Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1985 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1985 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

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SENTENZA

sul ricorso 11387-2008 proposto da:
EQUITALIA E.TR.

S.P.A.

12158250154

(già E.

TR.

ESAZIONE TRIBUTI S.P.A.) in persona
dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante
Rag. GIANCARLO ROSSI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PO 102, presso lo studio dell’avvocato
I2

013

2326

PISANI NICOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato
MOLINARA PAOLO con studio in 84123 SALERNO, PIAZZA
CADUTI CIVILI DI GUERRA l giusta delega in atti;
– ricorrente contro

1

Data pubblicazione: 29/01/2014

CERRATO ANNUNZIATA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 112/2008 del GIUDICE DI PACE
di NOCERA INFERIORE, depositata il 08/01/2008, R.G.N.
515/2007;

udienza del 06/12/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’accoglimento;

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Giudice di pace di Nocera inferiore, accogliendo
l’opposizione all’esecuzione proposta da Annunziata Cerrato nei
confronti della s.p.a. Equitalia E.TR., con sentenza dell’8
gennaio 2008 annullava la cartella esattoriale notificata il 12

norme del codice della strada emessa dalla Polizia municipale
di Napoli nel 2002.
Osservava il giudicante che la cartella esattoriale aveva
ad oggetto la riscossione di somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa e, poiché essa minacciava l’esecuzione forzata,
il rito ed il regime di impugnazione da applicare non era
quello di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, bensì quello del giudizio civile ordinario.
Quanto al merito, il Giudice di pace rilevava che il
verbale di contestazione dell’infrazione stradale non risultava
essere stato notificato prima della notifica della cartella; ed
inoltre, la notificazione di questa era avvenuta dopo il
decorso del termine di prescrizione di cinque anni di cui
all’art. 28 della legge n. 689 del 1981.
3. Contro la sentenza del Giudice di pace propone ricorso
la s.p.a. Equitalia E.TR., con atto affidato a quattro motivi.
Annunziata Cerrato non ha svolto attività difensiva in
questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3

agosto 2006 e relativa ad una contravvenzione per violazione di

1. Per ragioni di economia processuale,

conviene prendere

le mosse dal secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, i quali
sono da esaminare congiuntamente.
2.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in

riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,

della strada e 28 della legge n. 689 del 1981.
Poiché, infatti, l’art. 28 cit. stabilisce che il diritto
di riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate da
quella legge si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la
violazione è stata commessa, è pacifico che, trattandosi di
violazione commessa in data 25 febbraio 2002, per la quale la
notifica della cartella è avvenuta il 22 agosto 2006, il
termine quinquennale non era decorso.
3.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in

riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod.
proc. civ., violazione dell’art. 22 della legge n. 689 del
1981.
Secondo la società ricorrente, la sentenza avrebbe errato
nel ritenere applicabile la procedura di cui all’art. 615 cod.
proc. civ., in quanto l’opposizione alla cartella esattoriale
fondata sulla mancata notifica dell’ordinanza ingiunzione o del
verbale di accertamento deve svolgersi col rito di cui all’art.
22 della legge n. 689 del 1981.

4

violazione e falsa applicazione degli artt. 209 del codice

4.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in

riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod.
proc. civ., violazione degli artt. 12 e 25 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602.
Osserva la società ricorrente che la procedura di

fasi: la prima, che prevede l’accertamento e la contestazione
al contravventore, compete solo all’ente impositore, nella
specie il Comune di Napoli; la seconda, di riscossione mediante
ruolo, è meramente esecutiva, non potendo l’agente per la
riscossione modificare il ruolo. Ne consegue che non può essere
richiesto alla società Equitalia di dimostrare l’avvenuta
notifica della contravvenzione, poiché tale prova poteva essere

riscossione delle sanzioni amministrative si divide in due

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fornita solo da un soggetto che non era parte del giudizio.
5. I tre motivi sono tutti fondati.
5.1. Fondato è palesemente il secondo, col quale si censura
la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto che il diritto a
riscuotere la somma oggetto della cartella era prescritto per
essere trascorsi i cinque anni previsti dall’art. 28 della
legge n. 689 del 1981. In realtà, invece, è la stessa sentenza
a dare atto che la violazione era avvenuta nel 2002 e che la
cartella esattoriale era stata notificata il 12 agosto 2006,
sicché è di tutta evidenza che i cinque anni non erano decorsi.
5.2. Fondato è il terzo motivo, col quale si lamenta
l’erroneità nella scelta del mezzo di impugnazione.
5

Come questa Corte ha avuto modo di ribadire più volte, se
l’opposizione alla cartella esattoriale è finalizzata a
recuperare «il momento di garanzia di cui l’interessato
sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di
formazione del titolo per mancata notifica dell’ordinanza

accertamento – com’è avvenuto nel caso oggi in esame – il
procedimento da seguire non è quello dell’opposizione
all’esecuzione, bensì quello previsto dagli artt. 22 e 23 della
legge n. 689 del 1981, applicabili alla fattispecie
temporis

