Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1985 del 27/01/2011
Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1985
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
BM PICCOLA SCARL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 119/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di POTENZA del 14/06/07, depositata il 24/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/12/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Lucania ha rigettato l’appello della Agenzia delle Entrate di Pisticci nei confronti di BM Piccola s.c.a.r.l.. Ha motivato la decisione aderendo alle ragioni della sentenza impugnata esposte nello svolgimento del processo.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate. La societa’ non si e’ costituita.
Con il motivo, omettendo di esporre i motivi dell’appello, la ricorrente deduce la nullita’ della sentenza per omessa motivazione.
La contribuente non si e’ costituita.
La censura e’ inammissibile in quanto mancando, in violazione dei principi di autosufficienza del ricorso per cassazione, l’esposizione dei motivi di appello, il Collegio non e’ in grado di valutare se la motivazione non sussista come dedotto. Invero non vi e’ una motivazione apparente in quanto nella narrativa della sentenza sono esposte le ragioni per le quali la CTP aveva ridotto le sanzioni per lavoro irregolare, commisurandole al periodo di accertata occupazione effettiva, e non a decorrere dal 1 gennaio dell’anno dell’accertamento, in base a piu’ recenti norme di legge, ed il richiamo di esse nella parte motiva basta per motivare la sentenza, non essendo esposte nel ricorso le ragioni per le quali sarebbe, invece, manchevole o insufficiente”.
Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata;
Non si deve provvedere sulle spese non essendo costituita l’intimata.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011