Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19850 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. I, 23/07/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 23/07/2019), n.19850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24080/2018 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in ROMA Via

Circonvallazione Clodia n. 88 presso lo studio dell’Avvocato

Giovanni Arilli, rappresentato e difeso dall’avvocato Carla Pennetta

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 52/2018 della Corte d’appello di Perugia

depositata il 25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., n. 52/2018, depositata in data 25/01/2018, ha respinto il gravame proposto da O.S., cittadino della Nigeria, avverso la decisione di primo grado, che aveva respinto la richiesta dello straniero di protezione internazionale, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale. In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che la vicenda personale narrata dal richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, per sfuggire alle aggressioni e minacce dei membri della propria famiglia, per questioni collegate alla proprietà terriera) era esclusivamente legata a ragioni economiche e comunque non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo stati neppure dedotti rischi di persecuzione o timori per la propria incolumità fisica, tali da non potere trovare adeguata protezione nel Paese di provenienza da parte delle Autorità locali; quanto poi alla protezione sussidiaria, la regione di provenienza del richiedente (l’Edo State nella Nigeria) non era interessata da conflitti armati interni; infine, quanto alla protezione umanitaria, non emergeva un particolare stato di vulnerabilità meritevole di tutela.

Avverso la suddetta pronuncia, O.S. propone ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 25/7/2018, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della convenzione di Ginevra del 1951, del Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati adottato a New York nel 1967 e della Direttiva n. 2004/83/CE, in relazione alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, essendosi la Corte d’appello limitata ad esprimere un giudizio di non meritevolezza, senza alcun approfondimento istruttorio, laddove, secondo i principi ed i metodi elaborati dall’UNHCR, l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti fanno carico congiuntamente al richiedente ed all’esaminatore; 2) con il secondo ed il terzo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, in relazione alla richiesta di protezione umanitaria, avendo erroneamente la Corte d’appello ritenuto di dovere “separare” i presupposti di fatto dell’istanza di protezione umanitaria rispetto a quelli posti a fondamento della domanda di protezione internazionale; 3) con il quarto motivo, l’omessa pronuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in violazione dell’art. 112 c.p.c., su motivo di gravame inerente alla domanda, avanzata in via subordinata, di riconoscimento del diritto di asilo costituzionale.

2. La prima censura è inammissibile. Invero, la Corte d’appello, al di là del riferimento al carattere privato della vicenda narrata dal richiedente, ha ritenuto generico il racconto, con riguardo ai rischi di persecuzione sottesi al riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando che non si era fatto alcun riferimento alla impossibilità o seria difficoltà di far ricorso all’autorità pubblica per ottenere tutela a fronte delle aggressioni e minacce subite ad opera degli zii. A fronte di tale valutazione di non credibilità e dell’accertamento in fatto compiuto in sede di merito, la doglianza in ordine alla mancanza di approfondimenti istruttori d’ufficio risulta del tutto incongrua.

3. Anche il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili.

Invero, i motivi non colgono la ratio decidendi della decisione impugnata, avendo la Corte d’appello ritenuto che, anche alla luce di quanto verificato in relazione alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, non fosse stato dimostrato il necessario stato di vulnerabilità, per mancata indicazione di elementi individualizzanti di rilievo.

Le censure sollevate in ricorso sono generiche e volte ad una inammissibile rivalutazione nel merito della decisione.

4. Il quarto motivo è manifestatamente infondato. Con riguardo al diritto di asilo, costituzionalmente garantito, questa Corte ha già precisato che “il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3″ (Cass. 16362/2016; Cass. 11110/2019).

La Corte d’appello non ha affatto negato, come pare ritenere l’istante, che la protezione umanitaria potesse trovare, in astratto, uno spazio applicativo: ha invece escluso che potesse essere in concreto riconosciuta, essendo mancata la dimostrazione di specifiche situazioni soggettive di vulnerabilità riferibili all’appellante.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Infine, deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Ciò si deve fare a prescindere dal riscontro dell’eventuale provvedimento di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, poichè la norma esige dal giudice unicamente l’attestazione dell’avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di reiezione integrale dell’impugnazione, anche incidentale, competendo poi in via esclusiva all’Amministrazione di valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, vi sia in concreto, a motivo di fattori soggettivi, la possibilità di esigere la doppia contribuzione (Cass. n. 9661/2019, la cui articolata motivazione si richiama).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA