Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19851 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 09/06/2017, dep.09/08/2017),  n. 19851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIAGIO Virgilio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27019-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MERIDIONAL GOMME SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 136/2009 della COMM. TRIB. REG. della Campania

depositata il 28/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate esponeva che a seguito di verifica nei confronti della società Meridional Gomme srl e successiva redazione di processo verbale di constatazione (pvc), era emerso che la società, nell’anno 1998, aveva omesso di contabilizzare ricavi per Lire 146.172.491 più iva, determinati con l’ausilio del sistema SAVE (Sistema di ausilio verifiche esterne) inserendo nel programma i dati rilevati da un campione rappresentativo di fatture di acquisti e di vendita inerenti diverse tipologie di beni, le quantità degli stessi ed i relativi prezzi di vendita al netto degli sconti e dell’iva, per poi pervenire, attraverso il calcolo dell’incidenza, delle varie quantità e degli importi dei beni, sul totale degli acquisti, alla determinazione della percentuale di ricarico pari al 25.76%, ed al rapporto tra i servizi resi e le vendite effettuate, nella misura del 6,14%. Altri rilievi avevano poi riguardato il recupero a tassazione di costi non deducibili e la mancata esibizione di documenti attestanti l’avvenuta esportazione di merce con evasione di iva.

La CTP, adita dalla società con l’impugnazione dell’avviso di accertamento derivante dalla verifica, accoglieva il ricorso rilevando che la determinazione dei ricavi si basava su doppia presunzione e che in presenza di contabilità corretta la ricostruzione indiretta dei ricavi era illegittima ed infondata.

L’ufficio appellava deducendo che la contabilità, in realtà, era tenuta irregolarmente e questo giustificava il ricorso all’accertamento induttivo ed alle presunzioni semplici.

La CTR, con la sentenza n. 136/29/2009, depositata il 28.9.2009, rigettava l’appello.

L’ufficio ricorre in cassazione sulla base di quattro motivi.

La società contribuente non ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo l’ufficio denuncia motivazione insufficiente su fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che esso aveva dimostrato l’inattendibilità delle scritture contabili che giustificava il ricorso alla ricostruzione dei ricavi con la determinazione della percentuale di ricarico attraverso la metodologia della media ponderata sul costo del venduto. Non era neppure vero che la società operasse in diversi settori, essendo l’oggetto sociale circoscritto alla riparazione e sostituzione di pneumatici all’ingrosso e al dettaglio. In ogni caso la CTR aveva omesso di esaminare vari “indizi di evasione” evidenziati nel pvc che viene allegato.

Il motivo, premesso che allo stesso è applicabile l’art. 360 c.p.c., n. 5) nella formulazione previgente – come in effetti è stato dedotto -, atteso che la sentenza in questione è stata depositata nel settembre 2009, è fondato.

Va rilevato che nella specie, come emerge dagli atti, si verte in materia di accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2 per inattendibilità delle scritture contabili ed in particolare per omessa tenuta regolare del libro inventari che non permette di rilevare il raggruppamento delle giacenze in categorie omogenee (come risulta dal pvc allegato al ricorso) e che, secondo la giurisprudenza di questa Corte.

“In tema di imposte sui redditi, è legittimo il ricorso all’accertamento del reddito d’impresa con metodo induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, lett. d), qualora l’inventario ometta di indicare e valorizzare le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, così violando la prescrizione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 15, comma 2”. (Sez. 5, n. 5995 del 08/03/2017 (Rv. 643305 – 01).

Nella specie la motivazione della CTR fa unicamente riferimento ad elementi, quali la “ufficialità” e la “pubblicità inequivoca” dei dati contabili che non appaiono conferenti con la tematica della inattendibilità degli stessi e del ricorso all’accertamento induttivo, che era quella sollevata dall’ufficio. La sentenza, invece, nulla contiene riguardo alle osservazioni dell’ufficio che lo hanno indotto a ritenere inattendibili le scritture.

Va anche ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, il suo operato è assistito da presunzione di legittimità, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate,anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo. (Sez. 5, n. 14068 del 20/06/2014, Rv. 631527 – 01).

