Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19848 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19848 Anno 2018
Presidente: ORICCHIO ANTONIO
Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13458/2014 R.G. proposto da
Piccolo Giuseppe, Falco Gelsomina e Piccolo Maria Raffaella,

rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Picone, con domicilio eletto
in Roma, Via Ezio 29, presso lo studio dell’avv. Lucia Salis.
– ricorrente –

contro
Fischetti Rosa, Piccolo Giuseppe, Piccolo Vincenzo,

rappresentati e difesi dall’Avv. Carlo Antonio Esposito, con domicilio
eletto in Roma alla Via Sistina,n. 121.

Data pubblicazione: 26/07/2018

— controricorrenti —
e

Piccolo Bianca e Piccolo Luigi.
-intimatiVita

avverso la sentenza del tribunale di S. Maria Capua VetereYn.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.3.2018 dal
Consigliere Giuseppe Fortunato.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Alberto Celeste, che ha concluso per
l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA
Giuseppe Piccolo, Gelsomina Falco e Maria Raffaella Piccolo hanno

proposto ricorso avverso la sentenza del tribunale di S. Maria Capua
Vetere n. 573/2012.
Hanno dedotto che Gennaro Piccolo, dante causa dei resistenti,
aveva adito il tribunale di S. Maria Capua Vetere con domanda di
rivendica, esponendo di esser proprietario di una porzione di
fabbricato sito in Casapesenna, con accesso dalla Via Agostino
Petrillo n. 61, con comproprietà ad un cortile comune che aveva
sempre posseduto in modo continuo e pacifico; che i predetti beni
erano in comunione con Gelsomina Falco, Giuseppe Piccolo e Maria
Raffaella Piccolo, i quali, nel corso del 1999, unitamente ad Antonio
Piccolo, poi deceduto, avevano delimitato parte del cortile comune

573/2012, depositata il 26.10.2012.

con una recinzione e un cancello in ferro. Aveva chiesto di accertare
la condominialità del bene e di rimuovere le opere realizzate in loco.
I convenuti avevano eccepito che l’attore era titolare solo di una
servitù di passaggio sul cortile, disciplinata da un precedente
giudicato possessorio.

proprietà comune del cortile, sull’assunto che esistevano in loco tre
distinti cortili, di cui uno di proprietà esclusiva di Antonio Piccolo, un
secondo gravato da servitù di passaggio in favore di Gennaro Piccolo
ed un terzo in proprietà comune. Ha ritenuto che l’attore avesse
proposto domanda di rivendica di tale ultima porzione, rilevando che
il precedente giudicato regolava il possesso e non la titolarità dei
beni controversi.
Avverso detta sentenza è stato proposto appello dalle parti
soccombenti, che la Corte distrettuale di Napoli ha ritenuto
inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c..
I ricorrenti hanno, perciò, impugnato la sentenza di primo grado, con
ricorso sviluppato in 3 motivi.
I resistenti hanno depositato controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo censura la violazione dell’art. 1117 c.c., in
relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. per aver la sentenza
riconosciuto la condominialità del cortile benché quest’ultimo non
servisse a dare aria, accesso e luce in pari misura a tutti i fabbricati
contigui, e per esser giunto a tali conclusioni senza considerare né
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Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo la

la destinazione del bene, né il titolo di proprietà dei convenuti,
benché da quest’ultimo fosse esclusa la suddetta contitolarità del
bene controverso.
Il motivo è infondato.
Il tribunale ha ritenuto provata la comproprietà del cortile in base al

sussistenza del vincolo di accessorietà del bene con gli immobili di
proprietà delle parti.
Ha rilevato che il bene era menzionato nell’atto del 27.7.1955 con
cui Gennaro Piccolo aveva acquistato la proprietà di un “basso
terreno, con stanza inferiore, cui si accedeva mercé una scala
esterna in fabbrica, con cucinetta attigua al basso stesso e
condominio proporzionale al suolo di cortile, al portone, agli
accessori e ogni altro diritto confinante”, rilevando che i beni erano
contemplati nell’atto con cui detti beni erano stati acquistati dal
comune dante causa Paolo Piccolo, in data 12.7.1931, nonché nel
rogito di acquisto di altra dante causa, Diana Maria, del 19.12.1933.
Ha infine esaminato l’atto di acquisto di Gelsomina Piccolo e Antonio
Piccolo del 19.9.1991, ritenendo dimostrata la contitolarità, in capo
alle parti, del cortile che divide le rispettive proprietà
La sentenza ha, inoltre, desunto la condominialità del bene in base
alla sua destinazione, avendo accertato che il cortile divideva le due
distinte porzioni ed era soggetto all’uso e al godimento comune, così
affermando la sussistenza del nesso funzionale tra i beni che

