Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19852 del 09/08/2017
Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 19/06/2017, dep.09/08/2017), n. 19852
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16893/2010 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata e in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
NB Bertolini Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Oreste Cantillo e
dall’Avv. Guglielmo Cantillo, con domicilio eletto presso di loro,
in Roma, via Ovidio n. 32, giusta prb’cura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania sez. staccata di Salerno n. 156/12/09, depositata il 8
giugno 2009;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno
2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione della CTR della Campania che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato il reddito d’impresa della NB Bertolini Srl, che aveva omesso di presentare la dichiarazione per l’anno 1999, riducendo forfetariamente l’accertamento, ai fini Iva, Irpeg ed Irap, nella misura del 40% del fatturato indicato nella domanda di definizione automatica già presentata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 e da cui, poi, la contribuente era decaduta;
– assume con un unico motivo la violazione del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21, 25,27 e 55 e dell’art. 75 tuir per aver esteso la determinazione forfetaria anche alla determinazione dell’Iva, rispetto alla quale, invece, possono essere portati in detrazione solo i versamenti eseguiti e quanto risultante dalle liquidazioni prescritte;
– la NB Bertolini Srl propone, a sua volta, ricorso incidentale con due motivi, assumendo la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, per aver rideterminato in via forfetaria il reddito della società, senza considerare gli elementi contabili acquisiti e le liquidazioni annuali e periodiche dell’Iva, prodotte in giudizio (primo motivo), nonchè omessa motivazione in ordine alla concreta individuazione della percentuale di riduzione forfetaria (secondo motivo).
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
– va disattesa, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, risultando il quesito posto a conclusione del motivo proposto dall’Agenzia delle entrate (pur con alcune imprecisioni venendo in rilievo un accertamento induttivo e non un accertamento analitico-induttivo) sufficientemente specifico perchè inteso a censurare che la determinazione dell’Iva va operata non in via forfetaria ma nel rispetto dei parametri e alle condizioni previste dalla legge;
– nel merito, il motivo è fondato avendo la CTR operato una generalizzata riduzione dell’intero accertamento (nella misura del 40%), mentre, con riguardo all’Iva, l’imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell’omessa dichiarazione non può essere detratta se essa non risulti dalle dichiarazioni periodiche, essendo irrilevante che il pagamento di tali imposte sia evincibile da altra documentazione, inclusa la contabilità d’impresa (v. Cass. n. 1020 del 2016);
– fondati sono pure i motivi del ricorso incidentale, il cui esame va operato unitariamente in quanto strettamente connessi, atteso che, per quanto concerne l’Iva, valgono le medesime ragioni sopra esposte, mentre, per quanto concerne la ricostruzione del reddito d’impresa, è necessario che siano determinati, sia pure in via induttiva, anche i costi dei maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova degli eventuali maggiori costi dedotti (v. Cass. n. 1506 del 2017);
– la CTR, peraltro, nel ridurre l’ammontare del reddito in relazione ai costi, non solo non ha tenuto conto della documentazione versata nel giudizio, ma ha individuato in termini del tutto irrelati una percentuale del 40%, senza che sia possibile comprendere nè il ragionamento in base al quale tale quantificazione sia stata operata, nè gli elementi, la cui indicazione è del tutto omessa, che abbiano giustificato tale scelta;
– in accoglimento del ricorso e del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio per un nuovo esame e regolamento delle spese.
PQM
La Corte in accoglimento del ricorso e del ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 19 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017