Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1985 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1985 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 21592-2014 proposto da:
DI MEGLIO FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE BRUNO BUOZZI 109, presso lo studio dell’avvocato
SALVATORE GAGLIARDO, rappresentato e difeso
dall’avvocato SILVANO TOZZI;
– ricorrente contro

COMUNE DI ISCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA
2017
3130

VIA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE VITOLO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1584/2014 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 14/02/2014;

Data pubblicazione: 26/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ricorso.

che ha chiesto il rigetto del

FEDERICO SORRENTINO

Rilevato che:
§ 1. Filippo Di Meglio propone due motivi di ricorso per la cassazione della
sentenza n. 1584/32/14 dei 7 febbraio 2014 con la quale la commissione
tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha
ritenuto legittima l’ingiunzione di pagamento notificatagli dal Comune di
Ischia per Tarsu 2003 e 2005 (come da avvisi di pagamento già ritenuti

La commissione tributaria regionale, per quanto qui ancora rileva, ha
ritenuto che: – l’ingiunzione in oggetto fosse stata validamente sottoscritta
dal funzionario responsabile dell’area economico•finanziaria del Comune di
Ischia, indipendentemente dalla sua qualifica dirigenziale; in quanto ciò
rispondeva all’art.6 del Regolamento Generale delle entrate comunali della
Città di Ischia, approvato cori deliberazione 24 aprile 2007; – correttamente
il Comune avesse attivato la procedura di riscossione coattiva mediante
ingiunzione fiscale ai sensi dell’art.2 rd. 639/1910, così come del resto
previsto dal regolamento comunale.
Resiste con controricorso e memoria il Comune di Ischia.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso il Di Meglio lamenta, ex art.360, 1^
cc. n. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione cli legge; dal momento
che il funzionario responsabile firmatario – ancorché incaricato di funzioni
dirigenziali, ma privo di qualifica dirigenziale – non poteva ritenersi
legittimato all’emanazione dell’ingiunzione (pena la violazione, tra il resto,
degli articoli 3 e 97 Cost.).
§ 2.2 II motivo è infondato.
L’ingiunzione fiscale in oggetto è stata emessa dalla Città di Ischia in
persona del

`dirigente dell’area economico-finanziaria’

(dott. Antonio

Bernasconi).
Il medesimo viene, nell’atto, indicato quale ‘responsabile della gestione
Tarsu ai sensi del decreto legislativo 507/93, carne da delibera della giunta
comunale n. 17/07’;

viene inoltre indicato quale

‘responsabile del

procedimento’.
Come già osservato dalla commissione tributaria regionale, l’ingiunzione
dovrebbe ritenersi valida quand’anche il soggetto così individuato non

3
Ric.n.21592/14 rg. – Adunanza in cam.cons. del 19 dicembre 2017.

fondati, con sentenza definitiva n.147/32/08, dalla medesima CTR).

rivestisse all’epoca qualifica dirigenziale, bensì di dipendente investito di
funzioni direttive.
Va in proposito ribadito, infatti, quanto già affermato tra le stesse parti in relazione ad avviso di pagamento Tarsu per l’anno 2010 – da
Cass.ord.11663/16, secondo cui: “questa Corte (Cass. 4332/2015) con
riguardo agli atti impositivi adottati da Enti comunali, ha chiarito che “il