ratione

(v. sentenze 7 maggio 2004, n. 8695, e 15 febbraio

2005, n. 3035).
Tale principio è stato in sostanza confermato anche dalle
successive sentenze 13 marzo 2007, n. 5871, e 22 ottobre 2010,
n. 21793, le quali hanno rilevato che l’opposizione di cui alla
legge n. 689 del 1981 può avere ad oggetto anche una cartella
esattoriale «quando la parte deduca che essa costituisce il
primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione
irrogatagli», sicché l’impugnazione mira a recuperare le
ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa che non è
stato possibile far valere nelle forme di cui alla legge n. 689
del 1981 «per nullità o omissione della notifica del processo
verbale di contestazione o dell’ordinanza ingiunzione» (v.
anche la recente ordinanza 7 giugno 2013, n. 14496).
5.3. Fondato, infine, è anche il quarto motivo di ricorso.
6

ingiunzione», ovvero per mancata notifica del verbale di

L’attività

che

compete

al

concessionario

per

la

riscossione, nella specie la società oggi ricorrente, si svolge
in modo del tutto indipendente rispetto a quella di notifica
del verbale di accertamento della contravvenzione e di
conseguente (eventuale) fase di contestazione della stessa. Il

proprio compito di riscossione, meramente esecutivo, tramite le
cartelle esattoriali, senza essere in alcun modo tenuto a
verificare
impugnata

come pretende erroneamente la sentenza oggi
né «la probabile esistenza del credito», né

«l’effettiva notificazione degli atti presupposti». Ciò in
quanto l’attività presupposta è di spettanza di un altro
soggetto, ossia l’ente che ha effettivamente irrogato la
sanzione amministrativa (nel caso, il Comune di Napoli).
È per tale decisiva ragione che la prevalente
giurisprudenza di questa Corte ha anche di recente ribadito che
nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al
pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice
della strada, ove il destinatario della stessa deduca la
mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione,
la legittimazione passiva spetta non soltanto all’ente
impositore, quale titolare della pretesa sostanziale
contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario,
all’esattore che ha emesso l’atto opposto e ha perciò interesse
a resistere, in ragione dell’incidenza che un’eventuale
7

concessionario, in altri termini, è chiamato a svolgere il

pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto
esattoriale (così l’ordinanza 21 maggio 2013, n. 12385, con
ampi richiami di precedenti).
Quello

che

rileva

in

modo

decisivo

ai

fini

dell’accoglimento del quarto motivo di ricorso, dunque, è che

riscossione – che è oggi l’unica parte in causa, giacché il
contraddittorio non è stato esteso al Comune di Napoli – per il
fatto di non aver verificato la precedente regolarità della
notifica del verbale di accertamento.
6. Alla luce di quanto detto fin qui, è pacifico che la
sentenza impugnata deve essere cassata, essendo fondati i
motivi secondo, terzo e quarto del ricorso. A tale conclusione
consegue l’assorbimento del primo motivo, col quale si lamenta,
in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.
civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2938
del codice civile, per avere la sentenza impugnata rilevato
l’intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto della
cartella esattoriale senza che tale profilo sia stato
sottoposto al suo giudizio.
7. La Corte dovrebbe, a questo punto, procedere al rinvio
del giudizio per consentire un nuovo esame della vicenda, da
compiere in contraddittorio con l’ente impositore, ossia il
Comune di Napoli (v. ancora la citata ordinanza n. 12385 del
2013).
8

nessun addebito può essere mosso al concessionario alla

Dalla lettura della sentenza impugnata, però, emerge che il
giudizio di opposizione all’esecuzione era finalizzato ad
accertare, in effetti, «l’illegittimità della cartella
esattoriale (…) per intervenuta prescrizione del credito». Ed è
probabilmente anche per questa ragione che la Cerrato ha

all’esecuzione; questa Corte, infatti, ha affermato che a
seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla
quale risulti l’iscrizione a ruolo di un importo a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria, l’interessato, al fine di
far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del
titolo esecutivo (come, nella specie, la prescrizione maturata
dopo l’irrogazione della sanzione), ha la possibilità di
proporre opposizione all’esecuzione secondo le regole generali
di cui all’art. 615, primo comma, cod. proc. civ., con
applicazione del rito ordinario (sentenze 7 marzo 2006, n.
4891, e 17 novembre 2009, n. 24215). In altre parole, l’unica
censura che era stata proposta in termini sostanziali
riguardava la presunta prescrizione del diritto di procedere
all’esazione della somma portata dalla cartella, prescrizione
che – come si è visto in precedenza – non era affatto decorsa.
8. Da tanto consegue che questa Corte, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la
causa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod.
proc. civ., nel senso di rigettare l’opposizione all’esecuzione
9

ritenuto di utilizzare lo strumento dell’opposizione

F-9UL

proposta da Annunziata Cerrato nei confronti della s.p.a.
Equitalia E.TR.
A tale esito segue la condanna della Cerrato al pagamento
delle spese sia del giudizio di merito che di quello di
legittimità, la cui liquidazione conferma per il giudizio di

assume come parametro per il giudizio di legittimità i soli
parametri introdotti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012,
n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte

accoglie

il secondo, terzo e quarto motivo di

ricorso, assorbito il primo,
decidendo nel merito,

cassa

rigetta

la sentenza impugnata e,

l’opposizione proposta da

Annunziata Cerrato. Condanna la medesima al pagamento delle
spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi euro
500, nonché delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
in complessivi euro 800, di cui euro 200 per spese, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, il 6 dicembre 2013.

merito quella a suo tempo disposta dal Giudice di pace, ed

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