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rogito di acquisto dell’attore, al titolo di provenienza e alla

costituisce l’indispensabile presupposto applicativo per l’operatività
della presunzione di condominialità ai sensi dell’art. 1117 c.c..
A fronte delle descritte conclusioni, il ricorso, pur lamentando la
violazione dell’art. 1117 c.c., deduce che la sentenza impugnata
sarebbe contraddetta dagli accertamenti espletati nel giudizio

pronuncia n. 83/1995, con cui era stato riconosciuto in capo ai
resistenti solo l’esercizio del diritto di passaggio sul cortile ed era
stato negato che quest’ultimo servisse per dare aria e luce alla
porzione originariamente in capo a Gennaro Piccolo.
Tale deduzione trascura, tuttavia, di considerare che le azioni
proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur
nell’eventuale identità soggettiva sono caratterizzate dall’assoluta
diversità degli altri elementi costitutivi (causa “petendi” e “petitum”).
Pertanto nel giudizio petitorio non possono essere invocati i
provvedimenti emessi in sede possessoria, ne’ le argomentazioni e
le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio,
giacché queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in
connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria,
lasciando impregiudicata ogni questione sulla titolarità formale dei
beni e sull’estensione dei diritti vantati dalle parti (Cass. 7747/1999;
Cass. 360/1995; Cass. 968/1993; Cass. 2152/1987).
Risulta irrilevante, quindi, che le decisioni richiamate in ricorso
avessero accertato una situazione di fatto diversa da quelle ritenuta
con la sentenza impugnata, risultando dalle stesse deduzioni
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possessorio, definito dal Pretore di S. Maria Capua Vetere con

formulate in ricorso che gli accertamenti espletati in sede
possessoria erano funzionali solo alla tutela dell’esercizio del
passaggio sul cortile da parte dei resistenti.
Parimenti, non ha rilievo che i titoli siano stati interpretati nel giudizio
possessorio in senso difforme rispetto alla sentenza impugnata, in

possessoria non valevano ad accertare la titolarità formale delle
situazioni soggettive controverse nel presente giudizio. Nessuna
autorità di giudicato poteva, quindi, assumere l’interpretazione dei
titoli effettuata ad colorandam possessionem (Cass. 3960/1980).
Per quanto, in particolare, concerne il fatto che la creazione
dell’accesso al cortile dalla proprietà di Piccolo Gennaro fosse stata
creata successivamente all’acquisto da parte di quest’ultimo della
porzione esclusiva e che detta porzione avesse un affaccio sulla
piazza principale dalla quale traeva luce ed aria, il motivo finisce per
invocare circostanze di fatto, per le quali non indica in quale sede
siano state introdotte in giudizio.
Per il resto la censura, per come dedotta, non può avere ingresso in
sede di legittimità, poiché, sotto l’apparente denunzia di violazione
di norme di diritto e di vizi di motivazione, finisce per invocare una
valutazione di merito diversa da quella data dal giudice di merito,
potendo ammettersi tali contestazioni solo sotto il profilo del vizio di
motivazione e solo entro i rigorosi limiti entro cui ne è attualmente
consentito lo scrutinio (Cass. s.u. 7.4.2014, n. 8053; Cass.
14.12.1994, n. 10703; Cass. 20.6.1997, n. 5537).
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quanto le argomentazioni della sentenza resa nella causa

2. Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 948 c.c., in

relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. asserendo che la
sentenza abbia erroneamente desunto la contitolarità del cortile sulla
base dei titoli di acquisto, sebbene non confermassero affatto la
comproprietà al cortile.

La censura, oltre a sollecitare inammissibilmente un nuovo esame
dei titoli di proprietà, non considera che la comproprietà agli immobili
rientranti nella classificazione di cui all’art. 1117 c.c. discende
direttamente dalla titolarità della porzione esclusiva cui siano
funzionalmente collegati o serventi i primi.
Il tribunale, nell’affermare che il cortile era destinato al godimento e
all’uso delle rispettive proprietà, ha ravvisato in fatto quel legame di
accessorietà necessaria da cui conseguiva l’appartenenza comune di
detta porzione e pertanto l’esame dei titoli poteva assumere rilievo
solo per escludere la comunione e per vincere la suddetta
presunzione.
3. Il terzo motivo censura la violazione dell’art. 1120 c.c., per aver
la sentenza asserito che l’apposizione del cancello all’interno del
cortile comune avesse l’effetto di ridurre l’esercizio ed il godimento
comune, non considerando che tale cancello arrecava beneficio alle
rispettive proprietà, separando detto viale da un più ampio tracciato
condominiale in modo da evitare l’accesso indiscriminato da parte
dei terzi; che in regime condominiale sono vietate solo le innovazioni
che determinano una diversa consistenza materiale o impongano al
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Il motivo è infondato.

bene una destinazione diversa da quella precedente, non le
innovazioni che arrechino benefici all’uso e al godimento comune.
Il motivo è infondato
La sentenza impugnata ha stabilito che l’apposizione del cancello
all’interno del cortile limitava l’esercizio ed il godimento comune,

condominialità del bene e pertanto, nel pronunciare in tal modo, ha
ritenuto che i ricorrenti avessero ecceduto dalle facoltà di utilizzo del
cortile in violazione del diritto di pari uso che competeva ai resistenti
ai sensi dell’art. 1102 c.c..
I principi desumibili dall’art. 1120 c.c. non sono, quindi, invocati in
maniera pertinente e la stessa circostanza che il cancello impedisse
l’accesso indiscriminato di terzi non poteva assumere rilievo, posto
che le stesse innovazioni volte al miglioramento dei beni comuni
devono sempre essere adottate dalla maggioranza dei condomini,
essendo comunque vietate quelle che arrechino pregiudizio ai diritti
che competono ai singoli.
Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo
soccombenza.
Sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a
versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater
all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
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realizzando una non consentita riduzione delle facoltà derivanti dalla

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle
spese processuali, pari ad C 200,00 per esborsi ed C 600,00 per
compenso, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario spese generali,
in misura del 15%.
Si dà atto che i ricorrenti sono tenuti a versare l’ulteriore importo a

ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Roma, 28.3.2018.

IL PRESIDENTE

dott. Antonio Oricchio

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il F

ario Giudiziario
“a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

26 LUG. 2018

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titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione,

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