Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1985 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 29/01/2020), n.1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1058-2019 proposto da:

U.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI

BRUNO, 15, presso lo studio dell’avvocato MARTA DI TULLIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 773/2018 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,

depositato il 23/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 23 novembre 2018 il Tribunale di Caltanissetta respingeva il ricorso proposto da U.S. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale riteneva che il racconto del migrante (il quale aveva riferito di essere fuggito dal Pakistan nel gennaio 2017 per il timore di non riuscire a ripianare la propria esposizione debitoria e per paura dei suoi creditori), generico, non plausibile e privo di riscontro probatorio, non potesse ritenersi veritiero;

ciò posto, il Tribunale constatava come non fossero ravvisabili i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, rilevava che non risultava dimostrata l’esistenza di alcun effettivo rischio di subire un danno grave in caso di rimpatrio e osservava che in quel frangente temporale nella parte pakistana del Kashmir, regione di provenienza del ricorrente, non era in atto un conflitto armato interno di gravità tale da consentire, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il riconoscimento della protezione sussidiaria;

da ultimo il collegio di merito riteneva che non potesse essere riconosciuta neppure la protezione umanitaria, dato che non era stata allegata alcuna condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani tale da giustificare l’allontanamento del ricorrente dal paese di origine;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia U.S., al fine di far valere due motivi di impugnazione, a cui ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: il Tribunale avrebbe formulato il proprio giudizio in merito alla mancanza di credibilità del ricorrente senza rispettare i criteri previsti da tale norma, dato che questi, dopo aver dato ampio conto del proprio vissuto, aveva reso dichiarazioni del tutto compatibili con la situazione del suo paese di origine, come emergeva dalle fonti internazionali e istituzionali più accreditate;

3.2 la valutazione di affidabilità del dichiarante alla luce del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, deve essere compiuta in modo unitario, tenendo conto dei riscontri oggettivi e del rispetto delle condizioni soggettive di credibilità contenute nella norma (Cass. 8282/2013);

il giudice di merito si è ispirato a questi criteri laddove, all’interno del provvedimento impugnato, ha ritenuto che il richiedente asilo non solo non avesse compiuto ogni sforzo per circostanziare la domanda (come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. a, appena citato), limitandosi a rendere dichiarazioni generiche e prive di elementi di dettaglio, ma avesse anche fornito (rispetto al criterio previsto dalla successiva lett. c) una versione dei fatti non plausibile e incoerente con la permanenza in Pakistan del padre (parimenti gravato da ingenti debiti e ciò nonostante sfuggito a conseguenze di sorta);

una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, mentre si deve escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto dal ricorrente, trattandosi di censura attinente al merito; censure di questo tipo si riducono infatti all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019);

il motivo in esame risulta così inammissibile, dato che, attraverso la denuncia della violazione di norme di legge relative alla valutazione sulla credibilità del richiedente protezione internazionale, finisce per sollecitare una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal Tribunale;

4.1 il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e art. 4: il Tribunale, omettendo di indagare le condizioni effettive del paese di origine del migrante e di considerare le circostanze da questi dedotte, avrebbe a torto negato la sussistenza del rischio oggettivo che il medesimo avrebbe corso in caso di rimpatrio, per la cui constatazione non era necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione a pericolo per la propria incolumità;

4.2 il motivo è inammissibile;

il collegio di merito ha escluso, all’esito del giudizio di credibilità sulle dichiarazioni del ricorrente e dell’esame delle fonti internazionali reperite, che nel paese di origine del migrante ricorresse la situazione di violenza indiscriminata necessaria per riconoscere la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

la censura cerca nella sostanza di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti informativi valutati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a nonna del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018), e si traduce in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017);

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

PQM

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 2.100, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del

Ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

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