Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19848 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 01/06/2017, dep.09/08/2017),  n. 19848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22190/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Valsusa Bestiame di M.C. & C. s.a.s., in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 39/20/2009, depositata il 18 giugno 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’1 giugno

2017 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle entrate ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della CTR del Piemonte n. 39/20/2009 depositata in data 18/06/2009, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto in data 14/10/2008 avverso la sentenza della CTP di Torino, depositata in data 31/07/2007;

la società controricorrente non si è costituita in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso, assistito da idoneo quesito di diritto, la ricorrente si duole della declaratoria di intempestività dell’appello, evidenziando, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che, tenuto conto del periodo feriale, peraltro da considerarsi in ipotesi due volte, tra la data del 31/07/2007 ed il 14/10/2008 era decorso un periodo di tempo inferiore ad un anno e quarantasei giorni e che, pertanto, l’appello doveva ritenersi tempestivo;

va pregiudizialmente evidenziato che, sebbene la società controricorrente stata cancellata dal registro delle imprese, come affermato dalla stessa Agenzia delle entrate nel contesto del ricorso, quest’ultimo è stato legittimamente notificato alla stessa in persona del liquidatore presso il procuratore costituito nel procedimento di appello in virtù del principio dell’ultrattività del mandato, non risultando che l’estinzione sia mai stata dichiarata in giudizio o notificata alla controparte (cfr. Cass. S.U. 04/07/2014, n. 15295; in senso conf., con specifico riferimento alla cancellazione della società dal registro delle imprese, si veda Cass. 31/10/2014, n. 23141);

nel merito, il motivo è fondato;

va, in primo luogo, ripetuto con Cass. 03/03/2015, n. 4310 che “Ai fini del riscontro della tempestività dell’appello, al termine di un anno previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. (nel testo applicabile “ratione temporis”), richiamato in relazione al processo tributario, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, e che va calcolato prescindendo dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singolo mese o anno, devono aggiungersi quarantasei giorni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1 e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni tra il primo agosto ed il quindici settembre di ogni anno, per effetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale”;

a ciò deve aggiungersi che, nel caso di specie, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali decorrente dal 01/08/2007 e fino al 15/09/2007, il termine iniziava a decorrere il 16/09/2007 e andava, pertanto, a scadere il giorno 02/11/2008 in ragione dell’ulteriore sospensione dei termini processuali dal 01/08/2008 al 15/09/2008, con conseguente tempestività dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate in data 14/10/2008;

all’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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