Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19851 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/09/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 28/09/2011), n.19851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tenpore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

CENTRO INGROSSO PELLI srl in liquidazione, rappresentata e difesa

dall’avv. Perillo Gerardo ed elettivamente domiciliata in Roma presso

l’avv. Angelo Maietta in piazza della Libertà n. 20;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 9/15/07, depositata il 26 febbraio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. Civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 9/15/07, depositata il 26 febbraio 2007, che, accogliendo l’appello della srl Centro ingrosso Pelli, ha annullato l’avviso di rettifica parziale dell’IVA per il 1997 emesso sulla base della riscontrata omessa fatturazione di operazioni imponibili e dell’emessa regolarizzazione di acquisti senza fattura, all’esito del rinvenimento, presso la SIPA spa, di una contabilità in nero attestante operazioni in evasione d’imposta con coinvolgimento della società contribuente. Il controllo autorizzato sui conti bancari personali dei soci di quest’ultima aveva evidenziato movimentazioni di importi rilevanti giustificabili, secondo l’ufficio, solo con vendite e acquisti in evasione, dal momento che quei soci non esercitavano altre attività produttive di reddito oltre a quella esercitata dalla società.

La srl Centro Ingrosso Pelli resiste con controricorso.

Con il secondo motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. Civ., l’amministrazione ricorrente, denunciando violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 51 e 55 – dopo aver ricordato che secondo il giudice di primo grado “il legale rappresentante della contribuente, in merito alle movimentazioni bancarie rinvenute e ricostruite … non fornì alcuna giustificazione, nè fu in grado di dimostrare che le -suddette si riferissero ad operazioni imponibili” -, assume che l’accertamento può essere legittimamente motivato mediante il riferimento ad atti e documenti già conosciuti dal contribuente, e che il richiamo all’esito delle verifiche bancarie nel p.v. di constatazione della Guardia di finanza è sufficiente a giustificare il recupero a tassazione dei prelevamenti e dei versamenti sui conti correnti bancari che non trovino corrispondenza nelle scritture contabili, qualora il contribuente non dimostri che si trattasse di movimenti estranei all’esercizio dell’impresa.

Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di accertamento dell’IVA, la presunzione, stabilita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2, secondo la quale i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dal successivo art. 54, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, ha un contenuto complesso, consentendo di riferire i movimenti bancari all’attività svolta in regime IVA, eventualmente dalla persona fisica, e di qualificare gli accrediti cetre ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti; essa può essere vinta dal contribuente che offra la prova liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili: la prova che il contribuente è tenuto a dare della non riferibilità ad operazioni imponibili deve essere specifica e riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari, tale cioè da dimostrare che ciascuna delle operazioni effettuate è estranea a fatti imponibili (Cass. n. 28324 del 2005, n. 1739 del 2007, n. 9146 del 2010).

In particolare, questa Corte ha affermato che “in tema di accertamento delle imposte, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 7 e il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51 autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti, sulla base di elementi indiziari tra i quali può assumere rilievo decisivo la mancata risposta del contribuente alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dall’Ufficio in ordine ai medesimi conti, e senza che l’utilizzabilità dei dati dagli stessi risultanti trovi ostacolo nel divieto di doppia presunzione, attenendo quest’ultimo alla correlazione tra una presunzione semplice ed un’altra presunzione semplice, e non già al rapporto con una presunzione legale, quale è quella che ricorre nella fattispecie in esame” (Cass. n. 27032 del 2007, n. 374 del 2009; Cass. n. 1023 del 2008).

La ratio decidendi della sentenza impugnata – secondo la quale dall’avviso di accertamento non risulta sia stata acquisita “una prova concreta che coinvolgesse la ditta accertata nell’acquisto di merce non fatturata”; secondo cui non emerge “alcun atto dal quale si possa desumere con sufficiente certezza che l’ufficio abbia valutato i fatti segnalati dalla Guardia di finanza, ma li ha fatti assurgere a valenza di prova, basandosi su presupposti indimostrati e su presunzioni derivanti da altre presunzioni”; e secondo cui grava sull’amministrazione finanziaria l’onere di provare un acquisto con relativo invio di merci senza l’emissione di fattura, fornendo in proposito documentazione, senza limitarsi a porre delle presunzioni – non è conforme ai principi sopra enunciati.

In conclusione, si ritiene che, ai sensi degli artt. 375 e 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato, assorbito l’esame del primo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il secondo motivo del ricorso deve essere accolto, assorbito l’esame del primo, la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

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