dichiarazioni del richiedente sono considerate veritiere soltanto, tra l’altro, “se l’autorità competente a decidere… ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri “elementi significativi” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5);

7. pertanto, soltanto se il richiedente il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto l’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto può sorgere il potere-dovere del giudice di accertarli anche d’ufficio, mentre la suddetta cooperazione istruttoria non può riguardare le individuali condizioni del soggetto richiedente, perché il giudice non può essere chiamato – né d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal comma 5 del già citato articolo (adde: Cass. n. 4006 del 2018; Cass. n. 13858 del 2018; Cass. n. 3016 del 2019);

8. nella stessa ottica, se la suindicata allegazione manda perché il ricorrente non ha correttamente assolto l’onere di indicare i fatti che sono alla base della propria domanda, il giudice non può introdurli d’ufficio nel giudizio, non potendo utilizzare il proprio “ruolo attivo” nell’istruttoria della domanda per supplire alle deficienze probatorie dell’interessato (Cass. n. 19197 del 2015; Cass. n. 27336 del 2018; Cass. n. 3016 del 2019);

9. d’altra parte, laddove taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, il giudice può considerarli “veritieri” soltanto se ritiene che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e quindi, sulla base dei riscontri effettuati, il richiedente sia, in linea generale, attendibile (D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, più volte richiamato);

10. qualora poi le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dalla disposizione teste’ citata ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo; l’accertamento così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice cui esso è devoluto e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. ex multis Cass. n. 30105 del 2018; Cass. n. 29279 del 20191; Cass. n. 8020 del 2020);

11. nel caso di specie, la Corte di appello, perfettamente consapevole dei principi innanzi richiamati, ha scrutinato le dichiarazioni dell’istante, evidenziando che le notizie pervenute dagli stessi familiari del richiedente (che, peraltro, non risulta aver indicato nemmeno la regione di provenienza, all’interno del Pakistan) confermavano la cessazione dei conflitti armati e l’instaurazione di una situazione tranquilla, considerata anche l’opera di contrasto avviata dallo Stato nei confronti di gruppi terroristici e riguardo all’intolleranza religiosa tra gruppi religiosi diversi;

12. inoltre, con particolare riferimento all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), va rilevato che la valutazione relativa alla situazione sociale, politica ed economica del c.d. paese di espatrio costituisce, per sua propria natura, una valutazione di fatto, in quanto tale rimessa all’apprezzamento del giudice del merito; di conseguenza, la relativa valutazione non risulta sindacabile nel giudizio di legittimità, se non nei ristretti limiti della non ragionevolezza o non plausibilità della motivazione addotta (così com’e’ quando non vengano indicate le fonti su cui il giudice poggia nel concreto il proprio convincimento);

13. la Corte di appello ha motivato il proprio convincimento, pure indicando in modo espresso le fonti in concreto utilizzate e pure tendendo conto dei fattori di instabilità che si assume attraversino, in questi anni, il Pakistan, sottolineando che, le azioni terroristiche si rivolgono verso obiettivi istituzionali (edifici governativi, caserme, stazioni di polizia) mentre le forze di sicurezza pakistane son da tempo impegnate in un’importante opera di contrasto al terrorismo;

14. in ordine alla protezione umanitaria, la Corte di appello – sottolineando la mancanza di credibilità del richiedente e l’assenza di altre ragioni, oltre a quella dedotta di carattere religioso di vulnerabilità (non risultando che le circostanze, meramente affermate in questa sede, del possesso di una regolare attività di lavoro e di una rete di amicizie siano state dedotte nel giudizio di merito) – si è conformata all’orientamento di questa Corte secondo cui se è pur vero che la valutazione in ordine, alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (Cass. n. 29624 del 2020);

15. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla sulle spese, in considerazione del fatto che l’atto notificato da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità non presenta i requisiti minimi del controricorso.

16. Sussistono i presupposti processuali – anche in caso di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. Cass. n. 9660 del 2019) – per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA