Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19849 del 12/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 12/07/2021), n.19849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1740-2020 proposto da:

P.M., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIR DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati VALENTINA MATTI, MIRKO BILLONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, Sezione

Forlì Cesena in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ex ecce in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 5559/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositata il 16/11/2019 R.G.N. 15022/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto n. 5559/2019 il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto da P.M., cittadina dell'(OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessata escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

1.1. dal decreto si evince che la richiedente ha motivato l’allontanamento dal paese di origine perché colà non trovava lavoro ed il marito, invalido, percepiva una modesta pensione;

1.2. il Tribunale, ha escluso i presupposti per l’accoglimento del ricorso osservando: quanto allo status di rifugiato, che le dichiarazioni della richiedente tratteggiavano una storia di migrazione per motivi essenzialmente economici dirette a perseguire un miglioramento delle condizioni di vita per cui erano da escludere i ” motivi di persecuzione” nonché i presupposti per la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) neppure allegati dalla richiedente; quanto all’ipotesi di cui alla lett. c) dell’art. 14 cit., dall’esame delle COI più recenti ed aggiornate e dagli ultimi rapporti istituzionali emergeva la esistenza di un conflitto armato circoscritto alle aree delle regioni sud orientali di (OMISSIS) e (OMISSIS) che non interessava il resto del Paese, compresa l’area di provenienza della P.; non sussistevano, infine, i presupposti della protezione umanitaria; lo svolgimento di attività lavorativa in Italia, come badante, da circa 5/6 anni, non evidenziava un radicamento sul territorio italiano ostativo al suo rientro in patria né consentiva di ritenere integrati i seri motivi di carattere umanitario per il permesso di soggiorno; neppure poteva essere valorizzata la presenza in Italia della madre, della sorella e di una delle figlie della richiedente avendo la stessa dichiarato di avere in (OMISSIS) altre due figlie;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso P.M., sulla base di un unico motivo; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo relativamente alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari; assume che i profili di vulnerabilità potevano essere identificati alla luce della L.R. Emilia Romagna n. 14 del 2014;

2. il motivo è inammissibile per difetto di specificità delle censure; il vizio di violazione di legge, infatti, va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 287/2016, 635/2015, 25419/2014, 16038/2013), deduzioni che difettano nel caso di specie; analogamente, la denunzia di vizio di motivazione non è conforme all’attuale configurazione del mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che esige la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, e cioè di un fatto un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), evocato nel rispetto de gli oneri di allegazione e produzione posti a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), laddove parte ricorrente neppure identifica il fatto della cui omessa considerazione si duole;

2.1. la L.R. Emilia Romagna n. 14 del 2014 ai fini che qui rilevano, è inconferente, trattandosi di norme non dirette (e diversamente non potrebbe essere tenuto conto delle attribuzioni regionali) a disciplinare la materia della protezione internazionale;

3. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo il Ministero dell’Interno svolto attività difensiva;

4. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019, in motivazione).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA