Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19849 del 20/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 20/09/2010), n.19849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32142/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’avv. FIORILLO Luigi, che la rappresenta e

difende assieme all’avv. Salvatore Trifirò per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R.S., elettivamente domiciliato in Roma Piazzale Don

Minzioni n. 9, presso lo studio dell’avv. AFELTRA Roberto, che lo

rappresentata e difende assieme all’avv. Luigi Zezza per procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 781/2005 della Corte d’appello di Milano,

depositata il 22/11/2005; R.G. 1103/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza

dell’8.7.2010 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito l’avv. Fiorillo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso al Tribunale del lavoro di Milano L.R. S. esponeva di essere stato assunto alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. con otto contratti a termine succedutisi nel tempo, a cominciare da quelli stipulati per i periodi: a) 4.7-30.9.98 e b) 13.10.98-31.1.99, che qui interessano, motivati: il primo, dalla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del ccnl 1994; il secondo, da “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, ex art. 8 del ccnl 26.11.94, come integrato dall’accordo sindacale 26.9.97.

2.- Accolta la domanda con riferimento al secondo contratto, proponevano appello sia Poste Italiane s.p.a. in via principale che il lavoratore in via incidentale.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 22.11.05, rigettava l’impugnazione principale ed accoglieva quella incidentale e dichiarava nullo il primo contratto. Il giudice rilevava che – pur nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – il datore avrebbe dovuto pur sempre provare l’esistenza nel caso specifico delle esigenze previste dal contratto collettivo.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui L.R. rispondeva con controricorso.

Entrambe le parti ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

I motivi di ricorso di Poste Italiane possono essere sintetizzati come segue.

4.1.- La ricorrente con il primo motivo deduce innanzitutto carenza motivazione ed error in procedendo in quanto la Corte di merito non ha esaminato un motivo di appello con il quale Poste Italiane aveva dedotto che il secondo ed il terzo rapporto si erano risolti per dimissioni del dipendente, di modo che per i due contratti in questione non assumeva rilevanza la dedotta nullità del termine;

4.2.- con il secondo motivo è dedotta violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e degli artt. 1362 e 1367 c.c. in relazione all’art. 8 del ccnl 1994, nonchè carenza di motivazione, con riferimento alla parte della sentenza che dichiara nullo il termine apposto al primo contratto, sostenendosi che l’adozione dell’ipotesi pattizia dell’assunzione a termine per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre esclude la corrispondenza tra assenze di singoli dipendenti e conseguenti assunzioni a termine, essendo sufficiente la concomitanza in senso cronologico dell’assunzione con il periodo delle ferie estive del personale a tempo indeterminato;

4.3.- Con il terzo motivo è dedotta violazione degli artt. 112-115 e carenza di motivazione a proposito dell’affermazione che dovrebbe darsi prova della effettiva assenza per ferie del personale di ruolo, trattandosi di evento costituente fatto notorio;

4.4.- Con il quarto motivo è dedotta carenza di motivazione e violazione di legge circa la condanna a risarcire il danno nella misura delle retribuzioni maturate dalla data del 22.11.02, non essendo provato che in tale occasione controparte avesse costituito in mora l’azienda.

5. I motivi secondo e terzo, da trattare prioritariamente ed in unico contesto in quanto direttamente attinenti la statuizione della Corte d’appello a proposito del primo contratto in considerazione, sono fondati.

Il contratto a termine fu motivato dalla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre, in forza di fattispecie prevista esplicitamente dall’art. 8, comma 2, del ccnl 26.11.94.

Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 2.3.07 n. 4933), decidendo su una fattispecie inerente l’ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dall’art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94 dei lavoratori postali “per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno/settembre” ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva.

Infatti, l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva è del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie prevista dalla legge n. 230 del 1962, in considerazione del principio (Cass. S.u., 2.3.06 n. 4588) che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati. Questi ultimi, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere “oggettivo” ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, consentendo (vuoi in funzione di promozione dell’occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori) l’assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti.

L’art. 8, comma 2, del c.c.n.l. 26.11.94, per il quale “l’Ente potrà valersi delle prestazioni di personale con contratto a termine …

anche nei seguenti casi: necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre …”, usando una formula diversa da quella della L. n. 230 del 1962, testimonia che le parti stipulanti considerano questa ipotesi di assunzione a termine, in ragione dell’uso dell’espressione in concomitanza., sempre sussistente nel periodo stabilito (giugno- settembre).

Altre decisioni (cfr. Cass. 6.12.05 n. 26678) hanno, inoltre, confermato le decisioni di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, avevano ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

6.- Non essendosi il giudice di merito attenuto a questi principi, i detti motivi debbono essere accolti con conseguente assorbimento degli altri due motivi e cassazione dell’impugnata sentenza.

Non avendo il giudice di secondo grado esaminato l’appello principale di Poste Italiane (implicitamente ritenuto assorbito dall’accoglimento dell’appello incidentale) e non avendo, anzi, egli preso posizione su nessuno degli altri contratti a termine dedotti in causa dal lavoratore, la controversia deve essere rinviata al giudice indicato in dispositivo perchè esamini gli ulteriori capi della domanda.

Al giudice di rinvio va rimessa, inoltre, la pronunzia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2010

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