Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1985 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 24/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20198-2015 proposto da:

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE GALILEI (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. NICOTERA

29, presso lo studio dell’Avvocato SALVATORE TERRIBILE rappresentato

e difeso dall’Avvocato SAVERIO VERNA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 832/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI del

16/03/2015, depositata il 20/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 832/2015 la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado di condanna dell’Istituto Tecnico Industriale “Galilei” di (OMISSIS) al pagamento in favore di C.M. della somma di Euro 1.032,91, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno.

La statuizione di conferma è stata fondata sul rigetto del gravame dell’Istituto incentrato sulla non corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado. Il giudice di appello ha ritenuto, infatti, valida la notifica del ricorso all’Istituto Scolastico presso l’Avvocatura distrettuale, notifica effettuata su ordine del giudice dopo una prima notifica effettuata direttamente all’Amministrazione scolastica convenuta. Secondo il giudice di appello l’omessa indicazione nella relata di notifica del nominativo del destinatario e del luogo di effettuata notifica non avevano determinato alcuna incertezza sul soggetto destinatario della stressa; la denominazione dell’Amministrazione scolastica convenuta nel ricorso di primo grado e nei successivi atti notificati rendevano, infatti, inequivocabile la identificazione dell’Istituto Tecnico Industriale “Galilei” di (OMISSIS) quale destinatario dell’iniziativa giudiziale del C..

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso, sulla base di un unico motivo, l’Istituto Tecnico Industriale “Galilei” di (OMISSIS). La parte intimata ha resistito con controricorso.

Il Consigliere relatore ha formulato proposta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Il Collegio condivide la proposta del relatore. Con unico articolato motivo parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 166 c.p.c., del R.D. n. 1611 del 1933, della L. n. 59 del 1997, del D.P.R. n. 275 del 1999. Ha dedotto l’errore della sentenza appellata per avere ritenuto validamente costituito il contraddittorio sulla base della notificazione del ricorso introduttivo effettuata direttamente presso l’Istituto scolastico e non presso l’Avvocatura distrettuale, in violazione delle norme che regolamentano la rappresentanza e difese delle Amministrazioni dello Stato (R.D. n. 1611 del 1933). Ha sostenuto che la nullità non poteva ritenersi sanata dalla successiva notifica del ricorso effettuata direttamente allà Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e non all’Istituto Tecnico presso l’Avvocatura erariale competente.

Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, con affermazione rimasta incontrastata, ha esposto che il gravame dell’istituto scolastico era incentrato sulla irritualità della notifica del ricorso di primo grado, effettuata su ordine del giudice presso l’Avvocatura distrettuale, in quanto priva di indicazione nella relativa relata del nominativo dell’Istituto industriale. In coerenza con tale ricostruzione del contenuto dell’atto di gravame il giudice di appello ha esaminato esclusivamente il profilo attinente alla validità della seconda notifica, risultando, peraltro, la questione relativa alla idoneità della prima notifica – quella effettuata direttamente presso l’istituto scolastico – a determinare la rituale instaurazione del contraddittorio, superata dalla necessità di rinnovo della stessa disposto dal giudice di prime cure.

A tanto consegue che non sono pertinenti alla effettive ragioni del decisum le censure alla decisione impugnata argomentate con riferimento alla necessità che la evocazione in giudizio degli istituti scolastici avvenisse mediante notifica presso la sede della competente Avvocatura distrettuale e non presso la sede dell’istituto medesimo.

In merito poi alla questione relativa alla idoneità della seconda notifica, occorre premettere che parte ricorrente non contesta la circostanza, ritenuta in sentenza, che dal contesto dell’atto notificato risultava in termini in equivoci che destinatario giudiziale era l’Istituto Tecnico Industriale “Galilei” di (OMISSIS).

Ciò posto la decisione impugnata risulta coerente con l’insegnamento di questa Corte secondo il quale ai fini della validità della notificazione di un atto ex art. 160 c.p.c., per stabilire se vi sia o meno incertezza assoluta sulla persona del destinatario, non è sufficiente limitarsi a prendere visione della relazione di notifica, occorrendo, invece, che sia esaminato l’intero contesto dell’atto, a partire dalla sua intestazione, in quanto in qualsiasi parte dello stesso può trovarsi la indicazione idonea a colmare le eventuali lacune riscontrate. In particolare, la omessa indicazione, nella relazione, del nominativo e del luogo di effettuata notifica non determinano nullità della stessa, a meno che non risulti la inesistenza di tali dati in qualsiasi parte dell’atto. (Cass. n. 6805 del 2001, ord. n.. 25937 del 2013)

In base, quindi, alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto. 1,c spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.600,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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