di personale con qualifica dirigenziale, il sindaco possa delegare le funzioni,
di cui al precedente art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici o dei
servizi, “indipendentemente dalla loro qualifica ,Funzionale” (ed, in effetti,
sulla contraria circostanza, vale a dire sulla presenza nel Comune di Ischia
di personale con qualifica di dirigente, costituente il presupposto logico
della censura, il ricorrente nulla ha dedotto, in questa sede, nel ricorso, in
violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) e che,
inoltre, “il D.Lgs. n.504 del 1992, art. 11, comma 4, nel prevedere la
designazione di un funzionario cui sono conferiti funzioni e poteri inerenti
l’esercizio e la gestione dell’imposta, non richiede che lo stesso debba
avere una qualifica dirigenziale”. Di recente, poi, questa Corte (Cass.
22810/2015) ha affermato, in generale, alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 37/2015 (invocata dal ricorrente), i seguenti principi di
diritto: “In ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti
d’ufficio, il d.P R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che
l’atto sia sottoscritto dal “capo dell’ufficio” o “da altro impiegato della
carriera direttiva da lui delegato”, senza richiedere che il capo dell’ufficio o
funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale, ciò
ancorché una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre
disposizioni. In esito alla evoluzione legislativa e ordinamentale, sono
impiegati della carriera direttiva, ai sensi della norma appena evocata, i
“funzionari di area terza” di cui al contratto del comparto agenzie fiscali
fissato per il quadriennio 2002-2005. Essendo la materia tributaria
governata dal principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali e
non occorrendo, ai meri fini della validità di tali atti, che i funzionari
(delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali, ne consegue che
la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del

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Ric.n.21592/14 rg. – Adunanza in cam.cons. del 19 dicembre 2017,

d.lgs. n. 267 del 2000, art. 109, cornma 2, prevede che, nei Comuni privi

2015 della Corte Costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento
rivestenti funzioni di capo dell’ufficio, ovvero da funzionari della carriera
direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi
dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non è condizionata dalla validità o
meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata
disposizione di cui all’articolo 8, 24 0 comma, d.l. 16/12″.

co. n. 5 cod.proc.civ. – insufficiente motivazione in ordine ad un punto
decisivo del giudizio; costituito dalla mancanza, nel Comune di Ischia, della
legittimazione ad agire mediante ingiunzione fiscale, comunque
necessitante di visto dirigenziale di esecutività.
§ 3.2 II motivo è per più versi inammissibile.
In primo luogo, esso ha inteso far valere

nella veste del vizio di

motivazione ex art.360, 1^ co. n. 5 cod.proc.civ.- un (asserito) errore di
applicazione normativa, non già un difetto di accertamento e valutazione
dei fatti rilevanti ai fini della decisione. Là dove la motivazione errata in
diritto non potrebbe che venire censurata sotto il tutt’affatto diverso profilo
dell’error in judicando ex art.360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ..
In secondo luogo, la censura – quand’anche inquadrata nel più corretto
ambito testé indicato – non si fa carico di esplicitare le ragioni del proprio
fondamento; non avendo il ricorrente specificato perché l’amministrazione
comunale non fosse, nella specie, facoltizzata a riscuotere il credito facendo
ricorso alla procedura generale – ancora prevista per le entrate locali in
alternativa al ruolo – di cui agli artt.2 segg. RD 639/1910 (v.art.36, co.2^,
lett.a) d.l. 248/07 conv.in 1.31/08).
Il Comune di Ischia si è, nella specie, pacificamente avvalso – in
presenza di credito certo, liquido ed esigibile in quanto, come anticipato,
basato su un pregresso avviso di accertamento Tarsu già confermato dalla
commissione tributaria regionale Campania con sentenza definitiva – di tale
procedura nell’osservanza dei regolamenti comunali in materia (anch’essi
citati nell’atto).
Quanto al profilo di doglianza relativo al visto di esecutività, basta
rilevare come, a seguito dell’abolizione del corrispondente visto pretorile ad
opera del decreto legislativo 51/98, l’ingiunzione dovesse ritenersi

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Ric.n.21592/14 rg. — Adunanza in cam.cons. del 19 dicembre 2017.

§ 3.1 Con il secondo motivo di ricorso il Di Meglio deduce – ex art.360, 1^

”esecutiva di diritto”

(art.229 d.ligs.cit.); così come pure esplicitato

nell’atto.
Pqm
La Corte

rigetta il ricorso;

condanna parte

ricorrente al pagamento delle spese del

rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge;

v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come
modificato dalla L. n. 228 del 2012;

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a
carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
principale.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data
19 dicembre 2017.

Il Presidente

giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.900,00; oltre

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