Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19849 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19849 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: OLIVA STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso 16070 2014 proposto da:

FIDIAS DI PIER LUIGI BIONDI & C SAS IN LIQUIDAZIONE,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27,
presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN PAOLO
ORSINI;
– ricorrente =
contro
BARONCINI

ANDREOLA

e

BERGAMINI

EMANUELE,

elettivamente domiciliati in ROMA, V.CICERONE 44, presso lo
studio dell’avvocato LUCA PARDINI, rappresentati e difesi dagli
avvocati CARLO MATTUGINI, ROSSANA PELLEGRINI;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 111/2013 del TRIBUNALE SEDE
DISTACCATA DI di VIAREGGIO, depositata il 26/03/2013;

I

Data pubblicazione: 26/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 31.20.2002 FIDIAS DI PIER
LUIGI BIONDI & C SAS evocava in giudizio innanzi il Tribunale

Emanuele e BARONCINI Andreola esponendo di essersi resa
cessionaria del contratto sottoscritto dai convenuti in data
24.11.1998 con CHRIST Barbara, in funzione del quale i
predetti si erano obbligati a trasferire a quest’ultima la
proprietà di un immobile sito in Viareggio a fronte della messa
a disposizione, da parte della predetta Christ, della somma di
lire 250.000.000 per sanare alcune posizioni debitorie dei
convenuti medesimi. La società attrice deduceva che il
contratto era stato onorato dalla Christ, ma non dai convenuti,
ed invocava in tesi l’accertamento del proprio diritto ad
ottenere il trasferimento della proprietà dell’immobile de quo e
del correlato obbligo dei convenuti, nonché la condanna di
questi ultimi al risarcimento del danno derivante dal ritardato
godimento del bene rispetto alle previsioni contrattuali, ed in
ipotesi l’accertamento del diritto di essa attrice di ottenere dai
predetti convenuti la restituzione della somma di lire
250.000.000 versata a fronte della mai realizzata
compravendita, con interessi e maggior danno da svalutazione.
Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda, eccependo
il difetto di legittimazione attiva della FIDIAS SAS per difetto
del loro consenso alla cessione del contratto del 24.11.1998 di
cui anzidetto, negando la natura di preliminare di quest’ultimo,
posto che esso prevedeva la successiva stipulazione di un
contratto preliminare di compravendita per atto notarile, mai
seguito, e sollevando questione di nullità ex art.2744 c.c.
Ric. 2014 n. 16070 sez. 52 – ud. 18-04-2018
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di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, BERGAMINI

La causa veniva istruita mediante deposito di documenti e
C.T.U. ed all’esito decisa con sentenza ex art.281sexies
n.111/2013, con la quale il Tribunale riteneva che l’attrice
difettasse di legittimazione attiva perché la cessione del
contratto predetto non risultava esser mai stata accettata dai

Interponeva appello avverso detta decisione la FIDIAS e la
Corte di Appello di Firenze dichiarava inammissibile
l’impugnazione ai sensi dell’art.348bis c.p.c.
Interpone ricorso in cassazione avverso la sentenza di primo
grado FIDIAS affidandosi a quattro motivi. Resistono con
controricorso Bergamini Emanuele e Baroncini Andreola.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art.1404 c.c. in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.,
perché il giudice di merito non avrebbe tenuto conto che il
contratto del 24.11.1998 stipulato tra i controricorrenti e la
Christ prevedeva la facoltà di quest’ultima di indicare un terzo
soggetto in sede di stipula del contratto preliminare. Di
conseguenza, ove la predetta scrittura privata fosse stata
interpretata (come avrebbe dovuto essere, ad avviso del
ricorrente) come preliminare, non si configurerebbe una
cessione del contratto, ma la semplice indicazione della FIDIAS
ai sensi dell’art.1404 c.c.
La censura non è ammissibile perché introduce un tema nuovo,
che non risulta esser mai stato precedentemente dedotto nelle
fasi di merito e che non può essere conseguentemente allegato
per la prima volta in questa sede. Invero dalla narrativa della
vicenda, contenuta sia nel ricorso che nella sentenza
impugnata, si evince che la società ricorrente aveva dedotto di
essersi resa cessionaria del contratto del 24.11.1998, in forza
Ric. 2014 n. 16070 sez. 52 – ud. 18-04-2018
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contraenti ceduti e respingeva la domanda.

di una separata scrittura da essa conclusa in data 30.7.2001,
comunicata poi ai controricorrenti in data 9.8.2001. Ciò
dimostra che FIDIAS aveva proposto una ricostruzione
giuridica della fattispecie in termini di cessione del contratto, e
non di mera indicazione del terzo contraente.

falsa applicazione dell’art.1264 c.c. in relazione all’art.1264 c.c.
in quanto il giudice di merito avrebbe erroneamente respinto
anche la domanda subordinata di restituzione della somma di
lire 250.000.000 senza tener conto che si trattava di un diritto
di credito, per la cui cessione dalla CHRIST alla FIDIAS non era
necessario alcun consenso dei debitori ceduti.
Il motivo è infondato. La cessione del contratto costituisce
evidentemente una fattispecie più ampia della pura e semplice
cessione del credito, posto che con essa il cedente trasferisce
al cessionario l’intero complesso delle obbligazioni nascenti dal
contratto oggetto di cessione. La circostanza che in tale
complesso siano comprese anche pretese creditorie non
esclude la necessità del consenso del contraente ceduto,
prevista chiaramente dall’art.1406 c.c.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la cessione del
contratto costituisce un contratto plurilaterale, che si
perfeziona quando il proponente (o i proponenti, nel caso di
proposta comune tra cedente e cessionario) ha notizia
dell’accettazione dell’ultimo dei due destinatari, assumendo
pertanto imprescindibile rilievo al riguardo (pure) il consenso
del contraente ceduto, che, così come quello delle altre parti,
può essere espresso anche tacitamente (salvo che per il
contratto ceduto siano richiesti particolari requisiti di forma, in
tal caso da osservarsi anche per la cessione del contratto, e,
quindi, anche da parte del ceduto medesimo) ed in un
121c. 2014 n. 16070 sez. 52 – ud. 18-04-2018
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Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e

