Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19850 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/09/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 28/09/2011), n.19850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

METRO SECUTITY EXPRESS srl;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 167/20/06, depositata il 21 novembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 167/20/06, depositata il 21 novembre 2006, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Roma (OMISSIS), ha confermato l’annullamento di due cartelle di pagamento, emesse nei confronti della srl Metro Security Express, relative a sanzioni irrogate per il tardivo versamento dell’IVA per gli anni 1995 e 1996.

La contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

con l’unico motivo l’Agenzia ricorrente censura la sentenza per “insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″.

Il motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione, così come formulato non appare idoneo rispetto a quanto prescritto dal codice di rito, ove si consideri che in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass, sezioni unite, 1 ottobre 2007, n. 20603;

Cass. n. 8897 del 2008).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi degli artt. 375 e 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della contribuente.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

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