La CTR non si è pronunciata su tali aspetti, evidenziando quindi una carenza di motivazione, non essendo sufficiente affermare che i dati contabili della società erano assistiti dal carattere di ufficialità e pubblicità inequivoca.

Con il secondo motivo l’ufficio deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, n. 3) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la CTR ha affermato la illegittimità del ricorso alla media ponderata del calcolo della percentuale di ricarico in fattispecie di accertamento induttivo.

Il motivo è fondato.

La sentenza, nella succinta motivazione, esprime in sostanza un concetto fondamentale, e cioè che quando una società opera in settori diversi, l’accertamento non si può basare su un campione di fatturazioni, perchè ogni settore ha margini di ricarico differenti. La sentenza contesta quindi la metodologia adottata nella specie, che l’ufficio afferma essere quella della media ponderata.

Premesso che il fatto che la società operasse in settori diversi è elemento contestato dall’ufficio che si ricollega all’oggetto sociale della società, ed è comunque accertamento di fatto insindacabile in questa sede, va comunque osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentano una percentuale di ricarico inferiore a quella risultante dal ricarico medio non è legittimo il ricorso al sistema della media semplice, anzichè a quello della media ponderata. (Sez. 5, n. 4312 del 2015, Sez. 5, n. 6849 del 2009; Sez. 5, n. 13319 del 2011).

Con il terzo motivo deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, n. 3) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), laddove la CTR ha affermato che l’accertamento sarebbe basato su presupposti o presunzioni non aventi il requisito di gravità precisione e concordanza, atteso che si tratta di accertamento induttivo con ricorso a presunzioni semplici per inattendibilità della contabilità, ed ha omesso di motivare sul motivo per cui l’ufficio non poteva ricorrere nella specie ad accertamento con presunzione semplice, data dalla percentuale di ricarico calcolata con media ponderata.

Il motivo è fondato

E’ principio affermato da questa Corte quello per cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’inattendibilità complessiva delle scritture contabili, determinata da omissione, falsità, o inesattezza nella loro tenuta, legittima l’ufficio tributario all’accertamento induttivo del reddito imponibile, basato su presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che, quando riguardino la percentuale di ricarico, devono avere per oggetto un campione significativo, per qualità e per quantità, dei beni oggetto dell’attività d’impresa, senza necessariamente estendersi alla totalità dei beni. (Sez. 5, n. 6086 del 13/03/2009 (Rv. 607346 – 01).

Laddove la sentenza afferma che “l’accertamento si è basato su presunzioni” rispetto alla ufficialità e pubblicità delle scritture, e da questo fa derivare una carenza probatoria dello stesso, quindi, non tiene conto del suddetto principio, secondo cui l’inattendibilità delle scritture – esaminata sopra – legittima il ricorso a metodi presuntivi anche sforniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

La CTR ha inoltre affermato che “l’accertamento non si può basare su campionature di fatturazioni, operando la società in settori diversi comportanti ciascuno margini di ricarico differenti”. L’affermazione è generica, non dando neppure conto nello specifico di quali siano tali settori. Inoltre, contrariamente a quanto afferma la CTR, l’accertamento si può basare su campioni; la giurisprudenza sopra citata richiede solo che siano sufficientemente rappresentativi della realtà dell’azienda. Quindi l’affermazione per cui l’accertamento non si può basare in assoluto su campioni perchè la società opera in settori diversi indipendentemente dalla verità storica o meno di tale affermazione – non appare conforme ai principi espressi da questa Corte.

Con il quarto motivo l’ufficio deduce omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) laddove la CTR ha riconosciuto fondate le deduzioni operate dalla società per i costi e l’iva, non emergendo l’iter logico per giungere a tale conclusione.

Il motivo è fondato.

L’affermazione secondo cui “dalla verifica degli atti” in possesso della CTR e “dalle deduzioni in ordine al recupero dei costi e dell’iva”, questi ultimi appaiono “legittimamente considerati” dalla società contribuente non dà conto in maniera sufficientemente compiuta dell’iter logico attraverso il quale la CTR è giunta a suddetta conclusione, occorrendo quanto meno fare riferimento a quali atti o elementi specifici supportano tale conclusione.

La sentenza deve, quindi, essere cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per quanto attiene alla decisione sulle spese processuali.

PQM

 

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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