momento successivo all’accordo tra cedente e cessionario,
sempre che quest’ultimo non sia venuto meno (Cass. Sez. 3,
Sentenza n.5244 del 15/03/2004, Rv.571160; cfr. anche Cass.
Sez. 2, Sentenza n.6157 del 16/03/2007, Rv.595523).
La differenza tra le due figure (cessione del credito e cessione

del

credito si cede solo il lato attivo del rapporto, mentre con la
cessione del contratto si cede tutta la posizione contrattuale,
compresi oneri accessori, prestazioni secondarie, eccetera.
Inoltre, la differenza è ravvisabile nelle azioni ed eccezioni
trasferite ed esercitabili dal cessionario: con la cessione del
credito si cedono solo le azioni volte a recuperare il credito
(azione di adempimento e garanzie correlate), mentre con la
cessione del contratto si cedono tutte le azioni relative al
contratto (incluse quelle di risoluzione, rescissione, eccetera).
La differenza strutturale e funzionale tra le due distinte
fattispecie è stata colta e chiarita da Cass. Sez. 2, Sentenza
n.7752 del 24/06/1992 (Rv. 477899) secondo la quale il
consenso del contraente ceduto costituisce elemento
costitutivo del negozio complesso di cessione del contratto, al
pari del consenso degli altri due soggetti del rapporto (cedente
e cessionario), a differenza della cessione del credito, nella
quale il consenso del debitore ceduto è invece estrinseco alla
convenzione.
Proprio in funzione della natura complessa e della struttura
unitaria e necessariamente trilaterale del negozio di cessione
del contratto, si ritiene che esso non sia più possibile
nell’ipotesi in cui, in un contratto a prestazioni corrispettive,
una delle parti abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni,
sicché il contraente ceduto sia rimasto solo creditore o solo
debitore del cedente, perché in tal caso non è ravvisabile la
Ric. 2014 n. 16070 sez. 52 – ud. 18-04-2018
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del contratto) sta anzitutto nell’oggetto: con la cessione

condizione necessaria della cessione del contratto, che deve
avere per oggetto la complessiva posizione attiva e passiva del
contraente ceduto (Cass. Sez. 2, Sentenza n.11847 del
29/11/1993, Rv.484548).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la censura va
respinta.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art.102 c.p.c. in relazione all’art.360 n.4 c.p.c.
poiché il giudice di merito avrebbe omesso di disporre
l’integrazione del contraddittorio nei confronti della CHRIST.
La stessa giurisprudenza richiamata nel ricorso esclude la
configurabilità di una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Quest’ultimo sussiste infatti tra cedente, cessionario e ceduto
soltanto allorquando il giudizio abbia ad oggetto l’accertamento
con efficacia di giudicato dell’esistenza del negozio di cessione
del contratto, ma non anche nel diverso caso in cui il giudizio
sia instaurato dal cessionario contro il ceduto per
l’adempimento della prestazione che trae il suo titolo dal
contratto, poiché in tal caso l’accertamento della sussistenza (o
meglio, della valida conclusione) del negozio di cessione del
contratto è svolto in via meramente incidentale e con effetto di
giudicato limitato alle parti in giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza
n.5439 del 14/03/2006, Rv.587855; conforme, Cass. Sez. 2,
Sentenza n.25278 del 04/12/2007, Rv.601110).
Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art.112 c.pc. in relazione all’art.360 n.4 c.p.c.
perché il giudice di merito avrebbe omesso di pronunziare sulla
domanda subordinata di restituzione della somma di lire
250.000.000 proposta dalla FIDIAS.
La censura non è fondata per i medesimi motivi già esposti in
relazione al secondo motivo. Una volta ritenuta la necessità del
Ric. 2014 n. 16070 sez. 52 – ud. 18-04-2018
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consenso del contraente ceduto per il perfezionamento del
negozio di cessione del contratto, e ritenuta l’insussistenza di
tale elemento, è evidente che né la domanda principale, né
quella subordinata, potevano trovare accoglimento, posto che
entrambe traevano il loro fondamento dalla scrittura del

in capo alla FIDIAS SAS che il giudice di merito aveva, peraltro
correttamente, escluso.
In conclusione, il primo motivo è inammissibile e gli altri sono
da rigettare.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico del
soccombente.
Poiché il

ricorso per cassazione è stato proposto

successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono
le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.1 comma 17 della
Legge n.228 del 2012, che ha aggiunto il comma

1-quater

all’art.13 del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
in favore dei resistenti delle spese del grado, che liquida in C
4.200 di cui C 200 per esborsi, oltre spese generali nella
misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.
Ai sensi dell’art.13 comma

1-quater del D.P.R. n.115/2002,

inserito dall’art.1 comma 17 della Legge n.228/12, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art.1-bis dello
stesso art.13.
Ric. 2014 n. 16070 sez. 52 – ud. 18-04-2018
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24.11.1998 e postulavano pertanto la legittimazione ad agire

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, in data 18 aprile 2018.
Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

26 LUG, 2018

(L. Matera)

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